Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3700 del 12/02/2021

Cassazione civile sez. II, 12/02/2021, (ud. 09/10/2020, dep. 12/02/2021), n.3700

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rosanna – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22471-2019 proposto da:

S.B., rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA DIROMA,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1860/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 07/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/10/2020 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. S.B. propose domanda di protezione internazionale nella forma del riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e del diritto al rilascio di un permesso umanitario.

1.1. Riferì di essere un cittadino del (OMISSIS) e di aver lasciato il proprio Paese in seguito ad un’alluvione che aveva distrutto la sua abitazione, ulteriormente aggravando le condizioni povertà in cui versava la propria famiglia.

1.2. La Corte di merito, confermando la sentenza di primo grado, rigettò la domanda.

1.3. Per quel che ancora rileva in sede di legittimità, ovvero in relazione alla domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, la Corte distrettuale ritenne che il ricorrente non fosse un soggetto vulnerabile, che non avesse compiuto un percorso di integrazione in Italia e che il Paese di provenienza, il (OMISSIS), non presentasse particolari criticità tali da compromettere l’esercizio dei diritti fondamentali della persona.

2. Per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso S.B. sulla base di un unico motivo.

2.1 Il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19 in combinato disposto con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 oltre alla violazione dell’art. 8 della CEDU, in quanto il (OMISSIS) sarebbe caratterizzato da una grave instabilità politica, da una situazione di estrema e diffusa povertà tale da compromettere l’esercizio dei diritti fondamentali, riconosciuti e tutelati anche a livello Eurounitario. A seguito dell’alluvione, al ricorrente ed alla propria famiglia sarebbero mancati i mezzi di sostentamento, sicchè il rientro nel Paese di provenienza arrecherebbe pregiudizio alla sua dignità personale in considerazione dell’attività lavorativa svolta nel territorio dello Stato. Contesta quindi l’affermazione della Corte di merito relativa alla necessità di un’integrazione irreversibile laddove la protezione umanitaria avrebbe la finalità di soddisfare esigenze transitorie.

1.1. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1.

1.2. Tra i motivi per i quali è possibile accordare la protezione umanitaria non rientrano di per sè le condizioni di indigenza o i problemi di salute, necessitando, invece, che tale condizione sia l’effetto della grave violazione dei diritti umani subita dal richiedente nel Paese di provenienza, in conformità al disposto degli artt. 2, 3 e 4 Cedu. Le generiche condizioni di povertà del soggetto, rapportate alla situazione di povertà del Paese di provenienza non rientrano nel novero delle circostanze che giustificano la protezione umanitaria, in assenza delle condizioni di vulnerabilità, nel caso di specie, neppure specificamente allegate, contemplate dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 (Cassazione civile sez. I, 06/12/2018, n. 31670).

1.3. Ne deriva che non è ipotizzabile nè un obbligo dello Stato italiano di garantire allo straniero “parametri di benessere”, nè quello di impedire, in caso di ritorno in patria, il sorgere di situazioni di “estrema difficoltà economica e sociale”, in assenza di qualsivoglia effettiva condizione di vulnerabilità che prescinda dal risvolto prettamente economico (Cassazione civile sez. VI, 07/02/2019, n. 3681).

1.4. La Corte di merito ha accertato l’assenza della vulnerabilità – che non era stata nemmeno dedotta – alla stregua di una duplice valutazione, tenendo conto degli standards di tutela e rispetto dei diritti umani fondamentali nel Paese d’origine del richiedente e dall’assenza di un percorso di integrazione sociale da quest’ultimo intrapreso nel Paese di destinazione (Cass. civ., sez. I, 15/05/2019 n. 13088; Cass. civ., sez. I, n. 4455 23/02/2018, Rv. 647298 – 01).

2. Il ricorso va pertanto rigettato.

2.1. Non deve provvedersi sulle spese in quanto il controricorso non possiede i requisiti richiesti dall’art. 370 c.p.c. in quanto non si confronta con la decisione, ma si limita a riportare principi e massime giurisprudenziali in materia di protezione internazionale.

2.2. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione seconda Civile della Corte di cassazione, il 9 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2021

 

 

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