Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3708 del 15/02/2011

Cassazione civile sez. II, 15/02/2011, (ud. 22/12/2010, dep. 15/02/2011), n.3708

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. PROTO Vincenzo – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 11920/05) proposto da:

M.M., rappresentato e difeso, in forza di

procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv.to Tournier Giorgio

del foro di Bari ed elettivamente domiciliato presso lo studio

dell’Avv.to Daniela Jouvenal Long in Roma, piazza di Pietra, n. 26;

– ricorrente –

contro

Ministero delle Poste e Telecomunicazioni – Ispettorato di Puglia e

Basilicata, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e

difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente

domiciliato presso la sede in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 536/2004 depositata il

17 marzo 2004.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 22

dicembre 2010 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CENICCOLA Raffaele che ha concluso, in assenza dei

difensori delle parti, per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Bari, depositato il 26 aprile 1999, M.M. proponeva opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione, emesse dal Direttore dell’Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, con la quale veniva ingiunto il pagamento della somma di L. 3.344.233, a titolo di sanzione amministrativa per la violazione di cui alla L. 6 agosto 1990, n. 223, art. 18, comma 3 e alla L. 8 aprile 1983, n. 110, art. 1 (sanzionata dalla L. n. 110 del 1983, art. 3), per le interferenze causate ai servizi pubblici dall’impianto dell’emittente “(OMISSIS)”, di cui egli era responsabile, come da accertamento del (OMISSIS).

Il ricorrente eccepiva l’omessa notifica della contestazione nel termine previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 14: in subordine, deduceva che le interferenze provenivano da un trasmettitore di “riserva” – da utilizzare nel caso in cui l’altro, sintonizzato su banda consentita, avesse subito dei guasti – custodito in luogo chiuso, nel quale ignoti erano penetrati, asportando materiale vario e manomettendo gli impianti, con la conseguenza che nessuna responsabilità poteva ricollegarsi ad una sua azione.

L’amministrazione opposta si costituiva e resisteva all’opposizione, che veniva respinta dal Tribunale adito.

Osservava il giudice di prime cure l’infondatezza della prima eccezione risultando dagli atti che la contestazione della violazione era stata contestuale all’accertamento avendo lo stesso opponente sottoscritto il verbale del (OMISSIS), che nell’occasione formulava anche osservazioni riportate dall’organo verbalizzante.

Aggiungeva, infine, ritenuta la tardività dei rilievi formulati dall’opponente sul merito dell’accertamento (sull’elemento oggettivo della violazione), solo dopo il rinvio per la precisazione delle conclusioni, che non poteva essere invocato il difetto dell’elemento soggettivo in quanto il principio posto dalla L. n. 689 del 1981, art. 3 nel prevedere che per le violazioni colpite da sanzione amministrativa era richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva, comportava una presunzione di colpa a carico di colui che lo aveva commesso, riservando a questi l’onere di avere agito senza colpa. Nella specie, peraltro, la violazione risultando riconducibile quanto meno ad un difetto di custodia degli impianti, le stesse deduzioni di parte opponente erano sintomatiche di una culpa in vigilando.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione M. M., articolato su tre motivi. L’amministrazione resistente ha curato il solo deposito della procura speciale, ma non ha svolto attività difensiva.

Parte ricorrente ha, altresì, depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 3 e 23, nonchè degli artt. 112 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3;

omessa pronuncia in riferimento all’art. 112 c.p.c. e in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4; omessa, insufficiente, erronea, illogica e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. In altri termini, secondo le allegazioni di parte ricorrente, il giudice di prime cure avrebbe errato nell’interpretazione della L. n. 689 del 1981, art. 23 in quanto sarebbe spettato all’amministrazione dimostrare compiutamente l’esistenza dei fatti costitutivi della sanzione amministrativa, ossia la irradiazione delle emissioni non essenziali nella frequenza (OMISSIS) da parte del ricorrente e la omessa custodia degli impianti radiofonici che avevano provocato dette interferenze.

Ciò posto, per quanto attiene all’elemento oggettivo della violazione amministrativa, occorre osservare che già il giudice di merito ne ha dedotto l’inammissibilità per essere stata la censura circa l’erronea rilevazione della frequenza occupata eccepita tardivamente (solo dopo la fissazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni), a fronte di un verbale di constatazione, sottoscritto dallo stesso ricorrente, che ha compiuto gli accertamenti di competenza nell’immediatezza della violazione.

Nè parte ricorrente ha cercato di superare le conclusioni cui è pervenuto il giudice di prime cure, deducendo le ragioni che legittimerebbero un nuovo esame della questione.

Per quanto concerne l’elemento soggettivo, pur vero che il giudice di prime cure nell’esaminare la censura ha assertivamente affermato che “la L. n. 689 del 1981, art. 3 nel prevedere che per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva, che comporta una presunzione di colpa a carico di colui che lo aveva commesso”, ma ha poi chiarito che l’episodio dedotto dal ricorrente per escludere la responsabilità era da ricondurre non già a caso fortuito – il solo che avrebbe potuto fare venire meno l’elemento soggettivo della violazione contestata – ma ad ipotesi da sussumere nella categoria della culpa in vigilando, non scriminante rispetto alla condotta contestata. La L. 8 aprile 1983, n. 110, che disciplina la protezione delle radiocomunicazioni relative all’assistenza ed alla sicurezza del volo, prevede, nell’art. 1 che “gli impianti di telecomunicazione non debbono causare emissioni, radiazioni o induzioni tali da compromettere sia il funzionamento dei servizi di radionavigazione sia la sicurezza delle operazioni di volo”. Nel successivo art. 3 si prevede che, in caso di inosservanza di tale divieto, “l’Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ordina che vengano immediatamente eliminate le cause delle interferenze e applica la sanzione amministrativa da L. 2.000.000 a L. 10.000.000”.

La disciplina di detta sanzione amministrativa pecuniaria, anche in assenza di previsioni normative contenute nella citata L. n. 110 del 1983, comporta comunque la necessità dell’elemento soggettivo nella violazione amministrativa, e cioè la presenza del dolo e della colpa perchè l’autore di essa sia assoggettato alla sanzione amministrativa.

Per orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità in subiecta materia, dal principio posto dalla L. n. 689 del 1981, art. 3 – applicabile anche alla violazione in esame – si desume che il caso fortuito è ostativo all’affermazione della responsabilità perchè esso esclude la colpa dell’agente.

La giurisprudenza penale, nell’interpretazione dell’art. 454 c.p. – che prevede la non punibilità di chi ha commesso il reato per caso fortuito – ravvisa tale situazione in un fatto accidentale, non conoscibile con l’uso della comune prudenza e diligenza, un fatto cioè che si concreta in un avvenimento eccezionale del tutto imprevisto ed imprevedibile, tale da impedire all’agente di adeguare ad esso la propria condotta. Si ha caso fortuito, perciò, in presenza di un fatto eccezionale, imprevedibile ed inevitabile.

Dai combinato disposto della L. n. 110 del 1983, artt. 1 e 2 si desume che il titolare dell’impianto non ha soltanto l’obbligo di predisporre e mantenere l’impianto stesso in condizioni tali da non causare le stesse interferenze, ma ha altresì il dovere di controllare che tali interferenze non avvengano, mediante l’impiego di tutti gli strumenti consentiti dalla tecnica moderna, senza che il mancato uso di controlli, anche continuativi, possa ritenersi giustificato da considerazioni relative alla custodia affidata a locali in gestione a terzi (v. Cass., Sez. 1, 8 maggio 1992, n. 4900).

Nella specie, perciò, non può ritenersi accertata nè la eccezionalità, nè la imprevedibilità, nè la inevitabilità nella causazione delle interferenze contestate.

Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 3, 5 e 6 nonchè degli artt. 112, 113 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; omessa pronuncia in relazione all’art. 112 e all’art. 360 c.p.c., n. 4; omessa, insufficiente, erronea, illogica e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. In particolare, il ricorrente articola le sue doglianze sul difetto dell’elemento soggettivo facendo richiamo alla giurisprudenza della Corte delle leggi ed assumendo l’interruzione del nesso causale per avere egli dato in custodia l’impianto di trasmissione, che ha dato luogo alle interferenze di cui alla violazione, ad una struttura ben chiusa affidata alla gestione dei responsabili del camping (OMISSIS).

E’ evidente che si tratta di questione che è superata dalle argomentazioni svolte al motivo che precede, attenendo alla sussistenza dell’elemento soggettivo, non integrando l’affidamento della custodia a terzi del bene di per sè ipotesi di caso fortuito.

Con il terzo motivo, infine, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 3 e 23 dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 113, 115, 244, 61 e 210 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5; omessa pronuncia in relazione all’art. 112 c.p.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabile di ufficio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Nella sostanza la censura concerne il rifiuto di ammissione della prova testimoniale con la giustificazione che “le stesse deduzioni di parte (sono) sintomatiche di una culpa in vigilando che giustifica, per profili soggettivi, l’erogazione della sanzione amministrativa”. Anche detto motivo, per quanto sopra esposto circa la sussistenza del caso fortuito, risulta superato. In conclusione il ricorso va rigettato alla stregua delle precedenti considerazioni.

Per quanto attiene alle spese processuali, occorre osservare che presupposto per la condanna al pagamento è che la parte cui esse debbono essere attribuite le abbia effettivamente sostenute per lo svolgimento dell’attività difensiva correlata alla sua partecipazione al giudizio (v. Cass., Sez. 3, 6 febbraio 2007, n. 2548; Cass., Sez. 50, 11 maggio 1985, n. 2952; Cass., Sez. 50, 21 gennaio 1981, n. 501).

Ne consegue che il rigetto del ricorso non può comportare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore dell’amministrazione resistente che non ha partecipato al relativo grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2^ Sezione Civile, il 22 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2011

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