Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3703 del 13/02/2017


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Cassazione civile, sez. un., 13/02/2017, (ud. 24/01/2017, dep.13/02/2017),  n. 3703

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente aggiunto –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente di sez. –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 11765/2015 R.G. proposto da:

CENTRO MERIDIONALE COSTRUZIONI s.r.l., in persona del legale

rappresentante pro tempore sig. T.V., rappresentata e

difesa dall’avv. Federico Liccardo, domiciliata in Roma, via Guido

D’Arezzo n. 2, presso lo studio dell’avv. Massimo Frontoni;

– ricorrente –

contro

ANAC – già AUTORITA’ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI

LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, in persona del Presidente, legale

rappresentante, pro tempore; rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Roma, alla via

Dei Portoghesi n.12 è domiciliata ex lege;

– controricorrente –

nonchè nei confronti di:

UNISOA s.p.a;

– intimata –

avverso la sentenza n. 468/2015 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il

2 febbraio 2015;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24

gennaio 2017 dal Consigliere Relatore Dott. Bruno Bianchini;

Udito il PM in persona del sostituto Procuratore Generale dr. FUZIO

Riccardo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1 – L’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici – A.V.C.P.- segnalò alla UNISOA (Società Organismo di Attestazione: D.Lgs. n. 163 del 2006, art 40, comma 3) che la stazione appaltante RFI non aveva confermato i dati contenuti in due Certificati di Esecuzione Lavori (CEL) utilizzati dalla srl Centro Meridionale Costruzioni per l’ottenimento dell’attestato SOA; all’esito del procedimento di verifica (esteso anche ad altri periodi) la UNISOA ritenne che sussistessero i presupposti per la dichiarazione di decadenza delle attestazioni ottenute attraverso i detti certificati – ai quali si era aggiunto un terzo, relativo ad un CEL non confermato dall’appaltante Aereonautica Militare di Milano, utilizzato per ottenere ulteriori attestazioni SOA-.

2 – L’Autorità di Vigilanza diede allora corso al procedimento per l’accertamento dell’esistenza del dolo o della colpa grave (ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 40, comma 9 quater (che recita: “9-quater. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, ai fini della qualificazione, le SOA ne danno segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m-bis), per un periodo di un anno, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia).

3 – Nel corso del procedimento, la Centro Meridionale Costruzioni evidenziò, tra le altre, due circostanze: la prima, che i lavori indicati nel CEL erano stati eseguiti e che si sarebbe errato solo nella indicazione della categoria di lavoro; la seconda, che sarebbe mancata una propria responsabilità diretta.

4 – All’esito del procedimento l’Autorità di Vigilanza escluse la sussistenza del dolo ma ritenne sussistente una colpa grave in capo alla società, per non aver controllato la corrispondenza della documentazione presentata alle attestazioni che aveva richiesto.

5 – Annotò dunque il nominativo della società nel casellario informatico ed applicò la sanzione pecuniaria di Euro 3000,00 secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 6, comma 11.

6 – Fu allora proposto ricorso, che fu accolto dal TAR che ritenne che sarebbe mancato un accertamento specifico dell’elemento soggettivo della colpa grave, avendolo desunto, l’Autorità di Vigilanza, dalla semplice violazione del dovere di diligenza – escluso il profilo del dolo – e non tenendo conto che l’omissione sarebbe potuta esser compiuta anche solo per colpa lieve.

7 – L’ANAC propose appello che fu accolto dal Consiglio di Stato con sentenza n. 468/2015 che ritenne che la valutazione dell’esistenza di una colpa grave non sarebbe stata formulata con esclusivo riferimento al dato oggettivo degli effetti della condotta bensì considerando lo specifico comportamento tenuto dall’impresa nel caso specifico, connotato da negligenza nel controllare l’esistenza dei requisiti necessari per l’ottenimento dell’attestazione, negligenza da qualificarsi come grave, data la rilevanza, l’importanza e la durata degli effetti riconnessi dalla legge alle attestazioni in oggetto (come appunto ricavabile dalla lettura del richiamato D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 40, comma 9 quater).

8 – Affermò sullo specifico punto il giudice dell’Appello che la norma, nella sua formulazione, avrebbe evidenziato un concetto di “colpa” del tutto indipendente dall’elemento soggettivo e declinato unicamente sull’effetto e sulla portata della condotta in esame.

9 – La Centro Meridionale Costruzioni ha proposto ricorso ex art. 362 c.p.c. contro tale decisione, deducendo l’esistenza di un eccesso di potere giurisdizionale; ha proposto controricorso l’ANAC – già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici -; la spa UNISOA non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1 – La ricorrente deduce la violazione dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa e l’usurpazione del potere legislativo, sostenendo che il Consiglio di Stato avrebbe creato la norma di riferimento, dacchè nell’interpretazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 40, comma 9 quater avrebbe enucleato una nozione di colpa grave oggettiva, collegata solo alla condotta incriminata.

2 – Il ricorso è inammissibile essendo stato proposto contro una pronuncia del giudice amministrativo che si è mantenuta nell’ambito ordinamentale suo proprio, non avendo, il provvedimento censurato, ecceduto i limiti del potere giurisdizionale del consesso amministrativo e quindi, à sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 110 non essendo censurabile innanzi alle sezioni Unite della Cassazione.

3 – L’assunto espresso dal Consiglio di Stato, secondo il quale il D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 40, comma 9 quater avrebbe enucleato un concetto di colpa “del tutto indipendente dall’elemento soggettivo e declinato unicamente sull’effetto e sulla portata della condotta in esame ” (così a fol 7 della decisione) – in sè non condivisibile, atteso che pur sempre è necessaria una delibazione dell’atteggiamento cognitivo e volitivo dell’agente, le volte in cui debba emettersi un provvedimento sanzionatorio (agevole è il richiamo alla norma generale della L. n. 689 del 1981, art. 3) – diviene non decisivo se si ha riguardo al complessivo percorso argomentativo seguito dal Consiglio di Stato, dal quale emerge che in realtà tale delibazione vi è stata ed è stata compiuta proprio secondo i parametri previsti dalla norma di riferimento: invero, la esaminata disposizione dell’art. 40 non si limita a prevedere la valutazione del dolo o della colpa grave come presupposto per l’erogazione della sanzione ma dà normativo rilievo all’estrinsecazione di tale atteggiamento soggettivo, “in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione”.

4 – Che poi le circostanze del caso concreto avrebbero potuto indurre ad esprimere un giudizio di minor gravità della colpa, è valutazione che attiene al merito della controversia ed esula dal denunciato eccesso di potere giurisdizionale.

5 – Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore della parte controricorrente come indicato in dispositivo; dal momento che il ricorso è stato notificato il 7 maggio 2015 e dunque successivamente al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della L. 24 dicembre 2012, n. 228, sussistono i presupposti, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 5.000 (cinquemila) per compensi, oltre alle spese prenotate e prenotande a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2017

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