Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3708 del 13/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/02/2017, (ud. 24/11/2016, dep.13/02/2017),  n. 3708

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13350-2015 proposto da:

V.A., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO

EMANUELE II 326, presso lo studio dell’Avvocato CLAUDIO

SCOGNAMIGLIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’Avvocato

ROMEO BIANCHIN, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale

procuratore speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI

INPS (SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, ANTONINO

SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

INAIL, ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO, in persona del Dirigente Generale, Direttore della

Direzione Centrale Rischi, legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo

studio dell’Avvocato RAFFAELA FABBI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’Avvocato LORELLA FRASCONA’, giusta procura in calce

al controricorso;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA NORD SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 443/2014 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE del

02/10/2014, depositata il 02/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/11/2016 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES;

udito l’Avvocato SANGERMANO FRANCESCO, (delega scritta dell’Avvocato

SCOGNAMIGLIO CLAUDIO), difensore del ricorrente che si riporta agli

scritti;

udito l’Avvocato DE ROSE EMANUELE, per la parte controricorrente

INPS, il quale si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 24 novembre 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Con sentenza del 2 marzo 2015 la Corte di Appello di Trieste confermava la decisione del Tribunale di Pordenone che aveva accolto in parte l’opposizione proposta da V.A. – titolare di uno studio dentistico – a due cartelle esattoriali con le quali gli era stato richiesto il pagamento di contributi e premi dovuti all’INPS ed all’INAIL in relazione alla irregolare posizione lavorativa di due dipendenti nel corso degli anni 2005 e 2006. Il primo giudice, aveva ritenuto fondata l’opposizione solo con riferimento all’anno 2005.

La Corte territoriale rilevava che, come correttamente ritenuto dal Tribunale, dalle risultanze istruttorie era emersa la sussistenza, per l’anno 2006, dei caratteri propri della subordinazione nei rapporti di lavoro intercorsi tra il V. e G.R. e P.C. (entrambi con mansioni di “assistente alla poltrona”).

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso il V. affidato a due motivi.

L’INPS e l’INAIL resistono con controricorso. Equitalia Nord è rimasta intimata.

Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione degli artt. artt. 2094, 2222 e 2697 c.c. nonchè 115 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) assumendosi che la corte di merito – a fronte di una carenza di prova circa la esistenza di un assoggettamento della P. e della G. al potere direttivo del V. – aveva finito col porre a carico di quest’ultimo l’onere di provare l’insussistenza della subordinazione. Con il secondo motivo viene denunciato omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5) per non avere il giudice del gravame considerato la saltuarietà e la totale mancanza di un obbligo delle prestazioni nell’attività prestata dalla P. e dalla G., elementi questi escludenti l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato.

Entrambi i motivi, da trattare congiuntamente in quanto logicamente connessi, sono inammissibili in quanto contengono censure che si risolvono nella denuncia di una errata o omessa valutazione del materiale probatorio acquisito ai fini della ricostruzione dei fatti alfine di ottenere una rivisitazione del merito della controversia non ammissibile in questa sede.

Invero, è stato in più occasioni affermato dalla giurisprudenza di legittimità che la valutazione delle emergenze probatorie, come la scelta, tra le varie risultanze, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (cfr, e plurimis, Cass. n. 17097 del 21/07/2010; Cass. n. 12362 del 24/05/2006; Cass. n. 11933 del 07/08/2003).

Per tutto quanto sopra considerato, si propone la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5.”.

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

Il V. ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c. in cui dissente dal contenuto della sopra riportata relazione ma finendo con il riproporre i motivi di ricorso.

Orbene, il Collegio reputa che i rilievi di cui alla menzionata memoria non valgano a scalfire le ragioni esposte nella relazione le cui conclusioni sono pienamente condivisibili.

Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio, per il principio della soccombenza, sono poste a carico del ricorrente e vengono liquidate come da dispositivo in favore dell’INPS e dell’INAIL; non si provvede in ordine alle spese nei confronti di Equitalia Nord s.p.a., rimasta intimata.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013). Tale disposizione trova applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, seni n. 3774 del 18 febbraio 2014). Inoltre, il presupposto di insorgenza dell’obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese delle presente giudizio in favore dell’INPS e dell’INAIL liquidate, per ciascuna delle controricorrenti, in Euro 100,00 per esborsi, Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%; nulla per le spese nei confronti di Equitalia Nord s.p.a..

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2017

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