Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 37 del 07/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 07/01/2021, (ud. 20/11/2020, dep. 07/01/2021), n.37

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31174-2019 proposto da:

F.M., elettivamente domiciliato in Roma, Via Merulana 110,

presso lo studio dell’avvocato Chiara Franco, rappresentato e difeso

dall’avvocato Sara Franco;

– ricorrente –

contro

COMUNE COLLIANO;

– intimato –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Salerno, depositata il

19/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/11/2020 dal Consigliere Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– l’avvocato F.M. ha proposto ricorso ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, per la liquidazione dei suoi compensi quale patrocinatore del Comune di Colliano in 8 giudizi;

– il Comune restava contumace ed all’esito l’adito Tribunale di Salerno liquidava l’importo complessivo di Euro 26.452,40;

– la cassazione dell’ordinanza collegiale inappellabile è chiesta dall’avvocato Franco con ricorso affidato a tre motivi;

– non ha svolto attività difensiva l’intimato Comune.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con i tre motivi di ricorso si denunciano errate applicazioni del D.M. n. 140 del 2012, art. 4, commi 1 e 2, ed in generale delle tariffe ratione temporis rilevanti in relazione alla omessa ed insufficiente motivazione della misura minima;

– preliminarmente occorre dare atto che il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso non notificato al Comune in quanto non costituito;

– va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 390 c.p.c.;

– nulla va disposto sulle spese dal momento che l’intimato Comune non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità. Nulla

spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda sezione civile, il 20 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2021

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