Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3702 del 15/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 3702 Anno 2018
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: SCODITTI ENRICO

SENTENZA

sul ricorso 14139-2014 proposto da:
ITALKALI SOCIETA’ ITALIANA SALI ALCALINI SPA in
persona del suo amministratore delegato e legale
rappresentante pro tempore Avv. FRANCESCO MORGANTE,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NICCOLO’
PORPORA N. 16, presso lo studio dell’avvocato
2017
2612

MARCELLO MOLE’, che la rappresenta e difende
unitamente agli avvocati GIOVANNI PELLEGRINO, BRUNO
CAPPONI, GUSTAVO VISENTINI giusta procura speciale a
margine a ricorso;
– ricorrente –

1

Data pubblicazione: 15/02/2018

contro

ISPEA INDUSTRIA SALI POTASSICI ED AFFINI SPA in
liquidazione, in persona del Liquidatore Dott. CARLO
BRANDALEONE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
L. SPALLANZANI 22 presso lo studio dell’avvocato

giusta procura speciale a margine del controricorso;
E.M.S. – ENTE MINERARIO SICILIANO IN LIQUIDAZIONE in
persona del Commissario Liquidatore Prof. Avv.
ROSALBA ALESSI, elettivamente domiciliato a ROMA, VIA
L. SPALLANZANI 22 presso lo studio dell’avvocato
GIUSEPPE BENEDETTI che lo rappresenta e difende
giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrenti contro

ASSESSORATO INDUSTRIA REGIONE SICILIA ;
– intimato –

Nonché da:
ASSESSORATO INDUSTRIA REGIONE SICILIA in persona
dell’assessore in carica, MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui
sono difesi per legge;
– ricorrente incidentale –

avverso

la

sentenza n.

6486/2013

della

CORTE

GIUSEPPE BENEDETTI, che la rappresenta e difende

D’APPELLO di ROMA, depositata il 02/12/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20/12/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO
SCODITTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

l’accoglimento dei motivi 2,3,4 e 8 del ricorso
principale e l’accoglimento del motivo 2 del ricorso
incidentale;
udito l’Avvocato BRUNO CAPPONI;
udito l’Avvocato MARCELLO MOLE’;
udito l’Avvocato VALERIO PESCATORE;
udito l’Avvocato SERGIO FIORENTINO per l’avvocatura
dello stato;

3

_ Generale Dott. ALBERTO CARDINO che ha concluso per

Fatti di causa
1. Italkali – Società Italiana Sali Alcalini s.p.a. convenne in
giudizio innanzi al Tribunale di Roma l’Assessorato all’Industria della
Regione Sicilia, il Ministero dello Sviluppo Economico, E.M.S. – Ente
Minerario Siciliano in liquidazione e I.S.P.E.A. – Industria Sali
Potassici ed Affini s.p.a.. Espose in particolare parte attrice quanto

1.1. Italkali aveva ottenuto in affitto da I.S.P.E.A. (società
controllata da E.M.S.) con contratto del 31 ottobre 1980 per diciotto
anni la miniera di Pasquasia in territorio di Enna e lo stabilimento di
Casteltermini (AG), ove si trasformava in solfato di potassio il
minerale kanitico. L’attività produttiva si era dovuta arrestare nel
1990, nonostante i rilevanti investimenti effettuati, per l’apertura di
procedimento penale a seguito della nuova disciplina regionale sugli
scarichi industriali. Con la legge della Regione Sicilia n. 8 del 1991
l’Assessore per l’industria era stato autorizzato a realizzare le
infrastrutture occorrenti al funzionamento del settore dei sali alcalini
relative agli impianti idrici, fognari e di smaltimento dei rifiuti.
Intrapreso il relativo procedimento amministrativo da parte
dell’Assessore, il nuovo titolare dell’Assessorato con nota del 9
novembre 1994 aveva sospeso l’esecutività del decreto di data 8
novembre 1993 di aggiudicazione provvisoria per le opere «urgenti e
indifferibili» relativa all’appalto/concorso indetto dall’Ufficio di Enna
(mentre l’Ufficio di Agrigento non aveva potuto valutare le offerte per
le dimissioni di un componente della Commissione). Le infrastrutture,
a causa dell’inerzia dell’Assessorato, non erano state più realizzate,
con conseguenti cessazione definitiva dell’attività produttiva e perdita
dei benefici finanziari a seguito della revoca da parte del Ministero
delle attività produttive di tutti i contributi già concessi. Italkali e
E.M.S. avevano stipulato in data 12 giugno 1991 un accordo
transattivo in base al quale la seconda si obbligava a: pagare alla

segue.

prima la somma di £95.000 milioni; consentire alla propria controllata
I.S.P.E.A. di trasferire a Italkali gli impianti produttivi concessi in
affitto; contribuire con la somma di £29.000 milioni ai costi per la
ripresa dell’attività produttiva, con incasso immediato da parte di
E.M.S. del prezzo di trasferimento degli impianti determinato in

dovute dallo stesso E.M.S.. In data 12 febbraio 1993 le parti avevano
sottoscritto una nuova scrittura, in base alla quale E.M.S. provvide in
data 23 dicembre 1993 a pagare la somma di £68.000 milioni, così
determinata la somma ancora dovuta, detraendo il prezzo di
£9.927,00 milioni. Venuta meno la possibilità di utilizzare gli impianti
produttivi, con atto di citazione del 4 maggio 1994 Italkali aveva
convenuto in giudizio E.M.S. e I.S.P.E.A. e la domanda era stata
rigettata dal Tribunale di Palermo, con sentenza confermata dalla
Corte di appello e rigetto dei ricorsi per cassazione con sentenza di
questa Corte del 3 ottobre 2003 n. 14773. Con atto del 23 marzo
2005 I.S.P.E.A. aveva invitato Italkali alla conclusione del contratto
definitivo di trasferimento dei complessi industriali.
Ialkali chiese quindi: la condanna del Ministero in solido con
l’Assessorato a pagare la somma occorrente per ripristinare il potere
di acquisto del contributo di Euro 4.786.193,15 tardivamente
liquidato dal Ministero; la condanna del Ministero o in alternativa
dell’Assessorato al pagamento dell’ammontare degli oneri finanziari
sostenuti a causa della mancata erogazione del mutuo agevolato
revocato, nonché al pagamento della quota dei contributi revocati
proporzionale agli investimenti effettuati; dichiarare privi di effetti
giuridici (e comunque risolti), negli accordi del 12 giugno 1991 e del
12 febbraio 1993, l’impegno di E.M.S. a far trasferire dalla propria
controllata i complessi industriali condotti in locazione ed a
contribuire con la somma di £29.000 milioni ai costi per la ripresa
dell’attività produttiva, dichiarando comunque estinto per prescrizione

4

£9.927,00 milioni mediante compensazione parziale con le somme

il diritto all’esecuzione coattiva dell’obbligo di contrarre, con
condanna al pagamento della somma di £9.927,00 milioni.
1.2. Si costituirono le parti convenute chiedendo il rigetto della
domanda. A seguito della proposizione del regolamento preventivo di
giurisdizione, con ordinanza n. 17831 del 2007 di questa Corte fu

2. Il Tribunale adito rigettò la domanda.
3. Avverso detta sentenza propose appello Italkali – Società
Italiana Sali Alcalini s.p.a.. Si costituirono le parti appellate chiedendo
il rigetto dell’appello.
4. Con sentenza di data 2 dicembre 2013 la Corte d’appello di
Roma rigettò l’appello. Osservò la corte territoriale, non condividendo
le considerazioni del primo giudice circa la mancanza di un obbligo
dell’Assessorato di procedere alla realizzazione delle infrastrutture
previste dalla legge regionale, che la sentenza emessa dalla stessa
Corte d’appello in presenza delle stesse parti, con la quale era stata
sottolineata

l’ingiustificata

ed

inspiegabile

interruzione

della

procedura attuativa della finalità della legge regionale con
macroscopica violazione dei principi costituzionali sull’attività della
P.A., meritava di essere recepita anche alla luce della sua conferma
da parte di Cass. n. 996 del 2013. Precisò che secondo la pronuncia
resa in sede di legittimità il ricorso alla legge regionale in questione
non poteva intendersi mera autorizzazione a realizzare o meno le
specifiche opere predisposte e finanziate, tanto più che l’Assessorato
aveva deciso di darvi attuazione, avviando le necessarie procedure
amministrative, poi ingiustificatamente interrotte, ed il non avere
posto in essere le attività previste dalla legge regionale integrava
violazione del principio di buona amministrazione e fatto illecito.
Aggiunse il giudice di appello che l’eccezione di prescrizione
quinquennale riproposta dall’Assessorato non poteva essere delibata
stante l’omesso deposito del fascicolo di primo grado contenente la

5

dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario

comparsa di costituzione. Osservò tuttavia che il danno conseguente
all’inerzia dell’Amministrazione era rimasto a livello di mera
enunciazione in quanto a sua dimostrazione erano state dedotte
prove testimoniale e CTU respinte dalla Corte con pronuncia da
confermare per le ragioni indicate nella stessa ordinanza e che la

suppletiva, per essere fondata sulle testimonianza e su documenti
non prodotti per l’«enorme mole» e comunque neppure
analiticamente individuati. Concluse sul punto osservando che la
mancanza di qualsivoglia elemento di obiettiva valutazione ostava
alla liquidazione equitativa, né l’appellante aveva determinato le
proprie richieste risarcitorie, la cui quantificazione era stata
demandata in maniera del tutto generica al giudice. Osservò inoltre
che fondato era il rilievo dell’esistenza di giudicato da parte del
giudice di prime cure in relazione al giudizio promosso innanzi al
Tribunale di Palermo in quanto anche in quel giudizio era stata
domandata una pronuncia di inefficacia del patto di trasferimento
della proprietà degli immobili, con conseguente restituzione della
somma trattenuta a titolo di prezzo, domanda disattesa per non
essere prevista dall’ordinamento la risoluzione parziale dell’accordo,
limitata alla sola clausola relativa al trasferimento immobiliare ed al
relativo corrispettivo, laddove invece tali clausole erano strettamente
connesse alle altre contenute nella transazione. Aggiunse la corte
territoriale, con riferimento alla denuncia di omessa pronuncia sulla
questione della prescrizione del diritto all’esecuzione coattiva
dell’obbligo di trasferimento della proprietà degli impianti, che in
primo luogo vi era stata implicita pronuncia di rigetto con la
dichiarazione di assorbimento di ogni altra domanda, ed in secondo
luogo l’eccezione era infondata in quanto rilevavano a fini interruttivi
l’originario riconoscimento del diritto di I.S.P.E.A. del quale si era
chiesta giudizialmente la dichiarazione di inefficacia per asserita

6

consulenza richiesta aveva una funzione inammissibilmente

impossibilità sopravvenuta di attivare gli impianti industriali, l’effetto
interruttivo permanente nel corso del giudizio promosso innanzi al
Tribunale di Palermo e da ultimo l’invito notificato in data 23 marzo
2005. In relazione ai danni derivati dalla revoca dei contributi e delle
agevolazioni correlate all’esercizio dell’impresa, osservò la corte
territoriale che non era ipotizzabile alcuna responsabilità del Ministero

per ragioni non imputabili alla beneficiaria degli aiuti, non era
configurabile un illecito del Ministero, sia pure in concorso con
l’Assessorato siciliano.
5. Ha proposto ricorso per cassazione Italkali – Società Italiana
Sali Alcalini s.p.a. sulla base di otto motivi. Resistono con unico
controricorso l’Assessorato all’Industria della Regione Sicilia e il
Ministero dello sviluppo economico, che hanno altresì proposto ricorso
incidentale sulla base di due motivi, e con distinti controricorsi E.M.S.
– Ente Minerario Siciliano in liquidazione e I.S.P.E.A. – Industria Sali
Potassici ed Affini s.p.a.. E’ stata depositata memoria di parte.
Ragioni della decisione

1. Muovendo dal ricorso principale, con il primo motivo si
denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 132, comma 1, n. 4
cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ..
Osserva la ricorrente in via principale che vi è carenza di motivazione
in quanto in relazione ai mezzi istruttori richiesti, anche in sede di
precisazione delle conclusioni (contrariamente a quanto affermato
nella sentenza gravata) mediante il richiamo di tutte le conclusioni
rassegnate nell’atto appello, il giudice di appello non ha spiegato in
alcun modo perché le istanze istruttorie non potevano essere accolte
e che apparente è anche la motivazione in relazione alla CTU, avendo
quest’ultima carattere percipiente perché i fatti erano rilevabili
esclusivamente con l’impiego di specifiche cognizioni tecniche.

7

perché venute meno le condizioni stabilite dalla legge per i benefici,

1.1. Il motivo è infondato. La sentenza non è carente di
motivazione in punto di mezzi istruttori in quanto la motivazione
rinvia all’ordinanza collegiale con cui sono state disattese le istanze
istruttorie. Il rinvio per relationem soddisfa nel caso di specie il
requisito motivazionale. Per il resto va rammentato che la consulenza
tecnica d’ufficio è mezzo istruttorio affidato al prudente

discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell’ausiliario
giudiziario (fra le tante Cass. 5 luglio 2007, n. 15219) e che anche
quando la consulenza sia percipiente, ossia disposta per l’acquisizione
di dati la cui valutazione sia poi rimessa all’ausiliario, quest’ultimo
non può avvalersi, per la formazione del suo parere, di documenti
non prodotti dalle parti nei tempi e modi permessi dalla scansione
processuale, pena l’inutilizzabilità, per il giudice, delle conclusioni
del consulente fondate sugli stessi (Cass. 26 settembre 2016, n.
18770). Sul punto il giudice di merito ha rilevato la mancanza di
produzione dei documenti.
Va aggiunto, quanto al dedotto richiamo in sede di precisazione
delle conclusioni del giudizio di appello delle istanze istruttorie, che
l’onere di reiterazione di tali istanze non è assolto attraverso il
richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso
che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico
(Cass. 3 agosto 2017, n. 19352).
2. Con il secondo motivo si denuncia omesso esame di fatto
decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, ai sensi
dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la ricorrente,
con riferimento al rilievo secondo cui il danno sarebbe rimasto a
livello di mera enunciazione con conseguente mancanza di
qualsivoglia elemento di obiettiva valutazione, che in corso di causa
erano stati allegati, anche in forma documentale, una serie di
elementi utili a dimostrare sia specifiche componenti del danno

8

apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere

emergente, sia elementi di obiettiva valutazione utili per la
liquidazione equitativa, ed in particolare: la documentazione
attestante l’ammontare delle agevolazioni e dei contributi revocati per
il complessivo importo di Euro 30.005.881,81, oltre le deduzioni in
ordine al danno discendente da ritardata erogazione del contributo; i

l’importanza di attrezzature e macchinari; la sentenza del giudice
amministrativo di annullamento del provvedimento di decadenza dalla
concessione mineraria; le ulteriori componenti di danno
rappresentate dalla somma di Lire 9.997 milioni trattenuta da E.M.S.,
nonché la differenza fra il contributo di Lire 29.000 milioni ed il valore
degli investimenti eseguiti.
3. Con il terzo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione
degli artt. 2056 e 1226 cod. civ., nonché degli artt. 115, 61 ss. cod.
proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ..
Osserva la ricorrente che il complesso delle allegazioni processuali,
pur non costituendo prova del preciso ammontare del danno
risarcibile, costituiva presupposto per la liquidazione in via equitativa
del danno e che invece la Corte d’appello ha adottato una pronuncia
di non liquet.
3. 1. Il secondo e terzo motivo, da valutare unitariamente, sono
inammissibili, per un duplice ordine di ragioni. La decisione in ordine
alla domanda risarcitoria è assistita da una duplice ratio decidendi.
Secondo la prima

ratio decidendi

la mancanza di qualsivoglia

elemento di obiettiva valutazione osta alla liquidazione equitativa. In
base alla seconda ratio l’appellante non ha determinato le proprie
richieste risarcitorie, la cui quantificazione è stata demandata in
maniera del tutto generica al giudice. Risulta impugnata solo la prima
ratio decidendi.

Già per questo aspetto la censura risulta

inammissibile per difetto di decisività.

9

rapporti del distretto minerario del Corpo delle miniere illustrante

In secondo luogo, rispetto alla ratio decidendi rappresentata dalla
mancanza di prova dell’esistenza del danno risarcibile, tale da
precluderne la liquidazione in via equitativa, la censura non è nei
termini dell’omesso esame di circostanze di fatto o di violazione di
legge, ma è nel senso della giustapposizione, alla valutazione del

l’assunto di parte ricorrente, sarebbero idonee a dimostrare
l’esistenza del danno costituente la base per la liquidazione
equitativa. In tale termini la censura impone però una valutazione di
merito che è preclusa nella presente sede di legittimità.
4. Con il quarto motivo si denuncia violazione o falsa applicazione
dell’art. 112 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod.
proc. civ.. Osserva la ricorrente che la Corte d’appello ha omesso di
pronunciare sulla domanda di condanna al pagamento dei contributi
revocati proposta non solo nei confronti del Ministero ma anche in via
alternativa nei confronti dell’Assessorato (e non in concorso con
l’Assessorato).
4.1.

L’inammissibilità

precedenti

dei

motivi

determina

l’assorbimento del motivo. All’esito del mancato accoglimento dei
precedenti motivi resta infatti la statuizione del giudice di merito in
ordine alla mancanza della prova dell’esistenza del danno.
5. Con il quinto motivo si denuncia omesso esame di fatto
decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, ai sensi
dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la ricorrente, in
relazione alla rilevata efficacia preclusiva del giudicato, che il giudice
di appello ha omesso di considerare che mentre nel primo giudizio era
stata rigettata la domanda di I.S.P.E.A. tendente all’accertamento
dell’intervenuto trasferimento dell’immobile in quanto il contratto
prevedeva solo un impegno a contrarre, nel presente giudizio la
domanda proposta da Italkali per un verso, in coerenza con il
giudicato, dava per acclarato il mancato perfezionamento del

10

giudice di appello, di una serie di allegazioni le quali, secondo

trasferimento della proprietà, per l’altro aveva ad oggetto l’inefficacia
totale degli accordi stipulati, e perciò non solo l’inefficacia dell’obbligo
di acquistare l’immobile, ma anche la condanna alla restituzione
dell’importo di Lire 9.927 milioni indebitamente trattenuto da E.M.S.
ed al riconoscimento del conguaglio tra il minore importo di Lire
29.000 milioni versato da E.M.S. quale contributo per la riattivazione

6. Con il sesto motivo si denuncia violazione o falsa applicazione
dell’art. 2909 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod.
proc. civ.. Osserva la ricorrente che stante la diversità delle domande
non ricorreva l’efficacia preclusiva del giudicato.
6.1. I motivi quinto e sesto, da valutare unitariamente, sono
infondati. In base alla giurisprudenza di questa Corte, il giudice di
legittimità può direttamente accertare l’esistenza e la portata del
giudicato esterno con cognizione piena che si estende al diretto
esame degli atti del processo (fra le tante Cass. 5 ottobre 2009, n.
21200; 28 novembre 2007, n. 24662). Le sentenze di merito sono
state prodotte dalla parte ricorrente.
Secondo quanto accertato nel giudicato relativo al giudizio
promosso innanzi al Tribunale di Parma, Italkali ha proposto nel
primo giudizio la domanda risolutoria (per impossibilità sopravvenuta
o per inadempimento) limitata al patto avente ad oggetto il
trasferimento immobiliare con la restituzione del relativo prezzo di
Lire 9.927 milioni. Tale domanda è stata disattesa in quanto
invocante una risoluzione parziale, laddove invece l’ordinamento
contempla la risoluzione dell’intero contratto. In particolare, come
affermato nella sentenza della Corte d’appello di Palermo, non è
possibile chiedere la risoluzione della clausola relativa al corrispettivo
del trasferimento senza chiedere la risoluzione del patto connesso
avente ad oggetto l’obbligo di E.M.S. di corrispondere la somma di
£29.000 milioni a titolo di contributo per i costi necessari per la

11

degli impianti ed i maggiori importi spesi da Italkali.

ripresa dell’attività produttiva. Rigettando la domanda il Tribunale di
Palermo ha dichiarato che «deve considerarsi pienamente valido ed
efficace il patto di trasferimento degli impianti inserito nel contratto
del 12.6.1991».
La domanda proposta nel presente giudizio ha ad oggetto la
risoluzione dell’impegno di E.M.S. a far trasferire dalla propria

contribuire con la somma di £29.000 milioni ai costi per la ripresa
dell’attività produttiva, con condanna al pagamento della somma di
£9.927,00 milioni. Rispetto alla domanda proposta nel giudizio
precedente, l’istanza di risoluzione del contratto ha ad oggetto
stavolta l’obbligo, che il giudicato aveva ritenuto inscindibile dalle
altre obbligazioni, di corrispondere la somma di £29.000 milioni. La
questione che i motivi di ricorso pongono è pertanto quella se,
disattesa con pronuncia avente efficacia di giudicato la domanda di
risoluzione, quest’ultima possa essere reiterata sulla base di un
petitum diverso da quello della domanda precedentemente rigettata.
La ricorrente tenta di spostare i termini del problema focalizzando
l’attenzione sul giudicato formatosi in ordine al rigetto della domanda
riconvenzionale proposta da I.S.P.E.A. avente ad oggetto l’avvenuto
trasferimento dell’immobile. Sotto questo aspetto non vi sarebbe
contrasto con il giudicato, secondo l’assunto di parte ricorrente,
perché il patto di cui si chiede la risoluzione viene dalla ricorrente
allegato quale accordo avente efficacia obbligatoria e non reale. Il
punto di emersione del giudicato secondo il giudice di merito è però
quello della domanda risolutoria del patto di trasferimento della
proprietà degli immobili, unitamente agli altri obblighi contrattuali. E’
pertanto di tale ratio decidendi, oggetto di censura nel motivo, che va
verificata la conformità a diritto.
6.2. Per sciogliere il nodo relativo ai limiti oggettivi del giudicato
deve muoversi dai fondamentali arresti di Cass. Sez. U. 12 dicembre

12

controllata i complessi industriali condotti in locazione ed a

2014, nn. 26242 e 26243, ed in particolare dalla premessa
metodologica di tali arresti in ordine all’oggetto del giudizio in
presenza di domande di impugnativa contrattuale. Secondo le Sezioni
Unite bene della vita controverso non è il diritto potestativo fondato
sul singolo motivo di risoluzione (per stare al presente caso), il quale
«una volta esercitato, in via giudiziale o stragiudiziale, è destinato a

dall’atto negoziale. A seguito dell’esercizio del diritto potestativo la
contesa delle parti nel processo non è più sull’esistenza o meno di
quel diritto, bensì sul rapporto sostanziale sorto dal contratto. Il
giudizio provoca un «definitivo accertamento della idoneità della
convenzione contrattuale a produrre tanto l’effetto negoziale suo
proprio quanto i suoi effetti finali». Il giudice dichiara in modo
vincolante per il futuro «il modo di essere (o di non essere) del
rapporto sostanziale, che, con il suo provvedimento, andrà a
costituirsi, modificarsi o estinguersi».
La conseguenza che si trae da questa premessa è che la
reiterazione della domanda di risoluzione, volta alla rimozione del
negozio precedentemente impugnato, sia pure sulla base di un
diverso petitum o diversa causa petendi, è preclusa in quanto tende a
realizzare una situazione opposta rispetto a quella accertata dal
precedente giudicato. Il bene della vita controverso nella azione
(costitutiva) di risoluzione è la sussistenza o meno del rapporto
giuridico del quale è chiesta la rimozione. La pronuncia di rigetto
riconosce al convenuto la sussistenza del rapporto i cui effetti l’attore
avrebbe voluto invece eliminati dal giudice. Ne discende che la nuova
domanda di risoluzione, sia pure basata su un diverso petitum come
nel caso di specie, avendo di mira una situazione giuridica contraria a
quella della sussistenza del rapporto accertata dal giudicato, rimette
in discussione il bene della vita attribuito dal giudicato medesimo al
vincitore. Se l’oggetto del giudizio, conformemente alla premessa

13

estinguersi per consumazione», ma il rapporto giuridico scaturente

metodologica delle Sezioni Unite, è direttamente il rapporto giuridico
della cui validità ed efficacia si discute, la pronuncia di rigetto della
domanda di risoluzione impedisce la proposizione di una successiva
impugnativa da parte dell’attore, anche se fondata su motivi diversi,
in quanto avrebbe l’effetto di disconoscere il bene della vita
riconosciuto al convenuto, anziché all’attore.

l’adempimento del contratto, la pronuncia attribuisca il bene della vita
all’attore. In questo caso, ove il convenuto non abbia opposto ragioni
di impugnazione del negozio posto a base della pretesa avversaria, è
preclusa la proponibilità di successive azioni tese a far valere la
nullità o la risoluzione del contratto, perché esse avrebbero l’effetto di
mettere in discussione il diritto già riconosciuto all’attore.
Ed invero il potere di rimozione del contratto sulla base del
diverso petitum,

per restare sempre al presente caso, era già

esistente al tempo del primo processo, sicché l’attore (al pari del
convenuto in azione di adempimento contrattuale) avrebbe potuto fin
da quel momento domandare la rimozione del contratto sulla base
della domanda proposta successivamente. Il diritto potestativo di
risoluzione, preesistente al giudicato, resta così precluso da
quest’ultimo.
Infine va precisato che il Tribunale di Palermo ha dichiarato che
deve considerarsi pienamente valido ed efficace il patto di
trasferimento degli impianti. Tale statuizione, punto di riferimento del
giudicato (in quanto la sentenza di appello ha confermato la decisione
di primo grado, e non si è sostituita ad essa), non ha valenza di
pronuncia di rito, tale da non integrare il giudicato sul rapporto
controverso, secondo quanto sostenuto dalla difesa della ricorrente
nella memoria, ma ha il valore di pronuncia di merito. A tale
conclusione si perviene non solo perché in linea generale
l’accertamento in ordine alla validità ed efficacia del rapporto dedotto

14

La situazione non è diversa da quella in cui, quando si agisca per

in giudizio rappresenta la conseguenza del rigetto di un’impugnativa
negoziale quale la domanda di risoluzione, ma anche perché il non
accoglimento della domanda per la non configurabilità di una
risoluzione parziale del contratto attiene alle ragioni di diritto della
domanda e dunque ad un profilo inerente la causa petendi.

«rigettata con pronuncia avente efficacia di giudicato la domanda di
risoluzione del contratto, è preclusa la reiterazione della domanda di
risoluzione sulla base di un diverso petitum o diversa causa petendi».
7. Con il settimo motivo si denuncia violazione o falsa
applicazione degli artt. 2943 e 2945 cod. civ., ai sensi dell’art. 360,
comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la ricorrente che il giudice di
appello ha considerato che la domanda introdotta dalla medesima
Italkali dinanzi al Tribunale di Palermo aveva interrotto la prescrizione
del diritto di E.M.S. e I.S.P.E.A. all’esecuzione coattiva dell’obbligo di
trasferimento, laddove invece interrompe la prescrizione la domanda
giudiziale proposta dal titolare del diritto, e non quella di
accertamento negativo proposta dal soggetto passivo del rapporto.
Aggiunge che mentre Italkali aveva agito per l’accertamento
dell’insussistenza di ogni obbligo all’acquisto per l’intervenuta
interruzione dell’attività produttiva causata dall’inerzia
dell’Assessorato che aveva determinato l’inefficacia degli accordi
conclusi, I.S.P.E.A. aveva chiesto l’accertamento del già intervenuto
trasferimento della proprietà dei complessi produttivi. Conclude nel
senso che non risultano atti idonei all’interruzione della prescrizione.
7.1. Il motivo è inammissibile. Nei confronti di I.S.P.E.A. ricorre la
carenza di interesse sopravvenuta per effetto del giudicato,
depositato dalla stessa ricorrente, relativo alla pronuncia di rigetto
della domanda ai sensi dell’art. 2932 cod. civ. proposta da I.S.P.E.A.
Tale carenza di interesse non è rilevabile per le parti estranee al
giudizio, stanti i limiti soggettivi di efficacia del giudicato.

15

Va in conclusione affermato il seguente principio di diritto:

7.2. La censura resta estranea alla ratio decidendi.

L’effetto

interruttivo della prescrizione è stato imputato nella decisione
impugnata all’originario riconoscimento del diritto di I.S.P.E.A. del
quale si era chiesta giudizialmente la dichiarazione di inefficacia per
asserita impossibilità sopravvenuta di attivare gli impianti industriali.
Il giudice ha qualificato la fattispecie in termini di interruzione per

per impossibilità sopravvenuta presupponesse comunque il
riconoscimento del diritto. La ratio decidendi non è stata quindi nel
senso del collegamento dell’effetto interruttivo alla domanda proposta
dal debitore, ma nel senso del collegamento dell’interruzione al
riconoscimento del diritto che risiedeva nelle allegazioni contenute in
quella domanda.
8. Con l’ottavo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione
dell’art. 112 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod.
proc. civ.. Osserva la ricorrente che era stato proposto un autonomo
motivo di gravame volto ad ottenere che, nell’ipotesi di rigetto delle
domande proposte nei confronti di E.M.S. e I.S.P.E.A., i relativi
importi, ed in particolare la mancata restituzione della somma di Lire
9.927 milioni ed il conguaglio fra il contributo di Lire 29.000 milioni e
le maggiori spese sostenute da Italkali, fossero comunque posti a
carico all’Assessorato, data la connessione fra la mancata
realizzazione delle infrastrutture da parte dell’Assessorato, da cui era
scaturita l’inutilizzabilità degli impianti promessi in vendita, e la
sopravvenuta inefficacia degli accordi intercorsi con E.M.S.. Aggiunge
che la Corte d’appello ha omesso di pronunciare in ordine a tale
domanda.
8.1 II motivo è inammissibile. La ricorrente si è limitata ad
indicare di avere proposto un motivo di appello ma non ha
specificatamente indicato se ed in quale sede processuale la
domanda, di cui sarebbe stata omessa la pronuncia, sia stata

16

effetto del riconoscimento, valutando che la domanda di inefficacia

proposta in primo grado. L’onere di autosufficienza del ricorso sul
punto è rilevante stante il divieto di proposizione di domande nuove
in appello. L’esigenza di autosufficienza è tanto più avvertita perché
dall’esposizione sommaria dei fatti di causa (p. 9 – 11 del ricorso)
non si evince in modo specifico la proposizione in primo grado della
domanda in questione. Il mancato assolvimento dell’onere di

processo, come pure sarebbe consentito dalla denuncia di una
violazione processuale.
9. Passando al ricorso incidentale, con il primo motivo si denuncia
violazione o falsa applicazione degli artt. 2 e 3 legge reg. Sicilia 1
febbraio 1991, n. 8, 2043 cod. civ. e 40, comma 2, cod. pen., ai sensi
dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte
ricorrente in via incidentale che, contrariamente a quanto ritenuto
dalla corte territoriale, richiamando il precedente di Cass. n. 996 del
2013, a proposito del fatto illecito commesso dall’Amministrazione, in
base a Cass. Sez. U. 30 settembre 2013, n. 22317 doveva ritenersi
che l’Assessore era titolare esclusivamente di un’attribuzione rimessa
ad una scelta discrezionale, tale quindi da non far sorgere posizioni
giuridiche tutelate.
10.

Con il secondo motivo si denuncia violazione o falsa

applicazione degli artt. 168 cod. proc civ. e 36, comma 4, disp. att.
cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ..
Osserva la parte ricorrente in via incidentale, in relazione al rilievo
che l’eccezione di prescrizione quinquennale non poteva essere
delibata per l’omesso deposito del fascicolo di primo grado
contenente la comparsa di costituzione, che attraverso l’esame del
fascicolo d’ufficio il giudice di appello avrebbe potuto verificare se
l’Assessorato avesse tempestivamente proposto l’eccezione di
prescrizione dato che la comparsa di risposta viene inserita nel

17

autosufficienza non consente a questa Corte di accedere agli atti del

fascicolo d’ufficio dal cancelliere con l’indicazione della data di
deposito.
11. Va dichiarato l’assorbimento del ricorso incidentale, essendo
stato espressamente proposto in via condizionata all’accoglimento del
ricorso principale.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in

dispositivo, seguono la soccombenza.
Poiché il ricorso principale è stato proposto successivamente al 30
gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto,
ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
che ha aggiunto il comma 1 – quater all’art. 13 del testo unico di cui
al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell’obbligo di
versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
impugnazione.
P. Q. M.

Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso
incidentale condizionato. Condanna la ricorrente al pagamento, in
favore di ciascuna delle parti controricorrenti, delle spese del giudizio
di legittimità, che liquida in Euro 10.000 per compensi, oltre alle
spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in
Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente
principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello
stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il giorno 20 dicembre 2017

12.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA