Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3704 del 12/02/2021

Cassazione civile sez. II, 12/02/2021, (ud. 12/11/2020, dep. 12/02/2021), n.3704

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rosanna – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22510-2019 proposto da:

S.C., rappresentato e difeso dall’Avvocato VALERIA GERACE, ed

elettivamente domiciliato presso il suo studio in ROMA, VIA AUGUSTO

RIBOTY 23;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore,

rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in ROMA, VIA dei PORTOGHESI 12 è

domiciliato;

– resistente –

avverso il decreto n. 7657/2019 del TRIBUNALE di ANCONA, depositato

in data 11/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/11/2020 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.C. proponeva opposizione avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale emesso dalla competente Commissione Territoriale.

Sentito dalla Commissione Territoriale, il richiedente aveva riferito di essere cittadino del (OMISSIS); di essere fuggito dal proprio Paese d’origine perchè perseguitato dalla società e dalla giustizia per una violenza sessuale che non aveva mai commesso.

Con decreto n. 7657/2019, depositato in data 11.6.2019, il Tribunale di Ancona rigettava il ricorso, ritenendo di condividere la valutazione di carente credibilità circa il timore del rimpatrio già espressa dalla Commissione Territoriale in quanto risultato di un esame minuzioso; in ogni caso, anche ove credibile il racconto, il ricorrente avrebbe dovuto attendere il corso del procedimento a suo carico. Sulla situazione del (OMISSIS), dalle fonti internazionali, risultava che dal 2017 il nuovo Presidente avesse intrapreso azioni per la tutela dei diritti fondamentali e che il sistema processuale fosse conforme alle normative internazionali. Il Tribunale rigettava la domanda di protezione internazionale, in quanto il ricorrente non aveva allegato di essere affiliato politicamente nè di appartenere a una minoranza etnica e/o religiosa o di altro tipo, oggetto di persecuzione: i fatti riferiti dal ricorrente, in assenza di atti persecutori diretti e personali, non erano riconducibili alle previsioni di cui alla Convenzione di Ginevra. Anche la protezione sussidiaria non poteva essere riconosciuta non sussistendo in (OMISSIS) una violenza indiscriminata in una situazione di conflitto armato. Infine, anche la domanda di protezione umanitaria doveva essere respinta, in quanto nel Paese di provenienza del ricorrente esistevano strumenti istituzionali con funzione di protezione dei propri membri e in quanto era insussistente una generale condizione di elevata vulnerabilità all’esito del rimpatrio, tenuto conto dell’inesistenza di problematiche soggettive come quelle tipizzate dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. a-d; con riferimento alla valutazione prognostica dell’elevata vulnerabilità determinata per effetto dello sradicamento del richiedente dal contesto socio-economico nazionale, nulla era stato allegato; pertanto, in base a una valutazione tra vita privata e familiare in Italia, comparata a quella vissuta prima della partenza e cui egli si sarebbe trovato esposto in caso di rimpatrio, si esprimeva un giudizio prognostico negativo di elevata vulnerabilità all’esito del rimpatrio.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione S.C. sulla base di due motivi. Il Ministero dell’Interno si è costituito tradivamente al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la “Violazione e falsa applicazione della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, nonchè del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 in relazione all’esigenza di accordare protezione al ricorrente o altre forme residuali”; giacchè, anche se la storia di persecuzione personale fosse risultata non credibile, il Giudice avrebbe dovuto approfondire la situazione generale del Paese, al fine di valutare l’esistenza in (OMISSIS) di un sistema di violenza generalizzato richiesto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) nonostante le fonti internazionali fossero di senso contrario. In ogni modo, andava riconosciuto al ricorrente, giunto in Italia, un livello di vita dignitoso, in ossequio agli obblighi costituzionali e internazionali che gravano sullo Stato italiano. Laddove il rimpatrio provocherebbe la violazione di tali obblighi, ponendo il ricorrente in una situazione di estrema difficoltà economica e sociale, imponendogli condizioni di vita del tutto inadeguate.

1.2. – Con il secondo motivo, il ricorrente deduce ex “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per omesso/errato esame della storia del ricorrente in relazione alla situazione di violazione dei diritti umani in (OMISSIS)”, poichè il Giudice non solo ha il dovere di esaminare le prove portate dal richiedente a sostegno della domanda, ma ha anche il compito di utilizzare tutti i mezzi a disposizione per raccogliere ulteriori elementi necessari a comprovare la fondatezza della domanda.

2. – In considerazione della loro stretta connessione logico-giuridica, i motivi primo e secondo vanno esaminati e decisi congiuntamente. Essi sono inammissibili.

2.1. – Questa Corte ha chiarito che “in materia di protezione internazionale, l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona”, cosicchè “qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori” (Cass. n. 16925 del 2018).

Il disposto del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. b), non può essere inteso nel senso di imporre l’analitica valutazione di ciascun documento prodotto al giudicante, il quale, al contrario, è tenuto a enunciare le ragioni del proprio convincimento senza tuttavia dover passare in rassegna ciascuna delle prove offerte dal richiedente asilo ed effettuare una precisa esposizione di tutte le singole fonti di prova e del loro specifico peso probatorio; la stessa norma, al comma 5, detta i criteri di procedimentalizzazione legale della decisione in merito alla valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente, ma non prescrive una valutazione, separata e prioritaria, dei documenti prodotti dal migrante; al contrario, il giudicante è tenuto a un apprezzamento globale della congerie istruttoria raccolta, cosicchè anche in questa materia la scelta degli elementi probatori e la valutazione di essi rientrano nella sfera di discrezionalità del giudice di merito, il quale non è obbligato a confutare dettagliatamente le singole argomentazioni svolte dalle parti su ciascuna delle risultanze probatorie ma deve soltanto fornire un’esauriente e convincente motivazione sulla base degli elementi ritenuti più attendibili e pertinenti.

2.2. – Come inoltre precisato (Cass. n. 14006 del 2018) con riguardo alla protezione sussidiaria dello straniero, prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), “l’ipotesi della minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale implica o una contestualizzazione della minaccia suddetta, in rapporto alla situazione soggettiva del richiedente, laddove il medesimo sia in grado di dimostrare di poter essere colpito in modo specifico, in ragione della sua situazione personale, ovvero la dimostrazione dell’esistenza di un conflitto armato interno nel Paese o nella regione, caratterizzato dal ricorso ad una violenza indiscriminata, che raggiunga un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile, rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire detta minaccia”.

Nel caso di specie, il giudice di merito, facendo corretta applicazione dei principi sopra enunciati, ha indicato gli elementi, di interna incoerenza e di contraddittorietà, ritenuti decisivi per il vaglio di non credibilità.

2.3. – Quanto alla violazione del dovere di cooperazione istruttoria del giudice, vero è che nella materia in oggetto costui abbia il dovere di cooperare nell’accertamento dei fatti rilevanti, compiendo un’attività istruttoria ufficiosa, essendo necessario temperare l’asimmetria derivante dalla posizione delle parti (Cass. n. 25534 del 2016). Inoltre, si è ulteriormente chiarito (Cass. n. 27593 del 2018) che “in tema di protezione internazionale, l’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente non esclude l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. a) essendo possibile solo in tal caso considerare “veritieri” i fatti narrati”, cosicchè “la valutazione di non credibilità del racconto, costituisce apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, che deve valutare se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c), ma pur sempre a fronte di dichiarazioni sufficientemente specifiche e circostanziate” (cfr. anche, Cass. n. 27503 del 2018 e Cass. n. 29358 del 2018).

In sostanza, l’attenuazione del principio dispositivo in cui la cooperazione istruttoria si colloca non già sul versante dell’allegazione, ma esclusivamente su quello della prova, dovendo, anzi, l’allegazione essere adeguatamente circostanziata, cosicchè solo quando colui che richieda il riconoscimento della protezione internazionale abbia adempiuto all’onere di allegare i fatti costitutivi del suo diritto, sorge il potere-dovere del giudice di accertare anche d’ufficio se, ed in quali limiti, nel Paese straniero di origine dell’istante si registrino i fenomeni tali da giustificare l’accoglimento della domanda (Cass. n. 17069 del 2018). Sicchè, (Cass. n. 29358 del 2018), una volta assolto l’onere di allegazione, il dovere del giudice di cooperazione istruttoria, e quindi di acquisizione officiosa degli elementi istruttori necessari, è circoscritto alla verifica della situazione oggettiva del paese di origine e non alle individuali condizioni del soggetto richiedente.

2.4. – Anche di recente (cfr. Cass. n. 11925 del 2020), si è comunque affermato che “la valutazione di affidabilità del richiedente è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, che deve essere svolta alla luce dei criteri specifici, indicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, oltre che di quelli generali di ordine presuntivo, idonei ad illuminare circa la veridicità delle dichiarazioni rese; sicchè, il giudice è tenuto a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, i cui esiti in termini di inattendibilità costituiscono apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

2.5. – Nella specie, risultano esaminati tutti gli aspetti significativi della vicenda narrata dal richiedente ed il Tribunale ha motivatamente concluso per la non credibilità del racconto del medesimo.

Quanto poi alla situazione di asserita violenza indiscriminata in (OMISSIS), il Tribunale ha esaminato la situazione generale del Paese suddetto, escludendo la ricorrenza di una situazione di violenza indiscriminata. Le suddette valutazioni costituiscono apprezzamenti di fatto rimessi al giudice del merito e la motivazione della sentenza impugnata è sorretta da un contenuto non inferiore al minimo costituzionale, come delineato dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. sez. un., n. 8053 del 2014; Cass., sez. un., n. 22232 del 2016).

La nozione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), dev’essere allora interpretata in conformità della fonte Eurounitaria di cui è attuazione (direttive 2004/83/CE e 2011/95/UE), in coerenza con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di Giustizia UE (Grande Sezione, 18 dicembre 2014, C-542/13, par. 36), secondo cui i rischi a cui è esposta in generale la popolazione di un paese o di una parte di essa di norma non costituiscono di per sè una minaccia individuale da definirsi come danno grave (v. 26 Considerando della direttiva n. 2011/95/UE), sicchè “l’esistenza di un conflitto armato interno potrà portare alla concessione della protezione sussidiaria solamente nella misura in cui si ritenga eccezionalmente che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 15 direttiva, lett. c), a motivo del fatto che il grado di violenza indiscriminata che li caratterizza raggiunge un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia” (v., in questo senso, Corte Giustizia UE 17 febbraio 2009, Elgafaji, C465/07, e 30 gennaio 2014, Diakitè, C285/12; v. Cass. n. 13858 del 2018; Cass. n. 30105 del 2018).

2.6. – Peraltro, nel caso concreto, i fatti allegati nel giudizio di merito non attengono a situazione (ove mai configurabile) di compiuta violenza sessuale, asseritamente mai commessa, a violenze indiscriminate, derivanti da un conflitto armato interno o internazionale, trattandosi di circostanze relative ad una vicenda, seppure delittuosa, comunque risolvibile mediante il ricorso alla giustizia ordinaria. Senza tuttavia trascurare che una interpretazione la quale, facendo leva sul generico riferimento del legislatore ai “soggetti non statuali”, faccia assurgere le controversie tra privati (o la mancata o inadeguata tutela giurisdizionale offerta dal paese per la risoluzione delle stesse) a cause idonee e sufficienti a integrare la fattispecie persecutoria o del danno grave, verrebbe a porsi in rotta di collisione con il principio secondo cui “i rischi a cui è esposta in generale la popolazione o una parte della popolazione di un paese di norma non costituiscono di per sè una minaccia individuale da definirsi come danno grave” (Considerando 26 della direttiva n. 2004/83/CE), oltre ad essere poco sostenibile sul piano sistematico (Cass. n. 9043 del 2019).

Nel caso concreto, dunque, il giudice di merito ha puntualmente valutato la situazione del paese di origine del richiedente, giungendo ad escludere la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c) all’esito di un’articolata analitica valutazione desunta (come detto) da siti internazionali accreditati (decreto impugnato, pagg. 2-3), senza peraltro che il ricorrente abbia, in senso contrario, addotto altre idonee e più recenti fonti.

Anche tale accertamento implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il cui risultato (come sopra detto) può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5.

2.7. – In ordine, infine, alla verifica delle condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria – al pari di quanto avviene per il giudizio di riconoscimento dello status di rifugiato politico e della protezione sussidiaria – incombe sul giudice il dovere di cooperazione istruttoria officiosa, così come previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 in ordine all’accertamento della situazione oggettiva relativa al Paese di origine. Nella specie, il Tribunale territoriale non ha, in alcun modo, violato il suddetto principio nè è venuto meno al dovere di cooperazione istruttoria, avendo semplicemente ritenuto, a monte, che i fatti lamentati non costituiscano un ostacolo al rimpatrio nè integrino un’esposizione seria alla lesione dei diritti fondamentali alla luce della disciplina antecedente al D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 convertito nella L. 1 dicembre 2018, n. 132 (come detto, non applicabile ratione temporis alla fattispecie, non avendo tale normativa efficacia retroattiva secondo quanto affermato dalle sezioni unite di questa Corte: Cass., sez. un., n. 29459 del 2019).

Questa Corte (Cass. n. 4455 del 2018; e successivamente Cass., sez. un., n. 29460 del 2019) ha infine precisato che “In materia di protezione umanitaria, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza”.

A tal riguardo il motivo appare ulteriormente inammissibile anche alla luce della valutazione comparativa espressa dal giudice di merito con esaustiva indagine circa le condizioni descritte dello straniero con riguardo al suo paese di origine ed all’integrazione in Italia acquisita, valutazione in sè evidentemente non rivalutabile in questa sede.

3. – Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Nulla per le spese nei riguardi del Ministero dell’Interno, che non ha svolto attività difensiva. Va emessa la dichiarazione D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2021

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