Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3703 del 12/02/2021

Cassazione civile sez. II, 12/02/2021, (ud. 12/11/2020, dep. 12/02/2021), n.3703

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rosanna – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22636-2019 proposto da:

A.F., rappresentato e difeso dall’Avvocato GIUSEPPE

BRIGANTI, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in

FERMIGNANO (PU) VIA R. RUGGERI 2/A;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore;

– resistente –

avverso il decreto n. 7505/2019 del TRIBUNALE di ANCONA, pubblicato

il 6/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/11/2020 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

A.F. proponeva opposizione avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale emesso dalla competente Commissione Territoriale, chiedendo il riconoscimento dello status di rifugiato o, in subordine, della protezione sussidiaria o, in ulteriore subordine, della protezione umanitaria.

Sentito dalla Commissione Territoriale, il richiedente aveva riferito di essere cittadino (OMISSIS), nato e cresciuto a (OMISSIS); di etnia (OMISSIS) e di religione (OMISSIS); di aver frequentato la scuola per 9 anni e di aver lavorato come saldatore; di essere stato coinvolto in uno scontro tra la sua comunità e un’altra contigua, per cui lasciava la propria comunità per trasferirsi in un’altra, ma vedendo che la situazione non migliorava decideva di lasciare il Paese; temeva, in caso di rientro, di essere ucciso, in quanto i membri della comunità di (OMISSIS) avrebbero potuto credere che fosse andato in India per “acquisire potere”.

Con decreto n. 7505/2019, depositato in data 6.6.2019, il Tribunale di Ancona rigettava il ricorso, ritenendo che le dichiarazioni del ricorrente non fossero attendibili, in quanto egli non era stato in grado di circostanziare la vicenda, peraltro, su fatti essenziali e determinanti l’espatrio e in quanto le dichiarazioni risultavano incoerenti e contraddittorie. Sulla situazione della (OMISSIS), dalle fonti internazionali, risultavano forti tensioni tra pastori e contadini, oltre alla presenza dell’organizzazione terroristica (OMISSIS). Il Tribunale rigettava la domanda di protezione internazionale, in quanto il ricorrente non aveva allegato di essere affiliato politicamente nè di appartenere a una minoranza etnica e/o religiosa o di altro tipo, oggetto di persecuzione: i fatti riferiti dal ricorrente, in assenza di atti persecutori diretti e personali, non erano riconducibili alle previsioni di cui alla Convenzione di Ginevra.

Anche la protezione sussidiaria non poteva essere riconosciuta non sussistendo nell’area di provenienza del ricorrente una violenza indiscriminata in una situazione di conflitto armato. Infine, anche la domanda di protezione umanitaria veniva respinta, in quanto nel Paese di provenienza del ricorrente esistevano strumenti istituzionali con funzione di protezione dei propri membri e in quanto era insussistente una generale condizione di elevata vulnerabilità all’esito del rimpatrio, tenuto conto dell’inesistenza di problematiche soggettive come quelle tipizzate dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. a-d; che non si ravvisavano condizioni personali di elevata vulnerabilità poichè la mera condizione di emarginazione in patria non era sufficiente per assumere come sussistente una particolare vulnerabilità soggettiva; con riferimento alla valutazione prognostica dell’elevata vulnerabilità determinata per effetto dello sradicamento del richiedente dal contesto socio-economico nazionale, nulla era stato allegato; pertanto, in base a una valutazione tra vita privata e familiare in Italia, comparata a quella vissuta prima della partenza e cui egli si sarebbe trovato esposto in caso di rimpatrio, si esprimeva un giudizio prognostico negativo di elevata vulnerabilità all’esito del rimpatrio.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione A.F. sulla base di quattro motivi. Il Ministero dell’Interno si è costituito tradivamente al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la “Nullità del decreto in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35bis, commi 1, 11 lett. a) e art. 13 e degli artt. 737,135 c.p.c., art. 156 c.p.c., comma 2, nonchè dell’art. 111 Cost., comma 6″, lamentando l’assenza di motivazione in merito alle ragioni della ritenuta inverosimiglianza delle affermazioni del richiedente, alla luce delle critiche che erano state rivolte alla decisione della commissione territoriale a proposito della necessità di procedere all’audizione del richiedente, in caso di assenza della videoregistrazione, e si richiamano i principi in materia di cooperazione istruttoria, di valutazione della credibilità del ricorrente, di ricorso a fonti aggiornate.

1.2. – Con il secondo motivo, il ricorrente deduce l'”Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, con riguardo alle circostanze ed alle fonti normative indicate nel primo motivo di ricorso.

1.3. – Con il terzo motivo, il richiedente deduce la “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in riferimento all’art. 2 Cost., art. 10 Cost., comma 3, art. 32 Cost.; alla L. n. 881 del 1977, art. 11; al D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 9, 10, 13, 27, 32, 35-bis ed all’art. 16 della direttiva Europea n. 2013/32, nonchè agli 2, 3, anche in relazione all’art. 115 c.p.c., D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 5, 6, 7 e 14 ed D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 2”. Si sottolinea che il giudice, per formulare un giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni del ricorrente, avrebbe dovuto esaminarle nella loro globalità, nel rispetto del dovere di cooperazione istruttoria.

1.4. – Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta la “Violazione e/o falsa applicazione di numerose norme di diritto, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in riferimento agli artt. 6 e 13 della Convenzione EDU, all’art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea ed all’art. 46 della Direttiva Europea n. 2013/32”, richiamando le argomentazioni dei precedenti motivi ed aggiungendo che il principio di effettività del ricorso non può dirsi rispettato in presenza della denunciata violazione del dovere di cooperazione istruttoria da parte del giudice.

2. – I quattro motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione; i motivi medesimi non sono fondati.

2.1 – Il ricorrente si duole del fatto di non avere saputo porre in essere un vero e proprio contraddittorio, rendendo la sua partecipazione un diretto contributo dichiarativo dell’istante. Tuttavia si richiama la recentissima pronuncia (Cass. n. 21584 del 2020), secondo cui, “nei giudizi in materia di protezione internazionale, il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinnanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda; b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) quest’ultimo nel ricorso ne faccia istanza, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire i predetti chiarimenti, e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile”. Ma il ricorrente lamenta che la comparizione sarebbe avvenuta dinanzi al solo relatore (anzi davanti ad un GOT da lui a tanto delegato) e non all’intero collegio (circostanze asserite ma non provate).

2.2. – Questa Corte ha ripetutamente escluso la nullità del procedimento nell’ambito del quale il collegio della sezione specializzata in materia di immigrazione abbia delegato ad un giudice onorario di tribunale il compito di procedere all’audizione del richiedente, riservandosi la decisione della causa all’esito di tale adempimento: in proposito; a nulla dolendosi là dove la doglianza si rivela inammissibile per carenza di autosufficienza, non avendo il ricorrente riprodotto in ricorso il contenuto del corrispondente verbale di udienza da cui emergerebbe l’avvenuta sua audizione innanzi al giudice onorario (GOT).

Le doglianze proposte si risolvono, nella sostanza, nella denuncia, di per sè inammissibile, di errata valutazione da parte del Giudice del merito del materiale probatorio acquisito ai fini della ricostruzione dei fatti sulla cui base sono state respinte le domande di protezione internazionale e di protezione umanitaria. Esse, pertanto, finiscono con l’esprimere un mero – e, come tale, inammissibile – dissenso rispetto alle motivate valutazioni delle risultanze processuali effettuate dal tribunale a proposito della condizione personale del ricorrente sulla base sia dei dati tratti da fonti accreditate, e puntualmente indicate, sia delle dichiarazioni dell’interessato.

Peraltro, con orientamento ormai consolidato ed anche di recente ribadito da questa Corte (cfr. Cass. n. 3819 del 2020), il vizio di motivazione previsto dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dall’art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, nè alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito. In altri termini, la “motivazione apparente” ricorre allorchè la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente come parte del documento in cui consiste la sentenza (o altro provvedimento giudiziale) – non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè esibisce argomentazioni obiettivamente inidonee a far riconoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento e, pertanto, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento del giudice. In questo senso possono citarsi numerose pronunce che convergono nella indicata nozione, talora variamente accentuandone i diversi elementi (cfr., ex plurimis, Cass. n. 4891 del 2000; Cass. n. 1756 e n. 24985 del 2006; Cass. n. 11880 del 2007; Cass. n. 161, n. 871 e n. 20112 del 2009; Cass. n. 4488 del 2014; Cass., SU, n. 8053 e n. 19881 del 2014).

2.3. – In particolare, in tema di valutazione delle prove e soprattutto di quelle documentali, il giudice di merito è tenuto a dare conto, in modo comprensibile e coerente rispetto alle evidenze processuali, del percorso logico compiuto al fine di accogliere o rigettare la domanda proposta, dovendosi ritenere viziata per apparenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la motivazione meramente assertiva o riferita solo complessivamente alle produzioni in atti (cfr. Cass. n. 14762 del 2019; cfr., anche sulla tipologia del vizio, Cass. n. 22598 del 2018). Tale non è, però, la situazione sussistente nel caso di specie, dove, con riferimento alle forme di protezione invocata, il tribunale ha operato una valutazione del narrato del ricorrente, alla luce di fonti di informazione (puntualmente indicate), il cui aggiornamento è solo genericamente contestato dal ricorrente.

In realtà, tenuto conto della portata del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ad essere aspecifiche sono le critiche espresse alla valutazione del tribunale, nella misura in cui reiterano assertivamente fatti ed indicano generali criteri valutativi, sottolineando contraddizioni inesistenti. Invero, la valutazione di non credibilità del ricorrente è doppiata, nella motivazione del decreto impugnato, dalla subordinata considerazione che, anche se i fatti narrati fossero veri, comunque non ricorrerebbero i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, essendo stata esclusa la sussistenza degli elementi che possono eccezionalmente portare a dare rilievo alle vicende di tipo privato – come quella narrata: d’essere stato coinvolto in uno scontro tra la sua comunità e un’altra contigua) – le quali non possono essere addotte, di per sè, come causa di persecuzione o danno grave, nell’accezione offerta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, in quanto le “vicende private” sono estranee al sistema della protezione internazionale, a meno che emergano atti persecutori o danno grave non imputabili da ricondurre allo Stato o alle organizzazioni collettive di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, lett. b), anche indirettamente laddove non possano o non vogliano fornire la protezione adeguata (cfr. Cass. n. 9043 del 2019).

2.4. – In altre parole, il nesso logico di subordinazione tra le due rationes decidendi consente di comprendere il significato del percorso argomentativo seguito e di escludere la sussistenza di quei radicali vizi motivazionali sopra ricordati che integrano una violazione di legge. D’altra parte, esclusa la sussistenza di una violazione di legge, deve ribadirsi, con riguardo alla doglianza di mancato esame di documenti, che, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., sez. un., n. 8053 del 2014), l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 così come novellato, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo per l’esito della controversia. Conseguendone che nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” ed il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass., sez. un., n. 8053 del 2014, cit.).

Ma il tribunale dorico ha escluso che ricorressero nella vicenda i requisiti delle forme di protezione richieste, perchè: a) ha giudicato scarsamente credibili le sue dichiarazioni (così condividendo l’analogo giudizio della commissione territoriale di Ancona), osservando che, “innanzitutto, il richiedente non è stato in grado di circostanziare la vicenda (nomi, tempo, luogo), peraltro su fatti essenziali e determinanti l’espatrio”; b) gli altri elementi pertinenti concernenti il suo caso non sono stati prodotti, nè è stata fornita una idonea motivazione circa la loro mancanza; c) avrebbe potuto fornire documenti circa la storia narrata come richiesto in udienza; d) le dichiarazioni sono apparse affette da incoerenza interna e frequenti sono state le contraddizioni sui punti principali della storia personale. Escludendosi allora che in (OMISSIS) (e/o in (OMISSIS)) sia riscontrabile una situazione di instabilità politico-sociale di livello così elevato da potere essere qualificata nei termini di quella “violenza generalizzata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, che consente il riconoscimento nei confronti dello straniero della forma di protezione internazionale di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (cfr. amplius, pagg. 34, nonchè pagg. 6-7 del menzionato decreto).

2.5. – D’altronde, va altresì rimarcato che la giurisprudenza di legittimità ha, ancora recentemente (cfr. Cass. n. 17536 del 2020; Cass. n. 18446 del 2019), chiarito che: a) la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito (cfr., ex multis, Cass. n. 6191 del 2020, in motivazione; Cass. n. 32064 del 2018; Cass. n. 30105 del 2018), il quale deve ponderare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in Cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile (tutte fattispecie qui insussistenti, come si è già riferito), dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr., nel medesimo senso, Cass. n. 18550 del 2020; Cass. n. 17539 del 2020; Cass. n. 3340 del 2019).

In tema di riconoscimento della protezione sussidiaria, il principio secondo il quale, una volta che le dichiarazioni del richiedente siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 non occorre procedere ad approfondimenti istruttori officiosi, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori, investe le domande formulate ai sensi dell’art. 14, lett. a) e b) predetto decreto (cfr. Cass. n. 15794 del 2019; Cass. n. 4892 del 2019), mentre, quanto a quella proposta ex lett. c) medesimo decreto, il provvedimento oggi impugnato ha comunque esaminato la situazione fattuale ed operato la ricostruzione della realtà socio-politica del Paese di provenienza del richiedente, compiutamente indicando le fonti internazionali consultate, ed ha rilevato che, sostanzialmente, la (OMISSIS) non si segnala attualmente per maggiori gravi e significativi segni di instabilità politica. E, l’eventuale omessa sottoposizione al contraddittorio delle COI (country of origin information) assunte d’ufficio dal giudice ad integrazione del racconto del richiedente, non lede il diritto di difesa di costui poichè l’attività di cooperazione istruttoria è integrativa dell’inerzia della parte e non ne diminuisce le garanzie (Cass. n. 29056 del 2019).

2.6. – In ordine, infine, alla verifica delle condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria – al pari di quanto avviene per il giudizio di riconoscimento dello status di rifugiato politico e della protezione sussidiaria – incombe sul giudice il dovere di cooperazione istruttoria officiosa, così come previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 in ordine all’accertamento della situazione oggettiva relativa al Paese di origine. Nella specie, il giudice di appello non ha violato il suddetto principio nè è venuto meno al dovere di cooperazione istruttoria, avendo semplicemente ritenuto, a monte, che i fatti lamentati non costituiscano un ostacolo al rimpatrio nè integrino un’esposizione seria alla lesione dei diritti fondamentali.

Quanto, poi, al parametro dell’inserimento sociale e lavorativo dello straniero questa Corte (Cass. n. 4455 del 2018; e successivamente Cass., sez. un., n. 29460 del 2019) ha precisato che “In materia di protezione umanitaria, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza”.

A tal riguardo, il motivo appare ulteriormente inammissibile anche alla luce della valutazione comparativa espressa dal giudice di merito con esaustiva indagine circa le condizioni descritte dello straniero con riguardo al suo paese di origine ed all’integrazione, acquisita in Italia e non qui rivalutabile.

3. – Il ricorso va rigettato. Nulla per le spese nei riguardi del Ministero dell’Interno, che non ha svolto attività difensiva. Va emessa la dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2021

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