Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3706 del 15/02/2011

Cassazione civile sez. II, 15/02/2011, (ud. 22/12/2010, dep. 15/02/2011), n.3706

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. PROTO Vincenzo – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 20074/05) proposto da:

R.E., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale

a margine del ricorso, dall’Avv.to Andrea Salvia del foro di Lucca e

dall’Avv.to Bussa Livio del foro di Roma ed elettivamente domiciliato

presso lo studio di quest’ultimo in Roma, viale Glorioso, n. 13;

– ricorrente –

contro

Cantieri di Baia s.p.a., in persona dell’amministratore delegato pro

tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Bove Lucio e Vittorio

Porzio del foro di Napoli, in virtù di procura speciale apposta a

margine del controricorso con ricorso incidentale condizionato, ed

elettivamente domiciliata presso lo studio associato degli Avv.ti

Guido e Romano Pomarici in Roma, via Crescenzio, n. 103;

– controricorrente –

Nonchè sul ricorso incidentale condizionato proposto dalla

controricorrente nei confronti del ricorrente e sul ricorso proposto

dal medesimo ricorrente ad integrazione dell’originario ricorso

avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 2412/04

depositata il 16 luglio 2004, nonchè avverso la medesima sentenza

come modificata con ordinanza di correzione ex art. 288 c.p.c resa in

data 27 ottobre 2005 dalla stessa Corte distrettuale.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 22

dicembre 2010 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;

uditi gli Avv.ti Andrea Salvia, di parte ricorrente, e Lucio Bove, di

parte resistente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CENICCOLA Raffaele che ha concluso per il rigetto del

ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato l’8 settembre 1992 R.E. evocava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, la Cantieri di Baia s.p.a. per sentirla condannare al risarcimento dei danni derivatigli da vizi e difetti della imbarcazione MY modello B60Y n. 22 acquistata dalla società convenuta nel novembre 1988, che gliela consegnava in data (OMISSIS).

Instauratosi il contraddittorio, nella resistenza della convenuta, all’esito dell’istruzione della causa (interrogatorio formale dell’attore, escussi i testi, espletata C.T.U.), il Tribunale adito, accoglieva la domanda attorea e, riconosciuto il concorso di colpa al 50% del creditore, condannava la Cantieri di Baia a corrispondere al R. la somma di L. 136.500.000 a titolo di risarcimento dei danni, oltre ad interessi legali dalla domanda, compensando per la metà le spese del giudizio, poste a carico della società convenuta per la restante parte.

In virtù di rituale appello interposto dalla Cantieri di Baia s.p.a., con il quale lamentava che il giudice di prime cure non avesse tenuto conto dell’onere incombente sul R., cittadino (OMISSIS), di dimostrare l’esistenza di un trattamento di reciprocità di cui all’art. 16 preleggi e si fosse attribuito il potere eccezionale di decidere la controversia con esclusivo riferimento all’equità e alla conguità, riconoscendo solo un concorso di colpa de R., che di converso era da ritenere responsabile esclusivo dell’occorso, la Corte di Appello di Napoli, nella resistenza dell’appellato, che peraltro proponeva appello incidentale (con il quale chiedeva accertarsi l’inesistenza del concorso di colpa del creditore ed il vizio di ultrapetizione in cui era incorso il giudice di primo grado, nonchè la errata quantificazione del danno), respingeva l’appello e in accoglimento di quello incidentale, riformava la sentenza di primo grado sia quanto alla liquidazione del danno, riconoscendo la sola responsabilità della società appellante nella determinazione del danno, sia in ordine alle spese processuali.

A sostegno dell’adottata sentenza, la corte territoriale evidenziava che: a) costituiva fatto notorio la condizione di reciprocità esistente fra l’Italia e la Germania; b) il giudice di primo grado aveva pronunziato una decisione non applicativa dell’equità, ma di diversa ipotesi quale la liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c.; c) ben argomentata e condivisibile poteva ritenersi la decisione del giudice di prime cure in ordine all’accertamento della responsabilità della società appellante.

Aggiungeva che, di converso, doveva ritenersi parzialmente fondato l’appello incidentale, giacchè quanto alla censura del vizio di ultrapetizione, alla luce del principio secondo cui in tema di risarcimento del danno l’ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell’evento dannoso (art. 1227 c.c., comma 1) andava distinta da quella (disciplinata dal comma 2 della medesima norma) riferibile ad un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno, senza contribuire alla sua causazione. La seconda di tali situazione avrebbe dovuto costituire oggetto di una eccezione in senso stretto, in quanto il comportamento del creditore costituisce un autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge, quale espressione dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede. Non poteva, invece, trovare accoglimento una diversa determinazione del danno, se non per ciò che atteneva all’abbattimento del 50%.

Avverso l’indicata sentenza della Corte di Appello di Napoli ha proposto ricorso per cassazione il R., che risulta articolato in due motivi, al quale ha resistito la Cantieri di Baia, che ha anche proposto ricorso incidentale condizionato per l’ipotesi del mancato accoglimento del reclamo presentato avanti alla stessa corte di merito ex art. 287 c.p.c., con un motivo di doglianza, cui ha replicato parte ricorrente, che ha presentato ulteriore ricorso in cassazione anche avverso la medesima sentenza della Corte di Appello come modificata con ordinanza ex art. 288 c.p.c. emessa in data 27.10.2005.

Entrambe le parti hanno presentato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso principale ed il ricorso incidentale condizionato, nonchè quello presentato avverso la sentenza integrata con ordinanza pronunciata dalla corte di merito ai sensi dell’art. 288 c.p.c., vanno preliminarmente riuniti, a norma dell’art. 335 c.p.c., in quanto attengono al medesimo provvedimento.

Ciò posto, ritiene questa corte che vadano esaminati congiuntamente i due motivi del ricorso principale, anche con riferimento alla pronuncia come modificata con l’ordinanza di correzione ex art. 288 c.p.c. del 27.10.2005, che nelle more è stata emessa dalla medesima Corte distrettuale, indicando la data di decorrenza degli interessi dall’8.9.1992 (originariamente riportata la data dell’8.9.1991) sulla somma liquidata: con entrambi i motivi il ricorrente, infatti, formula censure relative alla motivazione della sentenza in punto di valutazione delle risultanze istruttorie, ritenuta erronea, parziale e contraddittoria nella determinazione dell’entità del danno subito dal ricorrente.

Più specificamente, con la prima censura deduce la violazione e falsa applicazione delle disposizioni sulla liquidazione del danno (ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè art. 1226 c.c.) per aver proceduto alla liquidazione equitativa del danno subito dal R. pur in presenza di una prova rigorosa fornita dallo stesso sulle singole voci risarcitorie.

Con la seconda censura lo stesso ricorrente lamenta l’omessa motivazione per mancata pronuncia sulla richiesta di rivalutazione monetaria, ex art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5, oltre all’erronea determinazione della data per il computo della voce accessoria “interessi legali”.

In proposito occorre premettere che la liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. non è completamente sottratta al sindacato di cassazione, ancorchè manchi una disposizione di legge che funga direttamente da parametro, come di regola avviene in ogni controllo di legittimità. Anzitutto la latitudine di scelta del giudice di merito, non astretto alle risultanze probatorie, trova un confine nella legale qualificazione della fattispecie come di responsabilità da inadempimento, con la conseguente necessità di mantenere la liquidazione entro il sistema codicistico del risarcimento espresso nelle formule degli artt. 1218 e 1223 c.c.. Non potrebbe perciò il giudice, solo perchè chiamato a decidere in via di equità, adoperare un criterio personale o irragionevole di misurazione, e del tutto esorbitate o insufficiente rispetto alla pretesa di parte, poichè ciò integrerebbe una falsa applicazione dell’art. 1226 c.c., il quale affida il giudizio ad una aequitas iuris lagueis innodata e non ad una aequitas rudis.

E’ inoltre necessaria ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 1 una espressione coerente e completa delle ragioni che sorreggono la decisione equitativa, censurabile in cassazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 se fondata su asserzioni tautologiche (v. Cass., 22 aprile 1993, n. 4725) o contraddittorie (v. Cass., 5 settembre 1986, n. 5420;

Cass., 16 giugno 1990, n. 6056; Cass., 9 giugno 1992, n. 6067; Cass., 22 aprile 1993, n. 4725; Cass., 13 luglio 1996, n. 2167) o comunque insufficienti. Per quanto attiene alla fattispecie concreta qui in esame, si osserva che il ricorrente aveva formulato richiesta specifica di liquidazione equitativa del danno solo con riferimento alla voce di danno relativa al mancato godimento dell’imbarcazione dal giungo 1991 al giugno 1992, mentre per le richieste risarcitorie relative al danno riportato dalle strutture del M/Y e le spese per il ripristino delle stesse, nonchè il danno per il deprezzamento dell’imbarcazione ed il danno per mancato guadagno per non avere potuto vendere lo yacht in tempo utile, aveva esposto una puntuale quantificazione di ciascuna voce.

La corte di merito, con una motivazione apodittica, ha affermato che nel caso di specie non era possibile procedere ad una esatta valutazione del danno subito dal R. “danno, peraltro, la cui esistenza risulta provata in modo affatto tranquillizzante alla luce della esauriente istruzione svolta dinanzi al primo giudice”, per cui la liquidazione andava effettuata a norma dell’art. 1226 c.c., anche in assenza di una richiesta dell’attore in tal senso, purchè motivando adeguatamente. Questa conclusione risulta tautologica, in quanto non seguita poi da una adeguata e coerente spiegazione della quantificazione in L. 246.500.000 (pari ad Euro 127.306,62) del danno, facendo richiamo solo alla somma complessiva determinata dal giudice di prime cure (il quale a sua volta non si è profuso in una puntuale individuazione di ciascun danno), senza avere distinto quale ammontare venisse liquidato in relazione a ciascuna voce di danno (v.

Cass., 1 agosto 2006, n. 17483). Infatti, anche ai sensi dell’art. 1226 c.c., il danno deve essere analiticamente considerato rispetto alle voci richieste ed una liquidazione globale, come nella specie riduttiva, è possibile purchè si dia conto analiticamente delle ragioni della riduzione in relazione a ciascuna voce (v. Cass., 2 ottobre 1997, n. 9626).

Dai principi suesposti, dunque, la sentenza gravata si è discostata e va perciò cassata sul punto.

Per quanto attiene al secondo motivo di censura di omessa motivazione sulla richiesta di riconoscimento della rivalutazione monetaria, occorre osservare che il R. ha formulato la relativa istanza nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, tuttavia non è stata riproposta nell’atto di appello, nonostante la sentenza impugnata non avesse minimamente affrontato la questione. A detta richiesta si fa nuovamente riferimento esclusivamente nel ricorso di legittimità.

Il motivo è infondato. Costituisce insegnamento costante di questa Corte che anche la parte totalmente vittoriosa in primo grado ha l’onere di riproporre le domande e le eccezioni su cui sia rimasta soccombente ovvero ritenute assorbite o comunque non esaminate dalla sentenza impugnata in una delle difese del giudizio di secondo grado (così, tra le altre, Cass. 19 aprile 2002, n. 5721; Cass. 12 giugno 2001, n. 7879). Nella specie è ben vero che il ricorrente era risultato vittorioso riguardo alla pronuncia sull’an e parzialmente sul quantum, ma rispetto a tale pronuncia, l’accertamento relativo al riconoscimento della rivalutazione monetaria non si poneva affatto in termini di consequenzialità, nè poteva considerarsi assorbita o implicitamente risolta in senso favorevole al ricorrente medesimo, visto che la liquidazione delle singole voci di danno ha costituito proprio oggetto del gravame da parte dello stesso R..

Non avendo il ricorrente assolto l’onere di manifestare in maniera esplicita e precisa la propria volontà di riproporre la domanda respinta in sede di gravame, onde superare la presunzione di rinuncia, e quindi di decadenza di cui all’art. 346 c.p.c. (così, tra le altre, Cass. 17 dicembre 1999, n. 14267), la censura va rigettata.

Passando ad esaminare il ricorso incidentale avanzato dalla società Cantieri di Baia, si osserva che in ordine alla data di decorrenza degli interessi, essendo intervenuta nelle more la pronuncia del giudice distrettuale sull’istanza di parte resistente, che l’ha fissata all’8.9.1992, in accoglimento delle osservazioni della stessa società, viene meno ogni interesse della medesima ad una pronuncia sul ricorso incidentale condizionato.

Infine, quanto al motivo introdotto dal R. con autonomo ricorso, sempre in ordine alla decorrenza degli interessi, una considerazione appare dirimente: entrambi i giudici di merito hanno individuato il dies a quo per il computo dell’obbligazione accessoria dalla data della domanda, che coincide con quello della notifica dell’atto introduttivo, avvenuta il 8.9.1992.

Ne consegue l’infondatezza della relativa censura.

In conclusione, accolto il primo motivo del ricorso principale e rigettati gli altri motivi, nonchè il ricorso incidentale, la sentenza va cassata con rinvio a diversa sezione della stessa corte di appello di Napoli affinchè provveda in ordine al motivo di appello concernente la incongrua motivazione del danno, ex art. 1226 c.c., in Euro 127.306,62 senza alcuna argomentazione sulle voci di danno richieste dal R. e perchè si pronunci, nel rispetto degli enunciati principi, su ciascuno dei danni lamentati.

Il giudice del rinvio provvedere alla regolamentazione delle spese anche di questa fase del giudizio.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso principale nei limiti di cui in motivazione;

dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato e respinge il ricorso avverso la correzione di errore materiale della sentenza impugnata;

cassa con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, anche per le spese del giudizio di legittimità, in ordine al motivo accolto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2^ Sezione Civile, il 22 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2011

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