Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3708 del 07/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 07/02/2022, (ud. 14/12/2021, dep. 07/02/2022), n.3708

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29967-2020 proposto da:

P.T., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

GIUSEPPE RENDA;

– ricorrente –

Contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, – RISCOSSIONE, (OMISSIS);

– intimata –

contro

INPS, – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli

avvocati LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, ANTONIETTA CORETTI, CARLA

D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE;

– resistente –

avverso la sentenza n. 24/2020 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 28/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GUGLIELMO

CINQUE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con la sentenza n. 24/2020, pubblicata il 28.1.2020, la Corte di appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Palmi n. 1999 del 2017, ha ribadito la parziale carenza di giurisdizione e, nel resto, ha rigettato la originaria opposizione proposta da P.T. nei confronti dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate avverso l’intimazione di pagamento (OMISSIS) basata sulla cartella (OMISSIS).

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione P.T. affidato a quattro motivi.

3. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

5. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. I motivi sono stati così rubricati: 1) Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3; violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e, in particolare, dell’art. 116 c.p.c., per travisamento della prova; 2) Nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’art. 112 c.p.c.; 3) Omessa valutazione di un fatto storico decisivo risultante dagli atti di causa ex art. 360 c.p.c., n. 5; 4) in via subordinata, nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4.

2. Il ricorso è inammissibile per tardiva proposizione dello stesso, essendo stato inviato per la notifica alla controparte il 2.11.2020.

3. Invero, la impugnata decisione è stata pubblicata il 28.1.2020; il termine semestrale per la proposizione del ricorso per cassazione era quello del 28.7.2020.

4. Considerati i 64 giorni dovuti alla sospensione D.L. n. 18 del 2020, ex art. 83, comma 2 conv. con modificazioni dalla L. n. 27 del 2000, il nuovo termine era quello del 30.9.2020, non applicandosi ai giudizi, come quello in esame, avente ad oggetto l’impugnazione di cartelle di pagamento (emesse su somme dovute a titolo contributivo) e delle iscrizioni a ruolo (Cass. n. 2145/2021; Cass. n. 21163/2018) la sospensione dei termini nel periodo feriale.

5. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

6. Nulla per le spese del presente giudizio non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

7. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2022

 

 

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