Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3707 del 12/02/2021

Cassazione civile sez. I, 12/02/2021, (ud. 23/10/2020, dep. 12/02/2021), n.3707

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. GENTILI Andrea – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17931/2019 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in Roma V.le Delle Milizie 38

presso lo studio dell’avvocato Paravani Stefania, e rappresentato e

difeso dall’avvocato Nanula Valentina, giusta procura allegata al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 presso

l’Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1886/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 10/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/10/2020 dal cons. Dott. CLOTILDE PARISE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 1886/2018 depositata il 10-12-2018, la Corte d’appello di Brescia ha rigettato l’appello proposto da A.A., cittadino del (OMISSIS), avverso l’ordinanza del Tribunale di Brescia che aveva dichiarato inammissibile per tardività il ricorso del cittadino straniero avverso il provvedimento emesso dalla competente Commissione Territoriale, con cui erano state respinte le sue domande di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. Il richiedente riferiva di essere fuggito dal suo Paese nel 2012 per avere preso parte ad una contesa locale per la proprietà di un terreno avvenuta il 10-11-2011, nel corso della quale morì una persona; riferiva di essere stato denunciato per omicidio insieme ad altri soggetti, di essersi trasferito a Dacca e di seguito in Libia, dove era rimasto per più di tre anni, il primo anno recluso per immigrazione clandestina, mentre per il restante periodo aveva lavorato come piastrellista. La Corte territoriale ha confermato la statuizione di primo grado in punto inammissibilità per tardività del ricorso ed ha aggiunto che, in ogni caso, nel merito la domanda sarebbe stata inaccoglibile, stante la genericità ed inattendibilità della vicenda personale narrata dal richiedente e non ricorrendo i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione del (OMISSIS), descritta nella sentenza impugnata.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che resiste con controricorso.

3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente denuncia, sub specie del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: (i) con il primo motivo la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, comma 4 e art. 35 in relazione all’art. 24 Cost., per avere la Corte d’appello ritenuto inammissibile per tardività il ricorso di primo grado senza considerare che il provvedimento di diniego della protezione internazionale non era stato tradotto in una lingua conosciuta dal ricorrente, il quale parlava solo la lingua (OMISSIS), come da verbale di audizione che produce in allegato al ricorso, che il suddetto provvedimento era stato tradotto solo in lingua inglese e francese e non, come indicato dalla Corte d’appello, nelle quattro lingue veicolari (inglese, francese, spagnolo e arabo) e che nel medesimo provvedimento non erano indicati i motivi per i quali non era stata possibile la traduzione in lingua (OMISSIS); (ii) con il secondo motivo la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lamentando la violazione del dovere di cooperazione ufficiosa, con ampi richiami alla giurisprudenza di merito, di legittimità e comunitaria, e del principio dell’onere probatorio attenuato, nonchè dolendosi del mancato svolgimento, da parte della Corte territoriale, di un ruolo attivo nell’istruttoria e nell’indagine sulla sua vicenda personale e sulla situazione generale del (OMISSIS), come da fonti che richiama, deducendo di avere pertanto diritto alla protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 151 del 2007, art. 14, lett. c); (iii) con il terzo motivo la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per avere la Corte territoriale negato la protezione umanitaria, senza considerare il percorso di integrazione sociale e lavorativo intrapreso in Italia dal ricorrente, assunto con regolare contratto come operaio meccanico-fresatore, nonchè senza effettuare alcuna comparazione tra le sue condizioni di vita in Italia e quelle in cui si troverebbe in caso di rimpatrio, in base ai principi affermati da questa Corte con la pronuncia n. 4455/2018.

2. Il primo motivo è fondato nei limiti di seguito precisati.

2.1. Secondo l’orientamento di questa Corte al quale il Collegio intende dare continuità “In tema di protezione internazionale dello straniero, la comunicazione della decisione negativa della Commissione territoriale competente, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 10, commi 4 e 5 deve essere resa nella lingua indicata dallo straniero richiedente o, se non sia possibile, in una delle quattro lingue veicolari (inglese, francese, spagnolo o arabo, secondo l’indicazione di preferenza), determinando la relativa mancanza l’invalidità del provvedimento; tale vizio, tuttavia, analogamente alle altre nullità riguardanti la violazione delle prescrizioni inderogabili in tema di traduzione, può essere fatto valere solo in sede di opposizione all’atto che da tale violazione sia affetto, ivi compresa l’opposizione tardiva, qualora il rispetto del termine di legge sia stato reso impossibile proprio dalla nullità” (Cass. n. 16470/2019; Cass. n. 420/2012; conf. Cass. n. 18493/2011).

2.2. Nel caso di specie, il ricorrente assume che il provvedimento della Commissione Territoriale di diniego della protezione internazionale non sia stato tradotto in una lingua dallo stesso conosciuta e che ciò abbia determinato la lesione del suo diritto di difesa, sì da rendere giustificata la tardiva proposizione del ricorso di primo grado.

La Corte territoriale, nel confermare l’ordinanza del Tribunale e, quindi, ritenendo non accoglibile la richiesta di rimessione in termini, ha precisato che era onere del richiedente “indicare in modo specifico quale atto non tradotto abbia determinato una lesione del diritto di difesa” (pag. n. 5 della sentenza impugnata). La Corte d’appello ha, inoltre, dato atto di quanto riferito dal ricorrente circa la sua difficoltà di comprensione del provvedimento della Commissione Territoriale, ha aggiunto che detto provvedimento era stato tradotto nelle quattro lingue veicolari, senza, tuttavia, specificare quale fosse la prima lingua indicata dal richiedente e quali le eventuali ragioni dell’impossibilità di traduzione in detta ultima lingua, ed ha concluso affermando che “nel caso le eccezioni sollevate sono del tutto generiche” (pag. n. 6 della sentenza impugnata).

Tanto premesso, la Corte di merito non si è attenuta ai principi di diritto suesposti, atteso che, in base a quanto enunciato nella stessa sentenza impugnata, la lesione del diritto di difesa, lamentata in conseguenza del vizio di invalidità per omessa traduzione del provvedimento di rigetto della Commissione Territoriale, era stata prospettata dal richiedente in relazione ad un atto specifico, ossia al suddetto provvedimento della Commissione, e dalla lesione denunciata era derivato, sempre in base a quanto allegato dallo stesso richiedente, l’impedimento a proporre un’opposizione tempestiva.

Nessun accertamento, da parte dei Giudici di merito, è stato effettuato in tal senso, ossia al fine di verificare se, nella fattispecie concreta, la nullità fosse ravvisabile, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, commi 4 e 5, per non essere stato tradotto il provvedimento impugnato in una lingua nota al richiedente e dallo stesso indicata, nonchè per mancanza di giustificazione circa l’impossibilità di traduzione in lingua (OMISSIS) o nella prima lingua indicata, e se il rispetto dei termini di legge per la proposizione dell’opposizione fosse stato reso impossibile proprio dalla denunciata nullità, ove ritenuta effettivamente sussistente nella specie.

2.3. Resta, infine, da aggiungere che la Corte d’appello, nel confermare la statuizione di inammissibilità per tardività del ricorso di primo grado, si è così spogliata della potestas iudicandi (cfr. Cass. n. 11675/2020), sicchè devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, pertanto, prive di effetti giuridici le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata in ordine all’esame del merito, in disparte ogni considerazione sulla mancata indicazione delle fonti di conoscenza riguardo alla situazione del (OMISSIS), ai fini della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c) e sull’omessa specifica disamina, alla stregua dei principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 29459/2019, delle condizioni di vulnerabilità ai fini della protezione umanitaria.

3. In conclusione, il primo motivo merita accoglimento nei termini precisati, restando assorbiti il secondo e il terzo, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione, assorbiti il secondo e il terzo, cassa la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 23 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2021

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