Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3705 del 14/02/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 3705 Anno 2013
Presidente: BUCCIANTE ETTORE
Relatore: PETITTI STEFANO

SENTENZA

sanzioni
amministrative

sul ricorso proposto da:
MINISTERO DEI TRASPORTI, già

Ministero delle Infrastrutture e

dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore, e CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA DI PESCARA, in persona del Comandante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, sono elettivamente domiciliati;
– ricorrenti
contro
CINALLI ANTONIO, rappresentato e difeso, per procura speciale a

margine del controricorso, dall’Avvocato Umberto del Re, domiciliato per legge

in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria

ivile della Corte di cassazione;

Ap3 ■., 2\1,

– controricorrente –

Data pubblicazione: 14/02/2013

avverso la sentenza del Giudice di Pace di Casalbordino n. 69
del 2005, depositata il 9 giugno 2005.
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica
del 6 giugno 2012 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitt i;

sentito

il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. Antonietta Carestia, che ha concluso
per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 22 maggio 2004 l’Ufficio Circondariale Marittimo di
Vasto, nello svolgimento di controlli sulle attività delle unità
di piccola pesca in Casalbordino Lido, nelle vicinanze del fiume
Sinello, contestava a Cinalli Antonio la violazione dell’art.
299 del codice della navigazione, per avere navigato a bordo
dell’imbarcazione da pesca “Bandolero” senza essere in possesso
dei documenti del natante.
All’uopo gli agenti accertatori predisponevano il rapporto
di servizio n. 172 e contestavano la suddetta violazione con il
processo verbale di accertamento n. 32 del 2004.
La Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Pescara, emetteva l’ingiunzione n. 145/2004 e contestualmente irrogava la
sanzione di euro 1.550,00 al Cinalli, che proponeva opposizione
dinnanzi al Giudice di Pace di Casalbordino.
L’adito Giudice di pace, espletata l’istruttoria, con sentenza n. 69 del 2005, accoglieva l’opposizione, rilevando che la

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sentito, per i ricorrenti, l’Avvocato M.V. Lumetti;

motobarca Bandolero, al momento della contestazione, non aveva
più i requisiti di imbarcazione da pesca per espressa richiesta
del Cinalli, depositata agli atti dell’Ufficio Circondariale Marittimo in data 13 maggio 2003, in quanto in disarmo per “fine
pesca”. Il Giudice di pace rilevava altresì che dalle risultanze

ma ormeggiata alle foci del fiume Sinello per riparazioni al motore fuoribordo, sicché non poteva trovare applicazione l’art.
299 del codice della navigazione, il quale postula che
l’imbarcazione sia destinata alla pesca, che sia in navigazione
e che sia priva dei documenti di bordo, mentre non poteva considerarsi la riparazione del motore su imbarcazione ferma
all’ormeggio motivo di comunicazione agli Uffici della Capitaneria, trattandosi di attività rientrante nei normali lavori di
manutenzione.
Per la cassazione di questa sentenza hanno proposto ricorso
il Ministero dei Trasporti e, per quanto occorrer possa, la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Pescara; ha resistito,
con controricorso, l’intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre preliminarmente rilevare che il ricorso deve ritenersi ritualmente proposto dal solo ministero dei trasporti, atteso che, come questa Corte ha avuto modo di affermare, le Capitanerie di Porto sono prive di legittimazione nei giudizi di opposizione avverso ordinanze dalle stesse emesse (Cass. n. 24304
del 2008).

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istruttorie emergeva che l’imbarcazione non era in navigazione,

Con l’unico motivo di ricorso, il ministero lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2699 e 2700 del codice
civile, degli artt. 2699 e 1193 del codice della navigazione e
dell’art. 39 della legge n. 50 del 1971, come modificata dalla
legge n. 172 del 2003, nonché insufficienza della motivazione su

Il ricorrente sostiene che il Giudice adito non avrebbe considerato la valenza probatoria privilegiata dell’atto pubblico
che, in base agli artt. 2699 e 2700 cod. civ., fa piena prova
fino a querela di falso dei fatti in esso contenuti.
Poiché nel verbale di accertamento e contestazione risultava
che al momento in cui gli agenti accertatori avevano effettuato
il controllo l’imbarcazione era in navigazione, non potrebbe
sussistere dubbio sul fatto che il caso di specie rientri nella
fattispecie descritta dall’art. 299 del codice della navigazione: le testimonianze poste alla base della decisione dal Giudice
di Pace, quindi, non avrebbero dovuto essere ammesse.
Inoltre, ad avviso del ricorrente, non sarebbe applicabile
al caso di specie l’art. 39 della legge n. 50 del 1971, modificato dalla legge n. 172 del 2003, poiché questo si applica unicamente alle “unità di diporto”, differenti dalle imbarcazioni
da pesca sia nella tipologia di navigazione, sia nello scopo di
attività, sia nel titolo per la conduzione del mezzo. Essendo il
Cinalli legale rappresentante di una società proprietaria di due
motobarche in possesso di altrettante licenze per lo svolgimento
delle attività da pesca e non avendo l’imbarcazione Bandolero le

un punto decisivo della controversia.

caratteristiche di una imbarcazione da diporto (non essendo la
stessa stata oggetto di alcun tipo di trasformazione, dopo la
richiesta di disarmo), risulterebbe quindi impossibile
l’applicazione di una normativa relativa alle unità di diporto,
circostanza che, peraltro, non era nemmeno stata dimostrata

Il motivo, nella parte in cui deduce la mancata valutazione
della valenza probatoria privilegiata del verbale redatto dal
pubblici ufficiali, è fondato, e merita accoglimento.
Sul tema della valenza probatoria del verbale si sono espresse le Sezioni Unite di questa Corte, affermando il seguente
principio di diritto: “nel giudizio di opposizione ad ordinanza
ingiunzione relativa al pagamento di una sanzione amministrativa
è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico
ufficiale o rispetto alle quali l’atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela dì falso, nel
quale non sussistono limiti di prova, la proposizione e l’esame
di ogni questione concernente l’alterazione nel verbale, pur se
involontaria e dovuta a cause accidentali, della realtà degli
accadimenti e dell’effettivo svolgersi dei fatti” (Cass., S.U.,
n. 17355 del 2009).
Per effetto di tale principio, che il collegio condivide e
al quale intende dare continuità, la fede privilegiata si esten-

dall’opponente stesso.

de a tutto quanto il pubblico ufficiale affermi avvenuto in sua
presenza, sicché anche nel caso in cui si deducano errori od omissioni di natura percettiva da parte del pubblico ufficiale
stesso, risulta necessario proporre querela di falso.
Da tale principio si è discostato il Giudice di merito, nel-

causa, ha ritenuto che l’imbarcazione non fosse in navigazione,
contrariamente a quanto affermato nel verbale dai pubblici ufficiali.
La motivazione del provvedimento impugnato risulta altresì
carente quanto alla ritenuta affermazione secondo cui
l’imbarcazione oggetto dell’accertamento avrebbe dovuto essere
considerata come imbarcazione da diporto; e ciò in quanto la relativa valutazione non poteva prescindere dalla verifica della
iscrizione del natante oggetto dell’accertamento nel registro
delle imbarcazioni da diporto.
Il ricorso va dunque accolto, con conseguente cassazione
della sentenza impugnata, con rinvio ad altro Giudice di pace di
Casalbordino, il quale procederà a nuovo esame dell’opposizione
alla luce dell’indicato principio.
Al giudice del rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altro
Giudice di pace di Casalbordino.
6

la parte in cui, valutando le testimonianze rese in corso di

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 6 giugno 2012
Il Presidente

Il Consigliere estensore

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