Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 37 del 03/01/2018

Cassazione civile, sez. lav., 03/01/2018, (ud. 03/10/2017, dep.03/01/2018),  n. 37

Fatto

FATTI DI CAUSA

1 – Con sentenza depositata il 18.5.2012 la Corte di appello di Campobasso, in riforma della pronuncia del Tribunale di Larino, ha respinto la domanda promossa da R.C., coltivatrice diretta, nei confronti dell’INPS di rimborso dei contributi previdenziali, interamente versati nonostante regime di sospensione, concernenti il periodo 31/10/2002 – 31/12/2007 in applicazione del beneficio dell’abbattimento del 60% introdotto con D.L. n. 185 del 2008 (convertito dalla L. n. 2 del 2009) a favore dei soggetti colpiti dal sisma in Molise.

2 – La Corte distrettuale ha ritenuto che la formulazione letterale della norma nonchè la ratio tipica della tecnica legislativa in materia di sanatoria impongano di circoscrivere il beneficio dell’abbattimento contributivo ai soli casi di mancata esecuzione o di esecuzione incompleta degli obblighi contributivi.

3 – Avverso la suddetta sentenza della Corte territoriale, la R. propone ricorso per Cassazione fondato su quattro motivi. L’Inps resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1 – Con i primi tre motivi si denuncia violazione falsa applicazione del D.L. n. 185 del 2008, art. 6, comma 4 bis, (convertito nella L. n. 2 del 2009) e del D.L. n. 162 del 2008, art. 3 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 201 del 2008) nonchè vizio di motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) avendo, la Corte territoriale, fornito una interpretazione contraria alla ratio della norma, che è intervenuta per riequilibrare le negative conseguenze patrimoniali causate dal sisma a tutti indifferentemente i soggetti colpiti a prescindere da qualsiasi fattispecie di inadempimento o di illegittimità. La norma non ha carattere di sanatoria o di condono bensì ha previsto ex post l’abbattimento dei contributi dovuti in favore di alcuni soggetti individuati oggettivamente sul territorio, come – in misura analoga – ha previsto la L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17 (su cui si è sviluppata ampia giurisprudenza di legittimità).

2 – Con il quarto motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) trattandosi di pagamento di indebito rappresentato dal rimborso dei contributi versati in misura maggiore di quella dovuta, diritto al rimborso che incontra solamente il limite della prescrizione decennale.

3 – I motivi, che per ragioni di stretta connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati.

Secondo consolidato orientamento di questa Corte in materia di beneficio previsto per il sisma del 1990 dalla L. n. 289 del 2002 (art. 9, comma 17, beneficio esteso alle zone alluvionate nel 1994 dalla L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 90), chi ha interamente onorato l’intero carico tributario o previdenziale può ottenere l’eguale riduzione del carico fiscale o previdenziale previsto per chi nulla ha pagato. Trattasi di interpretazione costituzionalmente orientata, diretta ad equiparare le medesime situazioni sostanziali nella stessa zona svantaggiata, che ha riconosciuto alle disposizioni normative innanzi citate il carattere di ius superveniens favorevole al contribuente, tale da rendere quanto già versato non dovuto ex post (cfr. Cass. n. 9577/2012) in deroga al principio per cui la sanatoria generalmente non comporta la possibilità di ottenere rimborsi dallo Stato, poichè si tratta di disposizione rispondente ad una logica del tutto particolare e diversa rispetto a quella che informa gli altri provvedimenti di sanatoria, che mira a indennizzare i soggetti coinvolti in eventi calamitosi (Cass. nn. 12083/2012, 13047/2012, 22507/2012, 10242/2013, 6685/2015).

Tale soluzione interpretativa è stata ribadita dalla giurisprudenza di legittimità più in generale e risolta nel senso indicato (Cass. n. 11247 del 2010), precisando che, sul tema della sopravvenienza di disposizioni incidenti su obbligazioni pubbliche già perfezionatesi, sopprimendole ovvero riducendole, la Corte costituzionale ha espresso un univoco orientamento di non compatibilità costituzionale sotto il profilo della irragionevolezza, atteso che si praticherebbe un trattamento deteriore per il soggetto che, nel rispetto della normativa previgente, abbia già provveduto all’adempimento, rispetto a chi non abbia invece effettuato alcun pagamento, o pagato somme minori del dovuto (Corte cost. n. 227/2009, n. 320/2005, n. 416/2000, n. 421/1995).

Irragionevolezza e violazione del principio di uguaglianza sono particolarmente accentuate in presenza d’interventi a sostegno di soggetti danneggiati da calamità naturali, non potendosi ammettere che si fruisca del beneficio nel solo caso di omesso adempimento dell’obbligazione tributaria o contributiva, incidendo così, per quanto concerne le imprese, anche sulla concorrenza. Il che, consente di adottare il principio che impone all’interprete di optare, fra più soluzioni, per quella che rende la disposizione conforme a Costituzione (Cass. sez. lav., n. 11247 del 2010; cfr. Corte cost. n. 198 del 2003, n. 316 del 2001, n. 113 del 2000, n. 277 del 2000).

In particolare, con riferimento alla definizione automatica della posizione fiscale prevista dalla L. n. 289 del 2002 questa Corte ha chiarito che definizione può avvenire con due simmetriche possibilità: a) in favore di chi non ha ancora pagato, mediante il pagamento solo del 10% del dovuto da effettuarsi entro il 16 marzo 2003; b) in favore di chi ha già pagato, attraverso il rimborso del 90% di quanto versato al medesimo titolo (Cass. n. 20641 del 2007).

4 – Ebbene, questo Collegio, ritenendo condivisibile l’orientamento assunto da questa Corte in ordine ai benefici previsti dalla L. n. 289 del 2002, ritiene di adottare una medesima interpretazione costituzionalmente orientata del D.L. n. 162 del 2008, art. 3, sia a fronte del tenore lessicale della disposizione normativa (che presenta medesima costruzione sintattica rispetto a quella del 2002) sia in considerazione dei principi di ragionevolezza ed uguaglianza che devono ritenersi particolarmente accentuati in presenza di interventi a sostegno di soggetti danneggiati da calamità naturali.

Recita il D.L. n. 162 del 2008, art. 3, comma 2:

“Al fine di effettuare la definizione della propria posizione ai sensi della L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 109, e del D.L. 8 aprile 2008, n. 61, art. 2, comma 1, convertito dalla L. 6 giugno 2008, n. 103, i soggetti interessati corrispondono l’ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero, per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni ivi indicate, al netto dei versamenti già eseguiti, ridotto al quaranta per cento, in centoventi rate mensili di pari importo da versare entro il giorno 16 di ciascun mese a decorrere da gennaio 2009”.

Il D.L. n. 165 del 2008, art. 6, comma 4 bis, (convertito dalla L. n. 2 del 2009) prevede:

“4-bis. Le disposizioni recate dal D.L. 23 ottobre 2008, n. 162, art. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2008, n. 201, si applicano altresì per tutti i soggetti residenti o aventi domicilio nei territori maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 e individuati con decreti del Ministero dell’economia e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2002, n. 272 del 20 novembre 2002 e n. 16 del 21 gennaio 2003”.

Ebbene, i testi normativi – al pari della L. n. 289 del 2002, art. 9 – possono essere interpretati nel senso di consentire, a coloro che non hanno ancora pagato i tributi o contributi, di versare il 40% del dovuto e, a coloro che hanno già pagato, di ottenere il rimborso del 60% di quanto versato al medesimo titolo.

La adoperata espressione “definizione della propria posizione” dell’art. 3 del D.L. n. 162 3lascia intendere il riferimento ad una posizione ancora aperta ed è evidente che, con la detta facoltà, è stata data la possibilità a chi ancora non avesse “definito” la propria situazione tributaria e contributiva per quegli anni, perchè nulla aveva versato o aveva solo effettuato dei versamenti parziali, di chiudere la pendenza con il versamento di un importo notevolmente ridotto rispetto a quello dovuto. La norma, dunque, non contiene alcun riferimento a chi avesse per quegli anni già versato i tributi/contributi dovuti.

In applicazione dei richiamati principi, si deve necessariamente concludere che, nulla disponendo esplicitamente la norma della cui interpretazione si discute sulla questione della ripetibilità delle somme già versate, non è consentito all’interprete una lettura in contrasto con i principi costituzionali.

La Corte distrettuale non si è conformata all’interpretazione consentita dal tenore lessicale della norma e costituzionalmente orientata, dovendosi rammentare che il monito, ripetutamente rivolto alla giurisdizione dal giudice delle leggi, per risolvere le incertezze di lettura delle leggi è quello di adottare, quale canone ermeneutico preminente, il principio di supremazia costituzionale che impone all’interprete di optare, fra più soluzioni astrattamente possibili, per quella, anche caratterizzata da minore fedeltà alla formulazione letterale, che rende la disposizione conforme a Costituzione (vedi, tra le numerose decisioni: n. 198/2003, n. 316/2001, n. 113/2000, n. 277/2000).

Una simile lettura è resa obbligata dalla previsione secondo cui la definizione si perfeziona versando l’ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, al netto dei versamenti già eseguiti, ridotto al 40%, dovendosi ritenere che il legislatore non si sia riferito ai contribuenti che avevano già versato acconti per un importo superiore al 40% del dovuto (per i quali non vi era alcunchè da definire ulteriormente), ma solo a coloro rimasti debitori, detratti gli acconti versati, per somme minori del 40% del dovuto.

5 – La sentenza impugnata va, pertanto, cassata, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Campobasso in diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Campobasso in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2018

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