Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3702 del 17/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 17/02/2010, (ud. 16/04/2009, dep. 17/02/2010), n.3702

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro

tempore e dall’Agenzia delle Entrate in persona del Direttore pro

tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato,

presso la quale in Roma via dei Portoghesi n. 12 domiciliano;

– ricorrenti –

contro

T.M. residente in

(OMISSIS);

– non costituito –

avverso la sentenza 58/49/2002 della Commissione Tributaria Regionale

di Milano Sezione 49 emessa il 16.5.2002 e depositata il 1.7.2002 non

notificata (termine di impugnazione sospeso L. n. 289 del 2002, ex

art. 16;

udita la relazione del Consigliere Dr. Renato Polichetti;

viste le conclusioni scritte del P.G. dal sostituto P.G. Giampaolo

Leccisi che ha chiesto l’accoglimento del ricorso per manifesta

fondatezza.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato quanto segue:

Con avviso mod. 7.750 – n. 5 d’ordine – anno 1989, pubblicato il 30.11.1989, l’Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Edolo (BS) accertava a carico della “Caciv SAS” di Regonini Mario & C., con sede ad (OMISSIS), per l’anno 1987, un imponibile ILOR di L. 591.659.000 ed un reddito complessivo, ai fini della tassazione IRPEF a carico dei soci, di L. 603.659.000 così ripartito: – socio accomandatario R.M. – quota – in 70% – L. 422.561.000;

– socio accomandante T.M. – quota 30% – L. 181.098.000.

Con avviso mod. 7.740 – n. 101 d’ordine – anno 1990, notificato il 5.1.1990, l’Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Breno (BS) accertava a carico del predetto sig. T.M., per il medesimo anno, il sopra citato reddito di partecipazione nella “Cagiv SAS”, dichiarata fallita.

Il contribuente si opponeva ai due atti impositivi con ricorsi presentati il 9.2.1990, che venivano riuniti e accolti dalla Commissione Tributaria Provinciale adita.

Detta decisione veniva impugnata dall’Ufficio con atto depositato il 16.9.1992. Il sig. T. non si costituiva in giudizio. La Commissione Tributaria regionale respingeva l’appello compensando le spese.

Avverso la suddetta sentenza le Amministrazioni in epigrafe indicate proponevano ricorso innanzi a questa Corte deducendo violazione e falsa applicazione di norme di legge nonchè motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria su di un punto decisivo della controversia.

Il T. non si costituiva neanche nel presente giudizio.

Come stabilito da questa Corte in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali – sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Sezioni Unite 04.06.2008 n. 14815 Rv. 603330).

Nel caso di specie si trattava per l’appunto di una società di persone e, pertanto, il contenzioso giudiziario doveva essere instaurato nei confronti di tutti i soci, ciò che viceversa, nel caso concreto non è avvenuto.

Pertanto devono essere annullate le sentenze di primo grado e di appello con remissione della causa alla commissione provinciale competente per territorio che dovrà attenersi al principio sopra riportato.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione cassa la sentenza di appello e di primo grado e rimette la causa ad altra sezione commissione provinciale di Milano.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 aprile 2009.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2010

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