Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 370 del 10/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 10/01/2017, (ud. 21/10/2016, dep.10/01/2017),  n. 370

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10979/2015 proposto da:

P.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBERICO II

N. 5, presso lo studio dell’avvocato ETTORE TRAVARELLI, che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI ROMA UTG;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5656/2015 del TRIBUNALE di ROMA, emessa e

depositata il 11/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ELISA PICARONI;

udito l’Avvocato Alessandro Masciocchi (delega Avvocato Ettore

Travarelli), per il ricorrente, che si riporta agli scritti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il consigliere designato ha depositato in data 1 settembre 2016, la seguente relazione ex art. 380-bis c.p.c.:

“Il Tribunale di Roma, con sentenza depositata in data 11 marzo 2015, ha rigettato l’appello con il quale P.E. chiedeva la riforma della sentenza del Giudice di pace di Roma n. 59313 del 2011, con riferimento alla statuizione in punto spese.

L’appellante lamentava che, a fronte dell’accoglimento dell’opposizione da lui proposta avverso l’ordinanza-ingiunzione n. (OMISSIS), emessa per violazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 158, commi 1 e 5, il Giudice di pace avesse compensato integralmente le spese di lite senza esplicitare i giusti motivi.

Il Tribunale – dopo aver rilevato che la statuizione sulle spese non era conforme al dettato dell’art. 92 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, trattandosi di controversia successiva al 1 marzo 2006 – ha richiamato la giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudice d’appello, anche d’ufficio, può integrare i giusti motivi di compensazione delle spese di lite nei limiti del devolutum, per conferire un diverso fondamento al dispositivo contenuto nella sentenza impugnata (è citata Cass., sez. 6-2, ordinanza n. 26083 del 2010), ed ha ritenuto giustificata la compensazione integrale delle spese di lite, in quanto l’opposizione era stata accolta nel merito nonostante l’assenza di prova delle circostanze allegate a sostegno del ricorso (segnatamente, il possesso del permesso invalidi rilasciato a favore del padre dell’opponente e la sosta effettuata con contrassegno in evidenza per compiere servizi urgenti nell’interesse del genitore disabile). La carenza probatoria, unitamente all’esiguità dell’attività istruttoria svolta in primo grado, pur non consentendo la riforma nel merito della sentenza impugnata in mancanza di appello incidentale, era sufficiente a giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.

Per la cassazione della sentenza P.E. ha proposto ricorso, sulla base di un motivo.

La Prefettura UTG di Roma non ha svolto difese.

Il ricorso appare fondato.

Con l’unico motivo è dedotta violazione o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., comma 1, art. 92 c.p.c., comma 2, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c., comma 2 e art. 111 Cost., nonchè vizio di motivazione.

Si contesta che il Tribunale, senza esaminare il motivo di appello con il quale si denunciava l’illegittimità della pronuncia del Giudice di pace nella parte in cui aveva compensato le spese di lite attesa “la fondatezza di un solo motivo di opposizione”, ha rivalutato – ai fini della pronuncia sulle spese – la fondatezza dell’opposizione in assenza di appello incidentale, quindi oltre i limiti della materia devoluta e con ragionamento contraddittorio.

La doglianza è fondata, in quanto il Tribunale ha confermato la statuizione di compensazione integrale delle spese di lite del giudizio di primo grado rilevando, nell’ordine: a) che i motivi di opposizione formale erano stati tutti rigettati dal Giudice di pace; b) che l’accoglimento dell’opposizione nel merito era avvenuto in assenza di prova; c) che l’istruttoria svolta in primo grado era stata “esigua”.

I rilievi indicati, in parte frutto di una inammissibile rivalutazione della fondatezza dell’opposizione e in parte riguardanti circostanze sufficienti a giustificare la compensazione parziale delle spese di lite, risultano all’evidenza inidonei a supportare la decisione.

Il potere riconosciuto al giudice di appello, di correggere-integrare la motivazione in punto spese di lite, si risolve in una attività sostitutiva del secondo giudicante, chiamato a dare anche d’ufficio un diverso – e necessariamente coerente – fondamento al dispositivo contenuto nella sentenza impugnata. La modifica è consentita, infatti, purchè non concerna statuizioni adottate dal primo giudice con efficacia di giudicato e non si basi su elementi di fatto diversi da quelli ritualmente acquisiti (ex plurimis, Cass., sez. 6-2, ordinanza n. 26083 del 2010; sez. 6-2, sentenza n. 11130 del 2015).

E’ di tutta evidenza che nella specie il limite non è stato rispettato. La sentenza di primo grado, che sul punto è passata in giudicato, ha accolto l’opposizione e annullato il provvedimento sanzionatorio impugnato, e pertanto la giustificazione della compensazione integrale delle spese di lite non può consistere in ragioni che contraddicono quel decisum”;

che la suddetta relazione è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte in Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide la proposta di definizione di cui alla relazione ex art. 380-bis c.p.c.;

che, pertanto, il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è cassata con rinvio per un nuovo esame, e il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 21 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2017

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