Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3701 del 13/02/2017

Cassazione civile, sez. un., 13/02/2017, (ud. 22/11/2016, dep.13/02/2017),  n. 3701

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente di sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. DI IASI Camilla – Presidente di sez. –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. BIELLI Stefano – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12000-2016 proposto da:

W.A., elettivamente domiciliata in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato MONICA PASSAMONTI, per delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.I., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli

avvocati ANTONIO FATTORE e MARCO ZANNA, per delega in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e

B.G. nella qualità di Curatore Speciale del minore

P.L., giusto provvedimento di nomina della Corte di

Appello di L’Aquila del 22/03/2016, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA LAURA MANTEGAZZA 24, presso lo studio del dott. MARCO

GARDIN;

– interveniente –

contro

PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA;

– intimata –

avverso il provvedimento della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, emesso il

22/03/2016 (r.g. 520/2015 v.g.);

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/11/2016 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

uditi gli avvocati Monica PASSAMONTI, Gabriella BOCCHI e Marco ZANNA;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. IACOVIELLO

Francesco Mauro, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 337 quater c.c., il sig. P.I. conveniva dinanzi al Tribunale di Teramo la signora W.A., chiedendo l’affidamento esclusivo del figlio minore L., la determinazione delle modalità di rapporti delle visite della madre e il suo contributo al mantenimento.

Esponeva che dopo la cessazione della convivenza more uxorio, la Wermann, senza autorizzazione, si era allontanata dall’Italia, insieme con il figlio, trasferendosi in (OMISSIS) presso i propri genitori.

Costituitasi ritualmente, la sig.ra Wermann eccepiva il difetto di giurisdizione del Tribunale di Teramo, in favore di quello di Stoccarda, e chiedeva l’affidamento esclusivo del minore, oltre ad un contributo di mantenimento.

Con decreto 9 febbraio 2015 il Tribunale di Teramo disponeva l’affidamento condiviso, in via provvisoria, e stabiliva che il minore avesse la propria abitazione principale presso la madre in (OMISSIS), con ampia facoltà di visita del padre, contestualmente meglio precisata.

Proposta dal P. anche domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale della sig.ra W., per sottrazione del minore, il Tribunale di Teramo, riuniti i due giudizi, con decreto 6 novembre 2015 rigettava l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano e dichiarava decaduta dalla responsabilità genitoriale la W., affidando il figlio al padre e ordinandone l’immediato rientro in Italia.

Sul successivo reclamo, la Corte d’appello dell’Aquila, con decreto in data 22 marzo 2016, dichiarava la giurisdizione del giudice italiano e la nullità del giudizio di primo grado e del decreto impugnato per omessa nomina di un curatore speciale e di un difensore del minore; nominava un curatore speciale e disponeva nuove modalità di visita e di collocazione del figlio minore, riservando alla pronuncia definitiva il regolamento delle spese di giudizio.

Avverso il provvedimento, notificato il 31 marzo 2016, la sig.ra W. proponeva ricorso per cassazione, notificato il 29 aprile 2016, deducendo il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in ragione della residenza abituale del figlio minore in (OMISSIS).

Resistevano, con distinti controricorsi, il sig. P. e la curatrice speciale del minore.

La sig.ra W. depositava memoria ex. Art. 378 c.p.c., in cui eccepiva l’inammissibilità, per tardività, del controricorso del sig. P..

All’udienza del 22 novembre 2016 il Procuratore generale ed i difensori precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile, sotto un duplice profilo.

Innanzitutto, perchè si tratta di pronunzia non definitiva che non decide, neppure parzialmente, il merito della controversia (art. 360 c.p.c., comma 3).

E’ vero che la corte d’appello di L’Aquila ha contestualmente dichiarato la nullità del decreto impugnato, emesso dal Tribunale di Teramo, per omessa nomina di un curatore speciale del figlio minore; senza però rimettere gli atti al primo giudice – ciò che avrebbe reso definitiva la pronuncia e, per l’effetto, ricorribile in cassazione (Cass., sez. unite, 22 dicembre 2015 n. 25774) – non vertendosi in alcuna delle previsioni tassative di cui all’art. 354 c.p.c..

Pertanto, il giudizio prosegue dinanzi alla medesima corte territoriale, impregiudicato nel merito, in carenza dei presupposti per un’impugnazione immediata.

Oltre a ciò, non sono impugnabili con ricorso straordinario per cassazione, ex art. 111 Cost., i provvedimenti emessi in materia di esercizio della potestà sul figlio minore riconosciuto, attinenti alla giurisdizione volontaria e privi di decisorietà e definitività (Cass., sez. 1, 13 Settembre 2012 n.15341;; Cass., sez. unite, 25 gennaio 2003, n. 11026: Cass., sez. unite, 23 ottobre 1986 n. 6220). Si tratta, nella specie, di una decisione di natura provvisoria, avente ad oggetto esclusivo la situazione di fatto del minore nelle more della definizione del procedimento; e, come tale, sempre modificabile e revocabile per il sopraggiungere di circostanze diverse.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero e complessità delle questioni trattate.

Al riguardo, si osserva come al P. sia dovuta la rifusione delle sole spese relative alla discussione orale, stante la tardività del suo controricorso, notificato il 10 giugno 2016: e quindi, oltre il termine di legge, scaduto l’8 giugno 2016, decorrente dal 29 aprile 2016, data di notificazione del ricorso della W..

In ordine alla liquidazione delle spese difensive della curatrice speciale, si osserva come essa riguardi il solo rapporto processuale con la ricorrente, secondo l’ordinario criterio della soccombenza (art. 92 c.p.c.); non pure il compenso a spese dello Stato, per effetto dell’ammissione al gratuito patrocinio, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 139, ex art. 83. Il comma 3 bis della predetta norma, emendato dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208, art., comma 783 (“Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta”) riguarda, infatti, la sola fase solutoria: senza abrogare, quindi, nè modificare la competenza per la liquidazione, contestualmente attribuita, per il giudizio di cassazione, al giudice del rinvio, o a quello che ha pronunziato la sentenza passata in giudicato (ibidem, comma 2).

PQM

– Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate, in favore di P.I., in complessivi Euro 2.500,00, di cui Euro 2.300,00 per compenso, oltre le spese forfettarie e gli accessori di legge; ed in favore della curatrice speciale del minore P.L., in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per compenso, oltre le spese forfettarie e gli accessori di legge;

– Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati significativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, n. 196, art. 52, (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2017

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