Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3704 del 17/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 17/02/2010, (ud. 16/06/2009, dep. 17/02/2010), n.3704

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –

Dott. MARINUCCI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro

tempore e Agenzia delle Entrate in persona del Direttore pro tempore,

rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso in

cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12 domiciliano;

contro

Avvocato P.M.C. rappresentata e difesa dagli Avvocati

Romagnoli Dario e Giuseppe Pizzonia, in forza di delega a margine del

controricorso ed elettivamente domiciliata presso lo studio della

seconda in Roma via della Scrofa n. 57;

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano

Sezione 45 n. 1/45/04 depositata il 4.2.2004 e non notificata;

udita la relazione del Consigliere Renato Polichetti;

udite le conclusioni dell’Avv. Rizzo Cartace Giuseppe, delegato

dall’Avv. Pizzonia, che ha chiesto l’inammissibilità o in subordine

il rigetto del ricorso;

lette le conclusioni scritte del P.G. dott. Maurizio Velardi che ha

chiesto l’accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbito il

secondo, in base alla sentenza di questa Corte n. 3681 del 2007.

Fatto

FATTO E DIRITTO

L’Avv. P. ha impugnato dinnanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano il silenzio rifiuto formatosi sulla propria istanza di rimborso della somma di L. 16.044.000 (Euro 8.286,03), versata a titolo di IRAP per l’anno 1998.

Il ricorso faceva perno, ad avviso delle Amministrazioni ricorrenti, esclusivamente, sull’illegittimità costituzionale delle norme istitutive dell’IRAP. L’adita Commissione tributaria provinciale, con sentenza n. 180/46/2001, rigettava il ricorso, richiamando l’orientamento espresso dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 156/2001, alla stregua del quale riteneva potersi escludere la sussistenza del presupposto impositivo ove, in punto di fatto, constatasse che l’attività professionale venisse svolta in assenza di organizzazione autonoma ed osservando “Nel caso in esame la ricorrente non ha fornito documentazione idonea a giudicare l’esatto svolgimento dell’attività professionale ed in particolare l’assenza di organizzazione di capitali e di lavoro altrui utile a dichiarare inapplicabile l’IRAP sul valore aggiunto prodotto”.

La contribuente proponeva impugnazione, facendo questa volta leva sulla riferita giurisprudenza costituzionale e contestando di svolgere la propria professione in forma autonomamente organizzata.

Resisteva l’Ufficio, contestando l’ammissibilità di tale domanda nuova e, in ogni caso, la fondatezza della medesima.

A giudizio dell’Ufficio, il D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 (che avevano resistito al vaglio di costituzionalità) rendevano l’imposta generalmente applicabile alle attività di lavoro autonomo professionale, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, T.U.I.R. (nella numerazione all’epoca in vigore), per lo svolgimento delle quali era normale avvalersi di una autonoma organizzazione.

Il contenuto della sentenza n. 156/2001 della Corte Costituzionale – che individuava un ambito di attività autonome non tassabili perchè svolte in assenza di organizzazione – andava, infatti, circoscritto alle attività di cui all’art. 49, comma 2, lett. a) (vale a dire alle collaborazioni coordinate e continuative, alle prestazioni di uffici di amministratore, sindaco, revisore dei conti, età, tutte attività che, infatti, con norma successiva al D.Lgs. n. 446 del 1997 erano state, ai fini IRPEF, assimilate al lavoro dipendente) e alle altre attività di cui al cit. T.U.I.R., art. 49, commi 2 e 3.

L’attività di lavoro autonomo professionale rientrava, pertanto, senz’altro nel campo di applicazione dell’IRAP ancorchè svolta senza l’impiego di beni strumentali, nè con l’ausilio di collaboratori e dipendenti.

L’adita Commissione tributaria regionale di Milano accoglieva l’appello dopo aver succintamente illustrato i presupposti impositivi dell’IRAP alla stregua della giurisprudenza costituzionale, per come recepita dai Giudicanti, la C.T.R. osservava “Dagli atti di causa risulta in modo incontestato che il Contribuente, nell’anno 1998, ha svolto la propria attività all’interno di locali utilizzati in base a contratto di locazione, attraverso l’impiego di pochi beni strumentali e senza l’ausilio di dipendenti. Di tanto il Contribuente fornisce la prova, producendo fotocopia del modello unico, del registro dei pagamenti e del registro dei cespiti ammortizzabili”.

Avverso la suddetta sentenza proponevano ricorso innanzi a questa Corte. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, deducendo con il primo motivo la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57 avendo la Commissione Tributaria Regionale accolto una domanda nuova del contribuente improponibile per la prima volta in grado di appello concernente l’assenza di una autonoma organizzazione quale ragione della non debenza dell’IRAP, laddove viceversa in primo grado erano stati sollevati esclusivamente profili di incostituzionalità della normativa ritenuti infondati dalla Commissione Tributaria Provinciale. Con il secondo motivo di ricorso veniva dedotta la violazione e falsa applicazione della L. 3 dicembre 1996, n. 662, art. 3, nonchè l’omessa illogica e incoerente motivazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale.

Con controricorso i difensori dell’Avv. P.M.C. chiedevano che venisse dichiarata l’inammissibilità del ricorso o in subordine il rigetto dello stesso.

I difensori della stessa peraltro depositavano memoria con la quale contestavano le conclusioni del P.G..

Ritiene il Collegio che sia fondato il primo motivo di ricorso.

Come stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte: “In tema di IRAP, qualora il contribuente, a fondamento della domanda di rimborso proposta con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, si sia limitato a dedurre l’illegittimità costituzionale della disciplina sostanziale dell’imposta, costituisce domanda nuova, inammissibile in appello, la contestazione della debenza dell’imposta, fondata sul difetto degli elementi fattuali che integrano il presupposto dell’autonoma organizzazione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva accolto la domanda di rimborso proposta dal contribuente in base all’assunto, prospettato per la prima volta con l’atto di appello, secondo cui l’esistenza di un’autonoma organizzazione non sarebbe configurabile in caso di attività libero- professionale, attesa la prevalenza dell'”intuitus personae” sulla potenzialità produttiva espressa dall’organizzazione)”. (Cass. 16.02.2007 n. 3681 Rv. 595334).

Orbene come si evince dalla lettura della motivazione della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, le argomentazioni prospettate in primo grado dalla ricorrente si fondavano esclusivamente sulla presunta illegittimità costituzionale dell’IRAP, peraltro ritenuta infondata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001.

La sentenza impugnata, che non si è attenuta al principio sopra enunciato, deve essere quindi annullata. Il secondo motivo resta assorbito.

Non essendo necessari altri accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 giugno 2009.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2010

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