Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3703 del 15/02/2011
Cassazione civile sez. II, 15/02/2011, (ud. 16/11/2010, dep. 15/02/2011), n.3703
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –
Dott. MANNA Antonio – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
C.S., rappresentato e difeso dall’avv. Vetriani
Riccardo, presso il quale è elett.te dom.to in Roma, Via Salaria n.
126;
– ricorrente –
contro
G.A., G.B. e M.W.
C., rappresentati e difesi dall’avv. Antinucci Massimo, presso
il quale sono elett.te dom.ti in Roma, Via della Giuliana n. 73;
– controricorrenti –
avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 5317/2004
depositata il 16 dicembre 2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16
novembre 2010 dal Consigliere dott. Carlo DE CHIARA;
udito per il ricorrente l’avv. Antonio CASSIANO, per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per l’estinzione del
giudizio di cassazione per rinunzia al ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
considerato che il ricorrente ha depositato atto di rinunzia al ricorso, per sopraggiunta transazione della lite, ritualmente notificato ai controricorrenti; considerato che deve pertanto dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione;
considerato che, in difetto di espressa accettazione della rinunzia da parte dei controricorrenti, deve condannarsi il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinunzia al ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 1.200, di cui 1.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2011