Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3708 del 15/02/2018


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Cassazione civile, sez. III, 15/02/2018, (ud. 31/01/2018, dep.15/02/2018),  n. 3708

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Venezia, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato le domande proposte da R. e P.S. nei confronti della Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. (già Rasbank S.p.A., incorporante Bnl Investimenti S.p.A., già Bnl Investimenti SIM S.p.A.), per il risarcimento dei danni, pari a Euro 440.298,00 per il primo ed a Euro 87.812,00 per il secondo, derivati dalla perdita delle suddette somme affidate a T.S., promotore finanziario della banca, perdita determinata dal fatto illecito di quest’ultimo.

Hanno infatti ritenuto i giudici a quibus sussistente nel caso di specie l’ipotesi che, secondo la consolidata interpretazione giurisprudenziale, esclude la responsabilità oggettiva della banca per fatto illecito del suo promotore finanziario, prevista dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 31, comma 3, ossia l’esistenza di una “consapevole e fattiva acquiescenza, da parte del risparmiatore, alla violazione delle regole gravanti sul promotore”, tale da escludere il necessario nesso di occasionalità necessaria tra il fatto del promotore e le incombenze allo stesso affidate dalla banca.

Passati in rassegna gli elementi presuntivi in tal senso indicati dalla banca (e cioè: l’essere il P. dottore commercialista, iscritto nel libro dei revisori contabili, sindaco di due società; la pregressa conoscenza e il rapporto di amicizia con il Tessarolo; la conoscenza delle modalità di sottoscrizione dei piani di investimento; l’entità della somma investita; l’anomala consegna delle somme investite con assegni bancari intestati alla società Inn Service S.p.A. unipersonale del T., a fronte peraltro dell’intestazione diretta del prodotto allo stesso risparmiatore; la consapevolezza della anomalia delle forme di pagamento; il richiesto e ottenuto rimborso, a scadenza, a fine febbraio 2003, di quanto investito in precedenza attraverso il T.; il riconoscimento di interessi molto superiori alla media; l’assenza di regolari conferme e rendicontazioni da parte di Bnl Investimenti; l’assenza di prelievo fiscale alla fonte sul guadagno obbligazionario) e, di contro, le difese al riguardo svolte dall’appellato (tali, si osserva in sentenza, da non prendere posizione su molte delle circostanze addotte dalla s.i.m.), la Corte di merito ha ritenuto potersene desumere, alla luce delle “evidenze documentali”, la prova di una condotta che può trovare spiegazione ragionevole soltanto ipotizzando una consapevole adesione del P. all’operato del promotore finanziario.

Ha in particolare ritenuto che:

a) per la sua qualità professionale e per la pregressa “operatività” presso altri istituti di intermediazione finanziaria, l’appellato non potesse non rendersi conto che il versamento di assegni intestati a una società unipersonale del promotore concretava una modalità di pagamento del tutto estranea alla normale esecuzione di siffatti investimenti;

b) il P. si fosse reso pienamente conto che il promotore utilizzava una procedura del tutto anomala, prova di ciò potendosi ricavare dalla richiesta – a fine febbraio 2003, 14 mesi prima dell’esplosione dell'”affaire T.” e prima delle “dazioni” per cui è lite – di rimborso dei titoli a scadenza, indice del dubbio insorto sull’operato del promotore, superato in quella occasione dalla conseguita liquidazione degli investimenti, “benchè ne residuassero tutti i profili di evidente anomalia”;

c) convergessero, nei sensi predetti, il numero e la ripetizione delle operazioni (sei acquisti di obbligazioni nell’arco di circa nove mesi con investimento di una somma pari a Euro 459.000);

d) l’ammessa indole amicale del rapporto tra il T. e il P. contribuisse, in uno ai sopra detti elementi, a configurarlo quale “rapporto personale e privilegiato, comunque svincolato dalle strettoie delle ordinarie regole che disciplinano l’operare dei promotori, ma assai più remunerativo”.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione Renzo P. articolando tre motivi, cui resiste Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. depositando controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380-bis c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso P.R. denuncia violazione del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 31, comma 3, e dell’art. 2049 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte d’appello valorizzato – quali indicatori di un contegno di “consapevole e fattiva acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore” – circostanze a tal fine del tutto inidonee.

Lamenta in particolare che, nell’attribuire rilievo alla presunta consapevolezza della anomalia delle forme di pagamento utilizzate per gli investimenti, ha pretermesso il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui “al fine di escludere la responsabilità solidale dell’intermediario per gli eventuali danni arrecati ai terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari, non è sufficiente la mera consapevolezza da parte dell’investitore della violazione da parte del promotore delle regole di comportamento poste a tutela dei risparmiatori, ma occorre che i rapporti tra promotore ed investitore presentino connotati di anomalia, se non addirittura di connivenza o di collusione in funzione elusiva della disciplina legale” (Cass. 19/03/2010, n. 6708).

Soggiunge che le altre circostanze valorizzate a nulla possono rilevare, in iure, al fine del riscontro, in capo all’investitore, dell’intenzione di instaurare un rapporto fiduciario esclusivo con il promotore, unica ipotesi idonea ad escludere il nesso causale che giustifica la responsabilità oggettiva della società di intermediazione mobiliare per il fatto del promotore, ossia il rapporto di “necessaria occasionalità” di questo con le incombenze affidategli. Rileva che nella casistica giurisprudenziale tale ipotesi eccezionale di un rapporto fiduciario esclusivo con il promotore viene ravvisata in presenza di elementi tutt’affatto diversi da quelli riscontrati nella fattispecie, quali: il conferimento al promotore, da parte dell’investitore, del potere di disporre del proprio patrimonio mobiliare tramite un mandato incondizionato ad effettuare operazioni in conto corrente, con comunicazione del codice segreto di accesso al servizio di home banking; la corresponsione direttamente in favore del promotore di un compenso extra al di fuori del sistema delle commissioni da versare alla società di intermediazione (Cass. 04/03/2014, n. 5020; 13/12/2013, n. 27925).

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la Corte di merito omesso di pronunciare sulla domanda rimasta assorbita in primo grado e debitamente riproposta in appello, con la quale in via subordinata si chiedeva accertarsi la responsabilità dell’intermediario sia per culpa in eligendo (avendo la banca accolto il T. come promotore in data 5/12/1996 senza verificarne i requisiti di onorabilità e senza dunque considerare che il 25/11/1996 questi aveva patteggiato la pena in anni cinque mesi di reclusione per concorso in bancarotta fraudolenta), sia per culpa in vigilando (atteso che la banca, durante lo svolgimento del rapporto, non aveva eseguito alcuna puntuale verifica della regolarità della condotta del promotore, nonostante avesse avuto modo di dubitarne a seguito della segnalazione di altri clienti, ma lo aveva addirittura promosso a responsabile provinciale).

3. Con il terzo motivo, in subordine, per il caso in cui si ravvisi nella sentenza impugnata una implicita statuizione anche su detta domanda subordinata, il ricorrente deduce, in relazione alla stessa, omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Lamenta che la Corte d’appello ha omesso di considerare gli elementi risultanti dalla documentazione prodotta che attestavano, nei sensi sopra detti, la colposa omissione da parte di Bnl Investimenti di qualsiasi controllo sulla correttezza dell’operato del T., sia al momento di conferirgli l’incarico di promotore, sia durante lo svolgimento del rapporto.

4. Il primo motivo di ricorso è infondato.

4.1. La Corte d’appello ha fatto corretta applicazione dei principi, consolidati nella giurisprudenza di questa Corte e puntualmente richiamati in sentenza, in tema di responsabilità solidale e oggettiva dell’intermediario finanziario ex artt. 2049 c.c. e D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 31, comma 3, per i danni arrecati a terzi dai promotori finanziari nello svolgimento delle incombenze loro affidate.

Tali principi possono compendiarsi nelle seguenti affermazioni:

– la responsabilità dell’intermediario finanziario presuppone (e si giustifica per) l’esistenza di un rapporto di “necessaria occasionalità” tra il fatto illecito del promotore e l’esercizio delle incombenze affidategli dall’intermediario (Cass. 24/03/2011, n. 6829; 25/01/2011, n. 1741; 24/07/2009, n. 17393; 19/07/2002, n. 10580);

– tale rapporto è ravvisabile in tutte le ipotesi in cui il comportamento del promotore rientri nel quadro delle attività funzionali all’esercizio delle incombenze di cui è investito;

– non rileva che il comportamento del promotore abbia esorbitato dal limite fissato dalla società, essendo sufficiente che la sua condotta sia stata agevolata e resa possibile dall’inserimento del promotore stesso nell’attività della società di intermediazione mobiliare e si sia realizzata nell’ambito e coerentemente alle finalità in vista delle quali l’incarico è stato conferito, in maniera tale da far apparire al terzo in buona fede che l’attività posta in essere, per la consumazione dell’illecito, rientrasse nell’incarico affidato (Cass. 24/03/2011, n. 6829; 25/01/2011, n. 1741; 24/07/2009, n. 17393; 19/07/2002, n. 10580);

– la mera circostanza che il cliente abbia consegnato al promotore somme di denaro con modalità difformi da quelle con cui quest’ultimo sarebbe stato legittimato a riceverle non è sufficiente ad escludere detto nesso causale nè, in mancanza di ulteriori elementi, può costituire da sola concausa del danno subito dall’investitore ovvero fatto idoneo a ridurre l’ammontare del risarcimento ai sensi dell’art. 1227 c.c., commi 1 e 2, (Cass. 15/05/2014, n. 10645);

– la responsabilità solidale della società di intermediazione mobiliare per i danni arrecati a terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari va esclusa allorquando la condotta del danneggiato presenti connotati di “anomalia”, vale a dire, “se non di collusione, quanto meno di consapevole acquiescenza” alla violazione delle regole gravanti sul promotore, palesata da elementi presuntivi, quali ad esempio il numero o la ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, il valore complessivo delle operazioni, l’esperienza acquisita nell’investimento di prodotti finanziari, la conoscenza del complesso “iter” funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e le sue complessive condizioni culturali e socio-economiche (Cass. 13/12/2013, n. 27925; n. 6829 del 2011; n. 1741 del 2011).

Tale ultima connotazione della condotta dell’investitore è stata dalla Corte d’appello nella specie ravvisata alla stregua di una valutazione di merito ampiamente e congruamente motivata (nei termini sopra sintetizzati) e come tale sottratta al sindacato di questa Corte, tanto meno sotto il profilo denunciato (error in iudicando), in quanto coerente con le suindicate coordinate di riferimento e con gli indici presuntivi da esse valorizzati (di molti dei quali si rimarca la presenza in concreto: competenze professionali, esperienza acquisita, numero e ripetizione delle operazioni poste in essere, valore complessivo delle stesse).

4.2. Le critiche del ricorrente postulano per vero una erronea sussunzione nel detto quadro di riferimento del fatto così come accertato, sull’assunto che questo sia segnato da una mera conoscibilità o consapevolezza in capo all’investitore dell’anomalia della condotta del promotore e delle modalità di pagamento effettuate per l’investimento, non ancora sufficiente a interrompere il nesso di causalità esistente tra lo svolgimento dell’attività del promotore finanziario e la consumazione dell’illecito.

Viene in tale prospettiva invocato il principio in più occasioni affermato da questa Corte secondo cui “in tema di contratti di intermediazione finanziaria, al fine di escludere la responsabilità solidale dell’intermediario per gli eventuali danni arrecati ai terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari, non è sufficiente la mera consapevolezza da parte dell’investitore della violazione da parte del promotore delle regole di comportamento poste a tutela dei risparmiatori” (Cass. n. 6708 del 2010; Cass. n. 18928 del 2017).

Tale principio è giustificato dal rilievo che “la responsabilità dell’intermediario finanziario non potrebbe comunque essere esclusa da un’ingenuità dell’investitore ingannato dal promotore, perchè la finalità di tutela del risparmiatore, ispiratrice di queste norme, risulterebbe vanificata, se si accollasse al risparmiatore stesso la responsabilità per la loro violazione da parte dei promotori finanziari.

“Sicchè l’esigenza della tutela va preservata con riferimento a un ambito di prevedibile tipicità dei rapporti tra promotore e risparmiatore; mentre va certamente esclusa se tali rapporti presentino connotati di anomalia, quando non di connivenza o di collusione in funzione elusiva della disciplina legale.

“Come l’illiceità penale della condotta del promotore non vale a escludere la responsabilità della banca, così l’atteggiamento dell’investitore rileva solo se risulti di connivenza con il promotore in danno dell’istituto di credito, non essendo sufficiente la mera consapevolezza di una pur riconoscibile violazione di regole comportamentali” (Cass. n. 6708 del 2010).

4.3. Il richiamo a tale principio – il quale evidentemente non muta il quadro di riferimento prima esposto ma solo ne precisa alcuni aspetti – non è però pertinente alla fattispecie, non potendosi dalla sentenza impugnata trarre l’applicazione di una regula iuris difforme, nè per converso potendosi leggere la valutazione operata dalla Corte come volta, da un lato, ad accertare, in fatto, una situazione di mera negligenza o consapevolezza dell’anomalia della condotta del promotore sul presupposto però di un permanente collegamento con le attribuzioni della banca e, dall’altro, a valorizzare, in diritto, tale situazione, come già di per sè sufficiente ad escludere la responsabilità della banca.

Non può dubitarsi invero che secondo la motivata valutazione della Corte il fatto accertato si collochi, in ragione dei plurimi elementi evidenziati, nel loro complesso apprezzati, al di là della soglia di irrilevanza segnata dalle pronunce da ultimo citate, evidenziando nel contegno dell’investitore un coefficiente soggettivo ben più intenso della mera negligenza o tolleranza delle molteplici anomalie della condotta del promotore e piuttosto segnato da un innegabile maggiore coinvolgimento nelle scelte del promotore, siccome elusive della disciplina legale o comunque al di fuori del rapporto di intermediazione con la banca.

Oltremodo chiara in tal senso l’affermazione (pag. 10 della sentenza, in fine) secondo cui “ciò che emerge… (dalla) coordinata e combinata valutazione degli elementi indicati… non può ricondursi ad una “certa superficialità” del P.” ma tratteggia “una condotta che può trovare spiegazione ragionevole soltanto ipotizzando una consapevole adesione del P. all’operato del promotore finanziario” (assai significativo al riguardo non può del resto non apparire il riferimento all’intestazione degli assegni a società unipersonale dello stesso, la ripetizione e il valore complessivo degli investimenti operati, l’indifferenza rispetto alla mancata ricezione di documenti di rendicontazione della banca).

La contrarie considerazioni svolte in ricorso prescindono da tale valutazione e si appuntano piuttosto sui singoli elementi considerati (dei quali peraltro si omette una coordinata e complessiva lettura) prospettandone una diversa in chiave riduttiva; esse in tal modo, lungi dell’evidenziare il dedotto error in iudicando, si risolvono nella inammissibile prospettazione di una mera diversa lettura delle risultanze procedimentali così come accertate e ricostruite dalla Corte territoriale.

5. Discende dalle considerazioni che precedono il rigetto anche del secondo motivo.

Secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancanza di espressa statuizione sul punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo (v. in particolare, Cass. n. 5351 del 2007, che ha ravvisato il rigetto implicito dell’eccezione di inammissibilità dell’appello nella sentenza che aveva valutato nel merito i motivi posti a fondamento del gravame), ed inoltre che ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di una espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto, e dovendo pertanto escludersi il suddetto vizio quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (v. Cass. n. 10636 del 2007).

Nel caso di specie è evidente che la ritenuta assenza di un nesso di “occasionalità necessaria” tra illecito del promotore e incombenze affidategli dalla banca, esclude in radice che il danno patito possa sul piano causale ascriversi alla banca, rimanendo pertanto del tutto irrilevante che in capo alla prima, nello svolgimento dei rapporti col proprio promotore, possa eventualmente ravvisarsi culpa in eligendo o in vigilando.

6. Discende da ciò anche l’inammissibilità del terzo motivo, censurandosi con essa l’omesso esame di fatti privi, nella detta prospettiva, di alcuna rilevanza e decisività.

7. Per le considerazioni che precedono, il ricorso va in definitiva rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

Ricorrono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per l’applicazione del raddoppio del contributo unificato.

PQM

rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 15.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2018

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