Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3705 del 14/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 14/02/2020, (ud. 01/10/2019, dep. 14/02/2020), n.3705

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21465-2018 proposto da:

B.L., A.A., S.C., elettivamente

domiciliate in ROMA, VIA GOLAMETTO, 4, presso lo studio

dell’avvocato GIOVAMBATTISTA FERRIOLO, che le rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FERDINANDO EMILIO ABBATE;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 1159/2013 della CORTE D’APPELLO di

PERUGIA, depositato il 23/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’01/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO

COSENTINO.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Le sigg.re B.L., A.A. e S.C. hanno impugnato per cassazione il decreto del 25.1.18 con cui la corte d’appello di Perugia ha dichiarato inammissibile le domande di equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 da loro proposte alla corte d’appello di Roma (e, all’esito della declaratoria di incompetenza della corte adita, riassunte, con unico ricorso, davanti alla stessa corte d’appello di Perugia) in relazione all’irragionevole durata di un giudizio presupposto (pur esso avente ad oggetto una domanda di equa riparazione ex lege n. 89 del 2001) definito dalla Corte di cassazione il 17.6.2009, data di pubblicazione della ordinanza con cui era stata rigettata l’impugnazione avverso il decreto pronunciato in unico grado dalla corte di appello di Roma.

La corte territoriale ha motivato la propria declaratoria di inammissibilità sul rilievo che i giudizi (riuniti in sede riassunzione) davanti a lei pendenti erano stati instaurati dopo il decorso del termine semestrale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4.

Con l’unico motivo di ricorso, riferito alla violazione della L. n. 89 del 2001, art. 4, e della L. n. 742 del 1969, artt. 1 e 3, le ricorrenti lamentano l’errore in cui la corte di appello sarebbe incorsa ritenendo la proposizione della domanda di equa riparazione tardiva rispetto al termine di decadenza di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4.

Il Ministero della Giustizia non ha spiegato difese in questa sede.

L’unico motivo di ricorso appare fondato, perchè dallo stesso decreto gravato si rileva che il giudizio presupposto fu definito con ordinanza di questa Corte di cassazione del 17 giugno 2009 e che, d’altra parte, il presente giudizio di equa riparazione è stato instaurato dalla signora S. il 5 gennaio 2010, dalla signora A. l’8 gennaio 2010 e dalla signora B. il 7 gennaio 2010 (nella sentenza gravata la data di instaurazione del presente giudizio da parte della signora B. è indicata “7.12.10”, ma sul “2” di “12” è apposta una sbarratura a penna; in ogni caso questa Corte ha verificato ex actis, come consentitole dalla natura processuale del vizio denunziato, che la signora B. instaurò il presente giudizio il 7 gennaio 2010).

L’instaurazione del giudizio di equa riparazione è stata quindi tempestiva rispetto al termine semestrale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4, che nella specie, tenendo conto della sospensione feriale dei termini (di gg. 46), scadeva 11 febbraio 2010.

Il principio che il termine semestrale di decadenza previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 4, per la proposizione della domanda di riparazione soggiace alla sospensione feriale dei termini emerge, peraltro, dalla costante giurisprudenza di legittimità, riconfermata ancora di recente con Cass. 14493/18.

Il ricorso va quindi accolto, il decreto impugnato va cassato e la causa va rinviata alla corte d’appello di Perugia, in altra composizione, che regolerà anche la liquidazione le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla corte di appello di Perugia, in altra composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2020

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