Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3699 del 15/02/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 3699 Anno 2018
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: PORRECA PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso 6064-2015 proposto da:
ISDAM SRL , in persona del legale rappresentante protempore dott. MARIO MONASTERO, elettivamente
domiciliata

in ROMA, VIA VIRGINIO ORSINI 19, presso

la atudin alall’nvynanta GALLI & ASSOCIATI STUDIO
EULEX, rappresentata e difesa dagli avvocati MARIA

GRAZIA BOTTARI, GAETANO RIZZO giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente –

2017

contro

2587

REGIONE

CALABRIA

in

persona
il

rappresentante pro-tempore,

del

Presidente

legale
della

Giunta Regionale, elettivamente domiciliata in ROMA,

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Data pubblicazione: 15/02/2018

V.LE GIULIO CESARE 61, presso lo studio dell’avvocato
GIUSEPPE MARIA TOSCANO, rappresentata e difesa
dall’avvocato DOMENICO GULLO giusta procura a margine
del controricorso;
– controricorrente –

di REGGIO CALABRIA, depositata il 15/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 18/12/2017 dal Consigliere Dott. PAOLO
PORRECA;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero,
in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
ALESSANDRO PEPE che ha concluso chiedendo il rigetto
del ricorso di ISDAM srl con conseguente conferma
della gravata sentenza della Corte d’Appello di
Reggio Calabria;

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avverso la sentenza n. 24/2014 della CORTE D’APPELLO

FATTI DI CAUSA
La Isdam s.r.l. conveniva in giudizio la Edis Calabria chiedendo dichiararsi
l’inadempimento da parte della convenuta del contratto concluso con l’ATI
costituita dall’istante con la Bull Italia s.p.a., avente ad oggetto fornitura di
beni e servizi d’informatizzazione. Chiedeva il risarcimento dei correlativi danni
provocati dal ritardo nell’adempimento e poi dal definitivo inadempimento. In

dal comportamento scorretto osservato durante lo svolgimento delle trattative
contrattuali.
Il tribunale di Reggio Calabria, nel contraddittorio con la Edis Calabria che
aveva eccepito il difetto di legittimazione attiva dell’attrice, accoglieva la
domanda subordinata a titolo di responsabilità precontrattuale, con
conseguente condanna risarcitoria.
L’appello principale della Ardis, Agenzia Regionale per il diritto allo studio
universitario di Reggio Calabria, già Edis Calabria, veniva coltivato in
riassunzione dalla regione Calabria a seguito dell’interruzione determinata, a
sua volta, dalla soppressione dell’originario appellante per effetto della
legislazione regionale.
La corte di appello reggina respingeva le eccezioni di estinzione e carenza
di legittimazione della regione formulate dalla Isdam, osservando che la
riassunzione doveva ritenersi tempestiva a far data dalla dichiarazione
d’interruzione processuale, e che la regione era succeduta in forza della
convenzione prevista dall’art. 11, comma 3, della legge regionale 11 maggio
2007 n. 9, con cui era stato previsto, all’art. 12, che, nel quadro della disciplina
primaria inerente al trasferimento delle funzioni dell’Agenzia alle Università
territorialmente competenti, restasse a carico della regione il contenzioso
pendente. Inoltre, l’atto amministrativo contenente tale previsione non era
disapplicabile in una controversia non tra privati ma tra un privato e
l’amministrazione pubblica coinvolta. Nel merito, rigettava l’appello principale
in ordine alla ritenuta responsabilità precontrattuale atteso che la mancata
stipula del contratto, che era stata rilevata, non poteva giustificarsi con la
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via subordinata domandava la condanna al risarcimento del danno provocato

dedotta pendenza di un connesso contenzioso amministrativo che aveva visto
sospendere, sia pure in via cautelare, il provvedimento impugnato ostativo,
rendendo così eseguibile l’aggiudicazione dell’appalto all’ATI peraltro mai
revocata in autotutela. Si era quindi ingenerato, nel privato, un ragionevole
affidamento sulla stipula. La corte accoglieva l’appello formulato in ordine al
difetto di prova della strumentalità dell’acquisto di alcune apparecchiature

pregiudizio in prime cure. E respingeva l’appello incidentale diretto invece a
ottenere la rifusione del danno da costo del lavoro dipendente relativo
all’assunzione di quattro lavoratori perfezionata dall’Isdam in vista della
partecipazione alla gara. Ciò in quanto le suddette assunzioni non potevano
dirsi effettuate in rapporto di necessità con la gara di appalto; potevano essere
elise con il licenziamento la cui mancata posizione in essere confermava
l’esclusione del preteso rapporto di strumentalità; e, in ogni caso, essendovi
prova dell’impiego del personale per altre incombenze sociali, per un lasso
temporale triennale che escludeva la sussistenza di un danno causalmente
riferibile alla ritenuta responsabilità.
Avverso questa decisione ricorre per cassazione la Isdam s.r.l. affidando le
sue ragioni a quattro motivi.
Resiste con controricorso la regione Calabria.
Il pubblico ministero ha formulato conclusioni scritte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa
applicazione dell’art. 12, comma 2, della legge regionale Calabria 11 agosto
2010 n. 23, e dell’art. 100, cod. proc. civ., poiché la corte di appello avrebbe
errato nel ritenere legittimata alla riassunzione processuale la regione, in
quanto all’atto di costituzione dell’amministrazione in parola, del 19 luglio
2011, era già in vigore la norma di legge regionale citata che, nel disciplinare
la restituzione dei fondi dall’Ardis alla regione, disponeva l’erogazione di parte
di quelli all’Università cui erano state trasferite le funzioni coinvolte, previa
adozione degli atti necessari a formalizzare l’impegno dell’ateneo a subentrare
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elettroniche in relazione alla fornitura in discussione, ritenuto fonte di

sostanzialmente e processualmente al contenzioso relativo. E con delibera della
giunta regionale 24 gennaio 2011 n. 27, pubblicata sul bollettino ufficiale della
regione del 1° marzo 2011, era stata data attuazione alla menzionata
disposizione legislativa, con conseguente subentro nella legittimazione in
questione, diverso da quello della regione.
Con il secondo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa

2007, dell’art. 12, disp. att. cod. proc. civ., e degli artt. 81 e 100, cod. proc.
civ., poiché la corte di appello avrebbe errato nel ritenere sussistente la
legittimazione della regione atteso che, come eccepito in appello, la deroga
transitoria al trasferimento delle funzioni dall’Agenzia alle Università, di cui in
parte narrativa, non avrebbe potuto essere disposta da una convenzione ma
solo da un atto avente forza normativa primaria o secondaria. Erano così stati
violati gli artt. 110 e 111, cod. proc. civ., poiché la regione non era successore
dell’Ardis e non poteva far valere i diritti già spettanti ad essa.
Con il terzo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa
applicazione degli artt. 2697, cod. civ., 115, 112, 342, 345, cod. proc. civ.,
poiché la corte di appello aveva posto a base dell’accoglimento del gravame sui
danni risarcibili un’errata valutazione del materiale probatorio, dato che le
trascritte indicazioni del consulente tecnico di ufficio nominato in primo grado
avevano segnalato che gli acquisti delle apparecchiature informatiche era stato
«influenzato in misura rilevante dalla possibilità di dare seguito agli obblighi
derivanti dall’aggiudicazione dell’appalto», e non erano state oggetto di
contestazione. Sicché il punto non poteva essere oggetto di rivalutazione e
nuova pronuncia, men che meno con il generico motivo di appello che faceva
solo e inammissibilmente riferimento, al riguardo, alla «documentazione agli
atti al fascicolo di primo grado». La corte, cioè, avrebbe dovuto ritenere che la
ripartizione dei compiti tra le imprese ATI in funzione dell’aggiudicazione era
rilevante solo ai fini interni senza poterla valorizzare, in carenza di specifico
motivo di gravame, come invece aveva fatto, nel senso di escludere che
l’impresa attrice avesse subìto un danno derivante da tale acquisto.
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applicazione dell’art. 11, comma 3, della legge regionale Calabria n. 9 del

Con il quarto e ultimo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa
applicazione degli artt. 2697 e 1227, cod. civ., poiché la corte di appello
avrebbe dovuto ritenere, dall’esame delle risultanze istruttorie, che le unità
lavorative erano state assunte in ragione dell’aggiudicazione, senza entrare in
contraddizione con l’affermata correlazione con l’appalto di almeno una di esse,
quella di Giuliana Calatifimi, il cui costo non era stato reso anch’esso oggetto

all’art. 1227, cod. civ., essa non era stata mai sollevata dalla controparte, e
avrebbe comunque potuto portare a ridurre il danno ma non ad escluderlo.

2. I primi due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per
connessione, sono inammissibili.
Va premesso che la successione nel diritto controverso non determina
una questione di legittimazione attiva o di legitimatio ad processum, ma una
questione di merito, attinente alla titolarità del diritto, da esaminare con la
decisione sulla fondatezza della domanda, e non anticipatamente in funzione
preclusiva degli atti d’impulso volti a riattivare il processo interrotto; pertanto,
il giudice deve dare seguito all’istanza di riassunzione proposta da chi si
afferma successore a titolo particolare nel diritto della parte

processuale

estinta, impregiudicato l’accertamento dell’effettiva spettanza

del diritto

medesimo all’esito della valutazione della prova dell’allegata

successione

(Cass., 18/07/2017, n. 18775).
Ciò posto, come pure rilevato dal pubblico ministero,
ratio decidendi espressa

impugnata, sul punto, un’autonoma

non risulta
dalla corte

territoriale (della cui fondatezza, pertanto, non è più dato discutere in questa
sede) nei termini della impossibilità di disapplicare l’atto amministrativo
costituito dalla convenzione che assegnava alla regione il carico del
contenzioso pendente dell’Agenzia, in una controversia che vedeva coinvolta la
stessa pubblica amministrazione.
Come noto, quando la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni,
distinte e autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente
sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa censura di una di esse
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di risarcimento senza alcuna motivazione. Quanto poi all’eccezione di cui

rende inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione relativa alle altre,
la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata,
in nessun caso potrebbe produrre l’annullamento della sentenza (Cass.,
18/04/2017, n. 9752).
Il terzo motivo è manifestamente infondato. Infatti, il principio di non
contestazione opera rispetto alle allegazioni della controparte (arg., da ultimo,

dalla consulenza tecnica di ufficio, sicché non può dirsi violato neppure il
vincolo alla specifica formulazione dei motivi di appello pacificamente riferibili
al danno risarcibile, così da devolvere alla conseguente pronuncia la
rivalutazione del materiale probatorio comprensivo della suddetta consulenza.
Senza che si possa individuare alcuna inammissibile emersione di una
questione nuova in quella sede. Al pari di quanto deve pertanto dirsi in ordine
alla ritenuta rilevanza della ripartizione dei compiti tra le imprese dell’ATI
vagliata e probatoriamente ricostruita dalla corte territoriale quale presupposto
dell’infondatezza della pretesa di danni.
La parte, come ritenuto anche dal pubblico ministero, mira con tale
motivo a ottenere un’inammissibile rilettura del materiale probatorio
concernente la riferibilità dei costi da risarcire.
Il quarto motivo di ricorso è parimenti inammissibile.
Si tratta anche in tal caso della surrettizia richiesta di revisione della
valutazione delle prove.
Inoltre la parte sovrappone, anche qui inestricabilmente quanto
inammissibilmente (Cass., 14/09/2016, n. 18021, Cass., 20/09/2013, n.
21611), altro motivo attinente alla motivazione ritenuta assente quanto alla
dipendente Calatifimi, la cui assunzione è indicata, nella sentenza gravata
(pag. 21), come ipoteticamente correlabile agli impegni di cui
all’aggiudicazione.
In realtà, la corte reggina ha motivato al riguardo adducendo varie
rationes decidendi, e in specie quella per cui si trattava di rapporti suscettibili
di recesso e, comunque, fatti propri dall’impresa per impieghi ultronei
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ex Cass., 22/09/2017, n. 22055) ma non a valutazioni come quelle evincibili

all’aggiudicazione, per un lasso temporale che mostrava come le correlative
prestazioni non fossero state subite sicché non potevano integrare un danno.
Tale valutazione delle risultanze istruttorie, che si traduce nell’esclusione del
nesso causale in senso proprio con gli oneri economici in parola così da poterli
leggere come pregiudizi – questione quindi attinente alla cognizione officiosa
del giudice – non è stata oggetto di censura che ne colga il suddetto segno, se

processuale, non suscettibile di riesame in questa sede.
Quanto, in particolare, alla pretesa contraddizione della sentenza nel
ritenere leso l’affidamento della parte nella stipula del contratto e poi escludere
il nesso con l’assunzione del personale a quella asseritamente correlabile, va
detto che essa si rivela insussistente anche prima facie, visto che altro è la
lesione dell’affidamento, altro tema è la determinazione di un concreto
pregiudizio a quello nello specifico conseguente. Ma, più in generale, tale
deduzione esprime una pretesa contraddittorietà della motivazione qui non
deducibile.
Nella fattispecie, infatti, si applica la riformulazione dell’art. 360, primo
comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che dev’essere
interpretata come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di
legittimità sulla motivazione, sicché in cassazione è denunciabile solo
l’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge
costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione
in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere
dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella
“mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella
“motivazione apparente”; nel “contrasto irriducibile tra affermazioni
inconciliabili”, ossia in manifeste e irresolubili contraddizioni, nonché nella
“motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile”; esclusa qualunque
rilevanza di semplici insufficienze o contraddittorietà, al di fuori delle quali il
vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto
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non attraverso una rivisitazione del significato da attribuire all’incarto

storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai
fini di una diversa soluzione della controversia. (Cass., Sez. U., 07/04/2014, n.
8053; Cass., 12/10/2017, n. 23940).
3. Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle

euro 200,000 per esborsi, oltre al 15% di spese forfettarie, oltre accessori
legali.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la
Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello
dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma il giorno 18 dicembre 2017.

spese processuali del resistente liquidate in complessivi euro 4.100,00 oltre a

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