Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3708 del 17/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 17/02/2010, (ud. 26/10/2009, dep. 17/02/2010), n.3708

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

l’Agenzia delle Entrate in persona del Direttore pro tempore

rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso

la stessa domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

contro

M.A., elettivamente domiciliato in Roma via Di

Grottarossa n. 2002 presso lo studio del Dr. Altavilla Michelino;

avverso la sentenza n. 163/33/2006 della Commissione Tributaria

Regionale di Roma depositata in data 11.1.2007;

Udita la relazione del Consigliere Dr. Renato Polichetti;

Sentite le conclusioni del P.G. V. Gambardella che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato quanto segue:

In data 23.7.1996 venivano notificati al contribuente, titolare dell’omonima ditta, due avvisi di liquidazione ed irrogazione sanzioni per omesso versamento IVA, annuale e mensile (dicembre) 1989, di importo di L. 47.520.000. L’ammontare delle sanzioni era complessivamente L. 166.340.000.

Avverso tali avvisi proponeva ricorso cumulativo la parte eccependo l’intervenuta prescrizione nonchè che, avendo inteso beneficiare del condono ai sensi della L. n. 413 del 1991, aveva presentato dichiarazione integrativa ed effettuato il versamento, nei termini, della somma di L. 5.000.000 ai fini della definizione.

La CTP di Roma accoglieva il ricorso ritenendo che il contribuente aveva fornito la prova dell’integrale pagamento dell’importo indicato in dichiarazione integrativa e, quindi, le sanzioni irrogate dovevano considerarsi illegittime, salvo il diritto dell’ufficio alla liquidazione dell’eventuale differenza ancora dovuta sulla base del raffronto tra quanto versato e quanto ancora effettivamente dovuto.

L’ufficio proponeva appello evidenziando che mancava la prova dell’avvenuto pagamento dell’imposta di L. 47.520.000, in base al cui importo erano state determinate le sanzioni, presupposto richiesto dalla L. n. 413 del 1991, art. 62 bis per lo sgravio delle sanzioni;

inoltre, che poteva essere disposto lo sgravio delle sanzioni unicamente in relazione all’importo dell’imposta già versato, cioè su L. 5.000.000, ma non sull’intero non concretamente versato alla parte; infine, che poteva essere applicata D.Lgs. n. 472 del 1997, ex art. 3 la più mite normativa sanzionatoria sopravvenuta del 30% dell’importo non versato commisurata all’importo L. 47.520.000 previa documentazione di L. 5.000.000 già versato.

La CTR con la decisione oggetto dell’attuale ricorso, respingeva l’appello dell’ufficio testualmente affermando: “La Commissione esaminati gli atti ritiene l’appello infondato e, quindi, non meritevole di accoglimento. Infatti, il contribuente ha presentato istanza di condono ai sensi della L. n. 413 del 1991, ha presentato la dichiarazione integrativa e versato la somma prevista e, quindi, ai sensi dell’art. 62 bis della suddetta Legge non era tenuto al pagamento delle sanzioni previste dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 44”.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso innanzi a questa Corte deducendo:

1. Omessa motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5).

2. Violazione e falsa applicazione della L. n. 413 del 1991, art. 62 bis, comma 1, (art. 360 c.p.c., n. 3).

Formulando il seguente quesito:

Dica la Corte se, in caso di irrogazione sanzioni per omesso versamento IVA 1989, il contribuente possa invocare l’operatività della L. n. 413 del 1991, art. 62 bis in assenza di preventivo versamento, nei termini ivi previsti, dell’imposta non versata.

Il ricorso è inammissibile.

Come stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte: “Il ricorso alla procedura di notifica di cui all’art. 140 c.p.c. presupponendo la non conoscenza o la non conoscibilità dell’indirizzo del destinatario, richiede che l’organo delle notificazioni indichi specificamente le ragioni per cui non ha potuto procedere secondo le forme previste dall’art. 139 c.p.c. descrivendo in particolare le infruttuose ricerche del destinatario nel luogo di residenza, dimora o domicilio” (Cass. 18.09.2009 n. 20098).

Nel caso di specie il ricorso pur essendo indirizzato al M. A. nel domicilio eletto presso lo studio del dott. Altavilla Michelino non risulta allo stesso notificato senza che vengano indicate le ragioni di tale omessa notifica; lo stesso è stato poi notificato presso la Casa Comunale di Roma con generico riferimento all’art. 140 c.p.c. senza che vengano indicate in concreto le ragioni di tale omessa notifica.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2010

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