Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3701 del 15/02/2018


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 3701 Anno 2018
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: TATANGELO AUGUSTO

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 13797 del ruolo generale
dell’anno 2015, proposto
da
SERENISSIMA S.a.s. di Patrizia Bertocco & C. (P.I.:
01078241005), in persona del legale rappresentante
pro tempore, Patrizia Bertocco
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso,
dall’avvocato Emilia Pernisco
PRN MLE 67S55 F839E)
-ricorrentenei confronti di
BUGLIOSI Luigi (C.F.: BGL LGU 37L12 H501W)
avvocato difensore di sé stesso, rappresentato e difeso altresì,
giusta procura in calce al controricorso, dall’avvocato Fabio
Massimo Guaitoli (C.F.: GTL FMS 52E04 H501L)
-controricorrentenonché
CONDOMINIO DEL FABBRICATO SITO IN ROMA ALLA
VIA QUATTRO FONTANE N. 33 (C.F.: non dichiarato), in
persona dell’amministratore legale rappresentante pro
tempore
-intimatoper la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Ro-

ma n. 1545/2015, depositata in data 6 marzo 2015;

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Data pubblicazione: 15/02/2018

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in
data 19 dicembre 2017 dal consigliere Augusto Tatangelo;
uditi:
l’avvocato Emilia Pernisco, per la società ricorrente;
l’avvocato Franca Bianchi, anche per delega dell’avvocato Bugliosi, controricorrente;
il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore ge-

zione di inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricor-

so.
Fatti e svolgimento del processo
Luigi Bugliosi ha proposto accertamento dell’obbligo del terzo,
ai sensi dell’art. 548 c.p.c., nel corso di un procedimento esecutivo per espropriazione dei crediti vantati dal Condominio di
Via Quattro Fontane n. 33 in Roma nei confronti della Serenissima S.a.s..
La domanda è stata accolta dal Tribunale di Roma.
La Corte di Appello di Roma ha dichiarato inammissibile
l’appello proposto dalla Serenissima S.a.s., ai sensi dell’art.
331 c.p.c., per la tardiva integrazione del contraddittorio nei

uunft-onti dei condominio debitore esecutato.
Ricorre la Serenissima S.a.s., sulla base di tre motivi.
Resiste con controricorso il Bugliosi.
Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altra parte intimata.
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378
c. p. c..
All’esito della pubblica udienza del 19 dicembre 2016, è stata
disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti del
condominio del fabbricato sito in Roma alla via Quattro Fontane n. 33, debitore esecutato e litisconsorte necessario nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, non essendo stata

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nerale dott. Anna Maria Soldi, che ha concluso per la dichiara-

rinvenuta la documentazione attestante il regolare perfezionamento della notificazione del ricorso a detta parte.
Parte ricorrente ha depositato ulteriore memoria ai sensi
dell’art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

1. In via preliminare, la Corte rileva che il contraddittorio deve
ritenersi regolarmente instaurato nei confronti del condominio

bitore esecutato e litisconsorte necessario nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo).
Sebbene con l’ordinanza interlocutoria del 2 febbraio 2017 sia
stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti
del suddetto condominio, in quanto non era stato rinvenuto
nel fascicolo l’avviso di ricevimento attestante il regolare perfezionamento della originaria notificazione del ricorso, tale avviso di ricevimento risulta effettivamente in atti, come dedotto
dalla parte ricorrente, ed attesta la regolarità della notificazione.
Ogni questione sul punto deve dunque ritenersi superata.
D’altra parte, in ragione dell’infondatezza del ricorso nel merito (della quale si dà conto in prosieguo), va esclusa la concreta rilevanza pratica della problematica.
2. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Art. 360, n. 5,
c.p.c.

Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio

che è stato oggetto di discussione tra le parti».
Con il secondo motivo del ricorso si denunzia «Art. 360, n. 3,
c.p.c.

Violazione di legge art. 331 c.p.c. e 102 c.p.c.».

I primi due motivi del ricorso sono connessi e possono essere
esaminati congiuntamente.
Essi non possono trovare accoglimento, in quanto la decisione
impugnata è conforme a diritto, con le precisazioni che seguono.

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del fabbricato sito in Roma alla via Quattro Fontane n. 33 (de-

La corte di appello ha dichiarato inammissibile il gravame proposto dalla Serenissima S.a.s. avverso la sentenza di primo
grado, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., per la tardiva integrazione
del contraddittorio nei confronti del condominio di via Quattro
Fontane n. 33, debitore esecutato.
Assegnato termine perentorio per rinnovare la notificazione
dell’atto introduttivo dell’appello al condominio fino al 10

zione tentata il 9 maggio 2012 presso l’abitazione
dell’amministratore non era andata a buon fine, e solo in base
ad un successivo tentativo del 10 ottobre 2012 la stessa si era
regolarmente perfezionata, senza che fosse stata documentata dal notificante una causa di forza maggiore certa ed obbiettiva che avesse impedito l’osservanza del termine perentorio.
Il tardivo perfezionamento della notificazione è stato ritenuto
imputabile al notificante in ragione della circostanza che
l’istanza di notifica era stata avanzata nell’imminenza della
scadenza del relativo termine.
In realtà il principio di diritto applicabile nella fattispecie è
quello per cui la notificazione è da ritenersi tempestiva se
l’atto è consegnato prima della scadenza del termine
all’ufficiale giudiziario e il procedimento notificatorio, benché
inizialmente non abbia avuto esito positivo per motivi oggettivamente non imputabili al notificante, si sia infine perfezionato sulla base di una ripresa dell’attività notificatoria avvenuta
in un tempo ragionevole, di regola pari alla metà dei termini
indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui
sia data prova rigorosa (cfr. sulla prima affermazione: Cass.,
Sez. U, Sentenza n. 17352 del 24/07/2009, Rv. 609264; sulla seconda: Sez. U, Sentenza n. 14594 del 15/07/2016, Rv.
640441).
In applicazione di tale principio di diritto, l’integrazione del
contraddittorio in appello risulta effettivamente tardiva.
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maggio 2012, essa ha infatti rilevato che una prima notifica-

La ripresa del procedimento notificatorio, di certo non è avvenuta nel termine di 15 giorni dalla prima notifica (richiesta originariamente in data 9 maggio 2012 e infine perfezionatasi
solo il 17 ottobre 2012, a distanza di oltre cinque mesi). E le
circostanze di fatto che secondo la società ricorrente giustificherebbero il ritardo nella ripresa e nel perfezionamento del
suddetto procedimento non sono idonee a sostenere il suo as-

È sufficiente considerare in proposito che, secondo quanto allegato dalla stessa ricorrente, a seguito dell’esito negativo della notificazione tentata in data 9 maggio 2012 (ad un indirizzo
presso il quale non era stato possibile rintracciare
l’amministratrice), solo in data 6 settembre 2012 (dopo circa
quattro mesi) essa si è procurata un certificato anagrafico (dal
quale emergeva che la suddetta amministratrice aveva avuto
residenza anagrafica in via Quattro Fontane fino al 30 giugno
2012, quando poi era emigrata nella località di Pievebovignana), e che comunque, anche a decorrere da tale ultima data,
la ripresa del procedimento di notificazione non è affatto avvenuta tempestivamente, ma solo in data 11 ottobre 2012 (e
cioè oltre un mese dopo).
È appena il caso di rilevare che, se il procedimento notificatorio fosse stato ripreso tempestivamente (e cioè entro 15 giorni
dal 9 maggio 2012), anche laddove non fosse stata possibile
una effettiva consegna dell’atto presso la residenza anagrafica
dell’amministratrice, sarebbe stato comunque possibile procedere ai sensi dell’art. 140 c.p.c. ovvero ai sensi dell’art. 143
c.p.c., sulla base di un certificato anagrafico aggiornato a
quella data (anteriore al 30 giugno 2012, e quindi al trasferimento della residenza).
D’altronde, non risulta neanche allegato il motivo per cui la richiesta del nuovo certificato anagrafico sia avvenuta solo a
quattro mesi di distanza dalla prima notifica.
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sunto.

In ogni caso, è assorbente la considerazione che, dal momento in cui la società ricorrente ha avuto la disponibilità di tale
certificazione aggiornata (6 settembre), dalla quale ha tratto
contezza del trasferimento della residenza dell’amministratrice
del condominio nel comune di Pievebovignana, non si è affatto
attivata al fine di procedere tempestivamente alla richiesta
della nuova notificazione, effettuata solo a distanza di oltre un

3. Con il terzo motivo del ricorso si denunzia «Ingiustizia della
condanna alle spese legali e sua necessaria riforma».
Il motivo, avente ad oggetto le spese del giudizio di merito, è
assorbito in conseguenza del rigetto di quelli attinenti al merito.
4. Il ricorso è rigettato.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base
del principio della soccombenza, come in dispositivo.
Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente
al termine previsto dall’art. 1, co. 18, della legge n. 228 del
2012, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui
all’art. 13, co. 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto
dall’art. 1, co. 17, della citata legge n. 228 del 2012.
per questi motivi
La Corte:

rigetta il ricorso;

condanna la società ricorrente a pagare le spese del
giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidandole in complessivi C 3.200,00, oltre C 200,00 per
esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del
2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a tito-

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mese.

lo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso,
a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, in data 19 dicembre 2016.
L’estensore

TA

Augusto TATANGELO

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