Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3707 del 07/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 07/02/2022, (ud. 14/12/2021, dep. 07/02/2022), n.3707

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26615-2020 proposto da:

INPS, – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in proprio

e nella qualità di Procuratore speciale della SOCIETA’ DI

CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS SPA, elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

dell’Istituto medesimo, rappresentati e difesi dagli avvocati LELIO

MARITATO, ANTONINO SGROI, ANTONIETTA CORETTI, CARLA D’ALOISIO,

EMANUELE DE ROSE;

– ricorrenti –

contro

C.P.P., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGO TEVERE

FLAMINIO 22, presso lo studio dell’avvocato CARLO BORELLO, che lo

rappresenti e difende unitamente agli avvocati MONIA SACCHI, EDOARDO

BERTERO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 76/2020 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 24/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GUGLIELMO

CINQUE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con la sentenza n. 76 del 2020 la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Cuneo di annullamento dell’avviso di addebito n. (OMISSIS) con cui era stato ingiunto a C.P.P. il pagamento di Euro 13.630,92 a titolo di contributi IVS non versati per l’anno 2011 alla Gestione Speciali Commercianti.

2. I giudici di seconde cure hanno rilevato che l’avviso di addebito riguardava contributi e sanzioni asseritamente dovuti dal C. in virtù della sua partecipazione nella società di capitali C. Motor srl e non in virtù della sua attività artigiana, con conseguente estraneità della ditta C. rispetto al credito; hanno precisato che l’avviso di addebito avrebbe dovuto essere notificato al C. quale persona fisica e non all’indirizzo pec della ditta individuale e che, quindi, la nullità della notifica aveva impedito il decorso del termine per proporre opposizione e aveva precluso la declaratoria di decadenza; hanno, infine, precisato che correttamente era stato escluso dall’imponibile contributivo il reddito conseguito dal C. per effetto della sua partecipazione societaria nella C. Motor srl ove non svolgeva alcuna attività lavorativa.

3. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione l’INPS, anche quale procuratore speciale della SCCI spa, affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso C.P.P..

4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

5. Il controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo parte ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 4 conv. con modificazioni dalla L. n. 122 del 2010 e del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, perché, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte territoriale, il debito contributivo, relativo all’anno 201:1, riguardava il C. quale soggetto iscritto alla Gestione Commercianti in qualità di titolare dell’omonima ditta individuale: debito dovuto appunto alla Gestione Commercianti nella qualità di iscritto; inoltre, si deduce che la Corte di merito aveva effettuato una erronea differenziazione tra persona fisica titolare della ditta e ditta individuale, che non hanno personalità giuridica diversa e, pertanto, essendo valida la notifica dell’avviso di addebito, l’opposizione non era tempestiva e avrebbe dovuto dichiararsi la sua decadenza.

3. Con il secondo motivo, formulato in via subordinata, si censura la violazione e falsa applicazione della L. n. 438 del 1992, art. 3 bis di conversione con modificazioni del D.L. n. 384 del 1992 e in connessione con questo della L. 2 agosto 1990, n. 233, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, perché erroneamente la Corte territoriale non aveva parametrato l’obbligo contributivo sulla base di tutti i redditi percepiti nel corso dell’anno di riferimento e non solo su quelli connessi allo svolgimento di una attività lavorativa.

4. Il primo motivo è fondato.

5. La differenziazione operata dalla Corte territoriale, tra ditta individuale e persona fisica relativamente alla notifica dell’avviso di addebito emesso nei confronti di C.P.P., non è condivisibile perché contrasta con il principio affermato in sede di legittimità, cui si intende dare seguito, secondo il quale la ditta non ha personalità giuridica distinta, ma si identifica con il titolare sotto l’aspetto sostanziale e processuale (Cass. n. 3052/2006).

6. Invero, la ditta individuale coincide con la persona fisica titolare di essa e, perciò, non costituendo un soggetto giuridico autonomo (Cass. n. 977/2007), non è giuridicamente concepibile alcun rapporto obbligatorio distinto tra impresa e imprenditore (Cass. n. 12757/2007; Cass. n. 19735/2014).

7. L’asserito debito contributivo, poi, riguardava il C. quale soggetto iscritto alla Gestione Commercianti e titolare della omonima ditta individuale, mentre la partecipazione alla C. Motor srl, società di capitali di cui il C. faceva parte percependo i redditi derivanti dalla stessa, rilevava solo ai fini della individuazione della base imponibile sulla quale dovevano essere parametrati i contributi previdenziali dovuti però dal C., persona fisica, quale soggetto iscritto alla Gestione Commercianti, nella veste di titolare dell’omonima ditta.

8. Ne consegue che la questione sulla accertata nullità della notifica dell’avviso di addebito dovrà, pertanto, essere rivalutata in sede di rinvio alla stregua di tali principi.

9. Lo scrutinio del secondo motivo, formulato in via subordinata, resta assorbito.

10. La gravata sentenza va, pertanto, cassata con rinvio alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame avendo riguardo ai principi sopra riportati e provvederà, altresì, alla regolamentazione delle spese anche del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza e rinvia alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2022

 

 

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