Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 370 del 10/01/2011

Cassazione civile sez. I, 10/01/2011, (ud. 25/11/2010, dep. 10/01/2011), n.370

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI ROMA (ora ROMA CAPITALE), in persona del Sindaco p.t.,

elettivamente domiciliato in Roma, alla Via del Tempio di Giove n.

21, presso l’avv. RAIMONDO Angela dell’Avvocatura Municipale, dalla

quale è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.M.C., C.M.G. e R.F.

M., in qualità di erede di C.C., elettivamente

domiciliati in Roma, alla Via del Gamberti n. 37, presso l’avv. BRUNI

Mario, dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di procura

speciale in calce al ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 525/04,

pubblicata il 2 febbraio 2004.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 25

novembre 2010 dal Consigliere Dott. Guido Mercolino;

udito l’avv. Raimondo per il ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per la riunione del ricorsi,

con l’accoglimento del ricorso principale ed il rigetto del ricorso

incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – C.M.C., C.M.G. e C.C., in qualità di eredi di S.N., convennero in giudizio il Comune di Roma, chiedendone la condanna al pagamento del conguaglio dovuto per la cessione volontaria di un’area di proprietà della loro dante causa, stipulata il (OMISSIS), nella quale si era convenuto che il corrispettivo del trasferimento, provvisoriamente determinato ai sensi della L. 29 luglio 1980, n. 385, sarebbe stato integrato sulla base delle norme legislative da emanarsi a seguito delle sentenze dalla Corte Costituzionale n. 15 del 1980 e n. 223 del 1983.

2. – La domanda fu accolta dal Tribunale di Roma, che con sentenza del 6 aprile 2001 condannò il Comune al pagamento della somma di L. 467.809.000. oltre interessi legali dalla data del deposito della relazione di c.t.u..

3. – La sentenza fu impugnata dalle C. e da R.F. M. (quest’ultima in qualità di erede del coniugo C. C., nel frattempo deceduto) dinanzi alla Corte d’Appello di Roma, che con sentenza del 2 febbraio 2004 ha disposto che gl’interessi decorrano dal giorno successivo alla pubblicazione della legge di conversione del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, rigettando invece l’appello incidentale proposto dal Comune in ordine alla liquidazione del conguaglio.

4. – Avverso la predetta sentenza il Comune di Roma ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi. Le C. e la R. hanno resistito con controricorso, proponendo a loro volta ricorso incidentale, affidato ad un solo motivo. Il ricorrerne ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con i due motivi d’impugnazione, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, sostenendo che erroneamente la Corte d’Appello ha disatteso le censure di difetto di motivazione ed omissione di pronuncia proposte con l’appello incidentale, sul presupposto che la valutazione delle stesse richiedesse l’esame della relazione del c.t.u. di parte, depositata da esso ricorrente in primo grado e non rinvenuta agli atti.

Le contestazioni di natura tecnica mosse dal c.t. di parte alla relazione del c.t.u. erano state infatti riportate nella comparsa di costituzione depositata nel giudizio di appello, senza che nessuna eccezione fosse sollevata in ordine alla conformità della stessa alla relazione del c.t. di parte. Nè era necessario che esse fossero supportate da un elaborato specifico, polendo le censure essere contenute negli scritti difensivi e finanche sollevate per la prima volta in appello, senza che venisse meno il dovere del giudice di esaminarle, con la conseguente insufficienza della motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui si è limitata a dare atto apoditticamente che la relazione del c.t.u. era ampiamente e correttamente motivata.

1.1. – I due motivi, da esaminarsi congiuntamente avuto riguardo alla stretta connessione esistente tra le censure proposte, sono entrambi inammissibili.

La parte che in sede di legittimità si duole dell’acritica adesione del giudice alla consulenza tecnica d’ufficio, pur in presenza di deduzioni comportanti la necessità di uno specifico esame, non può infatti limitarsi a lamentare genericamente l’omesso esame delle deduzioni e l’inadeguatezza della motivazione, ma, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed al carattere limitato del relativo mezzo d’impugnazione, ha l’onere di trascrivere integralmente non solo le critiche mosse agli accertamenti ed alle conclusioni del c.t.u., ma anche i passaggi salienti e non condivisi della relazione di quest’ultimo, al fine di evidenziare gli errori commessi dal giudice di merito nel limitarsi a recepirla e nel trascurare completamente le critiche formulate dalla parie, nonchè di consentire l’apprezzamento dell’incidenza causale del difetto di motivazione (cfr. Cass.. Sez. 2^, 13 giugno 2007. n. 13845: Cass.. Sez. 1^, 13 settembre 2006. n. 1%56: Cass.. Sez. 1^, 7 marzo 2006. n. 4885).

Tale valutazione nella specie non appare in alcun modo possibile, essendosi il ricorrente limitato a sintetizzare nei motivi d’impugnazione le censure sollevate con l’appello incidentale, nel quale aveva riportato le critiche mosse dal c.t. di parte alla relazione depositata dal c.t.u. nominato in primo grado, senza fornire alcuna precisazione in ordine al contenuto di tale relazione, e segnatamente alle parti della stessa ritenute inesatte o comunque inadeguate, con la conseguenza che la lettura del ricorso non consente di cogliere con chiarezza la portata delle predette critiche, nè di formulare alcun giudizio in ordine alla loro pertinenza.

2. – Con l’unico motivo del ricorso incidentale, le controricorrenti denunciano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1224, 1282 e 1499 cod. civ., nonchè l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha fatto decorrere gli interessi dovuti sul conguaglio dalla data dell’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 333 del 1992, sul presupposto che l’obbligazione di pagamento era divenuta liquida ed esigibile solo alla predetta data.

Sostengono infatti che il diritto del cedente alla percezione del conguaglio, non esigibile alla data della cessione per espressa previsione contrattuale, era tuttavia legittimamente azionabile per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 1983, con cui era stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della L. n. 385 del 1980, con la conseguenza che, essendo stata stipulata la cessione in data successiva alla dichiarazione di illegittimità costituzionale, esso doveva essere ricollegato alla data di proposizione della domanda giudiziale, con cui l’Amministrazione comunale era stata costituita in mora.

2.1. – Il motivo è fondato.

Con riferimento all’ipotesi in cui, nell’ambito di una procedura ablativi, il proprietario del fondo espropriato abbia convenuto, ai sensi della L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 12, la cessione volontaria del bene verso un corrispettivo determinato, salvo conguaglio, sulla base dei criteri indennitari provvisori introdotti dalla L. 29 luglio 1980, n. 385, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 5 del 1980 (che dichiarò l’illegittimità costituzionale dei criteri indennitari di cui alla cit. L. n. 865, art. 16, commi 5, 6 e 7), questa Corte ha ripetutamente affermato che gli interessi sulla somma dovuta a titolo di conguaglio hanno natura compensativa, rappresentando il compenso dovuto ai proprietario per il mancato godimento del fondo, e pertanto, ove anteriormente alla determinazione del conguaglio sia intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 1983, che dichiarò l’illegittimità costituzionale della cit. L. n. 385, art. 1, commi 1 e 2, decorrono dalla data di pubblicazione della predetta sentenza sulla Gazzella Ufficiale (cfr. Cass., Sez., 1^, 28 marzo 2007, n. 7645; 4 gennaio 2005. n. 118).

Tale affermazione si inquadra in una ricostruzione complessiva della vicenda in base alla quale il carattere imperativo della norma contenuta nella L. n. 865 del 1971, art. 12, che fissa inderogabilmente, quale parametro per la determinazione del prezzo della cessione volontaria, la misura dell’indennità di esproprio secondo Sa normativa vigente al momento della procedura, comporta, in coerenza con la natura di contratto di diritto pubblico della cessione, che la dichiarazione d’illegittimità costituzionale dei criteri indennitari provvisori di cui alla L. n. 385 del 1980, non determina la nullità dell’intero negozio, ma solo della clausola che prevede la determinazione del corrispettivo salvo conguaglio, attribuendo al proprietario la facoltà di adire il giudice ordinario, nell’ordinario termine di prescrizione decennale decorrente dalla dichiarazione d’incostituzionalità, al fine di conseguire l’equivalente del prezzo di mercato del bene, in applicazione della L. 25 giugno 1865, n. 2359, art. 39 (cfr. tra le più recenti, Cass., Sez. 1^, 20 febbraio 2009. n. 4200; 22 maggio 2007, n. 11843, 2 aprile 2007, n. 8217).

I principi in esame, enunciati in riferimento a contratti conclusi in data anteriore a quella della dichiarazione di incostituzionalità, sono stati ritenuti applicabili, mutatis mutandis, anche ai contratti di cessione volontaria che abbiano continuato a recepire il sistema indennitario provvisorio di cui alla L. n. 385 del 1980, successivamente alla predella data. Si è infatti osservato che il carattere imperativo della disposizione contenuta nella L. n. 865 del 1971, art. 12, comporta l’invalidità della clausola convenzionale di previsione di un prezzo diverso, commisurato ad una normativa abrogata, non solo qualora i parametri legali, ai quali le parti abbiano fatto riferimento, siano stati in seguito dichiarati incostituzionali, ma a maggior ragione allorchè al momento della cessione dotti parametri non fossero più vigenti: ipotesi nella quale la pattuizione invalida sul prezzo deve ritenersi automaticamente sostituita, a norma dell’art. 1419 c.c., comma 2, con il precetto desumibile dal criterio legale (cfr. Cass., Sez., 1^, 13 settembre 2006, n. 19656; 23 novembre 2004, n. 22105).

In tal caso, tuttavia, così come nel caso in cui la dichiarazione d’incostituzionalità sia sopravvenuta alla stipulazione della cessione, la necessità di riferirsi ai criteri legali di determinazione dell’indennità di esproprio, ai lini della liquidazione del conguaglio, non consente di far decorrere i relativi interessi dalla data de contratto, in quanto al negozio in questione è connaturato sin da principio il meccanismo della riscossione del corrispettivo in tempi diversi, con la conseguenza che alla data della stipulazione il credito relativo all’importo dovuto a titolo di conguaglio deve ritenersi non esigibile per espressa previsione contrattuale (cfr. Cass., Sez. 1^, 13 giugno 2000. n. 8045).

Peraltro, nell’ipotesi di stipulazione successiva alla dichiarazione d’illegittimità costituzionale, la decorrenza degl’interessi non può essere ancorata neppure alla pubblicazione della relativa sentenza nella (Gazzetta Ufficiale, intervenuta in data anteriore allo stesso trasferimento del diritto di proprietà.

Tanto meno può condividersi la tesi sostenuta nella sentenza impugnata, secondo cui gl’interessi dovrebbero essere fatti decorrere dalla data dell’entrata in vigore del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5 bis, introdotto dalla Legge Conversione 8 agosto 1992, n. 359, in quanto il diritto alla percezione del conguaglio si sarebbe concretizzato soltanto per effetto dell’introduzione dei nuovi criteri indennitari previsti da tale disposizione, non essendo in precedenza neppure configurabile un’obbligazione di pagamento.

Indipendentemente dall’intervenuta dichiarazione d’illegittimità costituzionale della norma in questione (cfr. Corte Cost., sent. n. 348 del 2007), che ha determinato la reviviscenza del criterio indennitario di cui alla L. n. 2359 del 1865, art. 39 (cfr. Cass., Sez. 1^, 21 giugno 2010, n. 14939, 28 novembre 2008, n. 28431), si osserva infatti che l’entrata in vigore nel corso del giudizio dell’art. 5 bis cit., pur determinando Sa necessità di fare riferimento ai criteri da esso previsti ai fini della determinazione del conguaglio, non esclude la configurabilità del relativo diritto fin da epoca anteriore, essendo in precedenza applicabile, come si è detto, il criterio del valore di mercato del bene previsto dall’art. 39 cit..

Pertanto, ove la stipulazione della cessione volontaria sia avvenuta in data successiva alla sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 1983, gl’interessi sulla somma dovuta a titolo di conguaglio non possono essere falli decorrere che dalla data di proposizione della domanda giudiziale, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che il credito principale sia illiquido, in quanto la liquidità costituisce presupposto per la decorrenza degli interessi corrispettivi, e non anche degli interessi compensativi (cfr. Cass., Sez. 1^, 4 gennaio 2005, n. 118 cit.).

3. – In applicazione di tale principio, va disposta la cassazione della sentenza impugnata, limitatamente alla parte in cui ha fatto decorrere gl’interessi dal giorno successivo alla pubblicazione della L. n. 359 del 1992, e, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., comma 2, disponendosi la decorrenza degli interessi dalla data di notificazione dell’atto di citazione in primo grado.

4. – Malgrado l’esito del giudizio, la novità della questione esaminata con riferimento al ricorso incidentale fa apparire giustificata l’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata, nei sensi di cui in motivazione, e, decidendo nel merito, dispone la decorrenza degli interessi legali dal 18 gennaio 1992;

dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 25 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2011

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