Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3700 del 17/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 17/02/2010, (ud. 19/01/2010, dep. 17/02/2010), n.3700

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.R., elettivamente domiciliata in Roma, Via Romano

Calò n. 84 (Casa Sig.ra Lucia Frosoni), presso l’Avv. Grillo

Armando, che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente,

con l’Avv. Voci Maria Antonia per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli

Avv.ti Triolo Vincenzo, Giuseppe Fabiani ed Alessandro Di Meglio per

procura in atti, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Frezza

17, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto;

– costituito con procura –

per la cassazione della sentenza n. 975/05 della Corte di Appello di

Catanzaro del 5.04.2 005/26.08.2005 nella causa i scritta al n. 1900

del R.G. anno 2002.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19.01.2010 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;

udito l’Avv. Vincenzo Triolo per l’INPS:

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. MATERA

Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’INPS, con ricorso del 10.12.2002, proponeva appello contro la sentenza del 29.07.2002, con la quale il Tribunale di Catanzaro aveva condannato l’ente previdenziale a corrispondere a R.V. l’indennità di disoccupazione per l’anno 1995.

L’INPS deduceva la mancanza dei presupposti di legge per il riconoscimento della prestazione previdenziale, non essendo stata data la prova dell’anzianità contributiva nel biennio nè quella della natura onerosa e subordinata del rapporto di lavoro svoltosi nel 1994.

All’esito la Corte di Appello di Catanzaro con sentenza n. 975 del 2005 accoglieva il gravame dell’INPS, osservando che dalle dichiarazioni della V. – sentita in sede ispettiva – era emerso che tra le parti non era intercorso un rapporto di lavoro subordinato, tenuto conto della circostanza che il proprietario del fondo agricolo viveva in altra città ((OMISSIS)) e del tutto si occupava il padre della stessa V.. La V. ricorre con quattro motivi.

L’INPS ha depositato procura ed ha partecipato all’udienza di pubblica discussione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va esaminato in via prioritaria, avente precedenza logica, il secondo motivo del ricorso, con il quale la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 414, 416 e 437 c.p.c., dell’art. 2697 cod. civ. e del D.L. n. 510 del 1996, art. 9 ter, comma 2, (convertito con L. n. 608 del 1996). La V. in particolare contesta l’impugnata sentenza per avere affermato che l’INPS aveva contrastato l’iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli in base ai verbali ispettivi, non prodotti contestualmente alla memoria di costituzione e quindi nel mancato rispetto dei termini perentori ex art. 416 c.p.c., comma 3.

Il motivo è fondato.

Al riguardo va osservato che le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che ai sensi dell’art. 416 c.p.c., comma 3, il convenuto deve indicare a pena di decadenza nella memoria difensiva di costituzione i mezzi di prova dei quali intende valersi, ed in particolare dei documenti, che deve contestualmente depositare. Ciò premesso, hanno fissato il principio di diritto secondo cui l’omessa indicazione nell’anzidetto atto dei documenti e il loro omesso deposito contestuale a tale atto determinano la decadenza del diritto alla produzione degli stessi, a meno che la loro formazione non sia successiva e la loro produzione non sia stata resa necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal processo (Cass. S.U. sentenza n. 8203 del 20 aprile 2005).

Orbene la decisione impugnata non si è attenuta al richiamato principio, che si condivide con convinta adesione, giacchè ha preso in considerazione i verbali ispettivi, di cui l’INPS si era limitato con la memoria difensiva di primo grado del 31.05.1999 a chiedere l’acquisizione, mentre il loro deposito era avvenuto successivamente senza alcuna dimostrazione di non averli potuto presentare prima per causa non imputabile all’istituto previdenziale o in ragione dell’evolversi della vicenda processuale. Restano assorbite le censure contenute nel primo, terzo e quarto motivo del ricorso, con i quali viene contestata l’impugnata sentenza per vizio di motivazione circa l’omesso esame della documentazione prodotta, ed in particolare mod. C/2 ed estratto conto assicurativo (primo motivo), circa l’omesso esame della circostanza dell’iscrizione negli elenchi agricoli per l’anno 1995 (terzo motivo), circa la mancata considerazione da parte del giudice di appello delle risultanze istruttorie relative al possesso da parte della V. di tutti i requisiti per l’ottenimento della richiesta prestazione (quarto motivo).

2. In conclusione il ricorso va accolto in relazione al secondo motivo, assorbiti gli altri motivi, e per l’effetto la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Appello di Reggio Calabria.

Il giudice di rinvio, esclusa l’utilizzabilità dei verbali ispettivi, dovrà decidere la causa in base alle restanti risultanze.

Lo stesso giudice provvedere sulle spese delle giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo, assorbiti gli altri motivi, cassa in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Reggio Calabria.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2010

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