Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3705 del 17/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 17/02/2010, (ud. 22/06/2009, dep. 17/02/2010), n.3705

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore in carica, legalmente

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui

uffici in Roma, Via dei Portoghesi 12, è domiciliata ex lege;

contro

E.M.G. e M.L. quali soci della

macelleria Montanello sas di Montanello Luigi;

avverso la sentenza della C.T.R. di Napoli depositata in data

22/7/2005 n. 164/29/05;

udita la relazione del Consigliere Dr. Renato Polichetti;

Viste le conclusioni scritte del P.G. dott. Maurizio Velardi che ha

chiesto che questa Corte annulli la sentenza impugnata e rinvii la

causa al primo giudice per integrazione del contraddittorio.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato quanto segue:

I coniugi M.L. ed E.M.G., compartecipi rispettivamente con il 48% e con il 52% nella “Macelleria Montarieilo S.a.s.”, ricorrono alla C.T.P. di Napoli avverso un avviso di accertamento n. (OMISSIS) emesso dall’ufficio II.DD. di Napoli per l’anno d’imposta 1993. Tale accertamento derivava da un precedente avviso n. (OMISSIS) emesso nei confronti della Società partecipata, che veniva sanzionata per un P.V.C., emesso ad una terza Società “DASBO S.r.l.” che era stata sottoposta ad una verifica dalla G.d.F..

I ricorrenti sostenevano che l’avviso emesso nei confronti della loro Società era nullo e conseguentemente nullo era l’accertamento impugnato, per difetto di motivazioni in merito alla violazione del principio di accertamento e per l’assoluta mancanza di prove.

I contribuenti chiedevano che venisse dichiarato nullo l’avviso di accertamento impugnato.

L’Ufficio II.DD. di Napoli con sentenza n. 660 depositata il 03/12/02 accoglieva il ricorso.

Avverso la suddetta sentenza proponeva appello l’Agenzia delle Entrate (OMISSIS), regolarmente autorizzata e nei termini (vista anche la sospensione di cui alla L. n. 289 del 2002 e sue modificazioni) avverso la citata sentenza ritenendola carente di motivazioni in fatto ed in diritto, così come risultava anche dalla sentenza di primo grado emessa nei confronti della Società partecipata.

L’Ufficio riportava le identiche motivazioni dell’appello proposto avverso la sentenza emessa nei confronti della Società appellata, chiedendone la riunione per evidente connessione oggettiva e soggettiva, chiede altresì la pronuncia di legittimità in merito all’operato dell’Ufficio, con vittoria di spese.

La Commissione Tributaria Regionale facendo un generico riferimento ad altra sentenza che aveva riguardati la stessa società che riteneva “intendersi qui integralmente riportate e fatte proprie nel presente giudicato” rigettava l’appello.

Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso innanzi a questa Corte l’Agenzia delle Entrate eccependo: 1) il difetto assoluto di motivazione della sentenza; 2) la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39 e del combinato disposto dell’art. 295 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per non avere sospeso il processo; 3) la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Nella specie trova il principio enunciato da questa Corte secondo cui: “In materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguardo inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali – sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario.

Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d’ufficio”. (Cass. S.U. sentenza n. 14815 del 2008).

I giudici di primo e di secondo grado non si sono attenuti al suddetto principio e pertanto va dichiarata la nullità dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte pronunciando sul ricorso cassa la sentenza impugnata e quella di primo grado e rinvia ad altra sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 giugno 2009.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2010

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