Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3699 del 15/02/2011

Cassazione civile sez. II, 15/02/2011, (ud. 24/09/2010, dep. 15/02/2011), n.3699

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25306-2006 proposto da:

T.G.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato BLAGA VINCENZO;

– ricorrente –

contro

ESATRI SPA in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo

studio dell’avvocato NAPOLITANI SIMONA, che lo rappresenta e difende

unicamente agli avvocati BERTOLOTTI MARIA, SPINOSO ANTONINO;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI in persona del Sindaco pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2080/2005 del GIUDICE DI PACE di MONZA,

depositata il 24/10/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/09/2010 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 18 febbraio 2005 veniva notificata a T.G.C. cartella esattoriale relativa a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada. Il T. vi si opponeva l’8 marzo 2005 deducendo, davanti al giudice di pace di Monza, la omessa notifica “della contravvenzione”; la nullità nella cartella per omissione della data di notifica del verbale; la mancanza nella cartella della data dell’infrazione e della norma violata.

Resistevano il concessionario per la riscossione e il comune di Sesto San Giovanni. Il giudice di pace adito, in data 24 ottobre 2005, respingeva l’opposizione, rilevando, quanto alla notifica del verbale, che il comune aveva documentato l’avvenuta notifica, eseguita per compiuta giacenza del plico.

In ordine alle carenze della cartella, rilevava che la mancanza della data non costituiva motivo di nullità della cartella, la quale conteneva tutti gli elementi sufficienti alla identificazione dell’origine.

L’opponente ha proposto ricorso per cassazione notificato il 7/8 settembre 2006. Ha resistito Esatri spa. Il comune è rimasto intimato.

Attivato procedimento in camera di consiglio, il PG concludeva per l’inammissibilità del ricorso. Chiamata all’udienza del 26 ottobre 2009, la causa veniva rimessa a pubblica udienza. Esatri spa ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c., il concessionario per la riscossione ha rilevato che l’opposizione proposta sarebbe inammissibile, nella parte qualificabile come opposizione agli atti esecutivi, perchè non sarebbe stato rispettato il termine di decadenza di cinque giorni, a quel tempo vigente, previsto dall’art. 617 c.p.c..

Il rilievo è fondato.

L’unico motivo di ricorso attiene alla mancanza del contenuto essenziale della cartella esattoriale e dunque a profili che dovevano essere oggetto di opposizione agli atti esecutivi.

Al tempo in cui l’atto fu notificato (18 febbraio 2005), il termine fissato dall’art. 617 c.p.c. era di cinque giorni, poichè è stato elevato a venti giorni soltanto dalla L. n. 51 del 2006, di conversione del D.L. n. 273 del 2005.

L’opposizione doveva essere proposta entro il 23 febbraio e fu invece depositata l’8 marzo di quell’anno.

Il termine perentorio di cinque giorni dalla notifica della cartella è previsto a pena di inammissibilità dell’opposizione, il cui vizio, se non riscontrato dal giudice di merito, deve essere rilevato, in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3 (Cass. 27019/08; 11338/10).

Non è vincolante per la Corte l’orientamento, tendenzialmente contrario alla rilevabilità d’ufficio in sede di legittimità, che si ricava da S.U. 24883/08, atteso che la questione ivi esaminata era quella di giurisdizione, che presenta aspetti peculiari.

S.U. 26019/08 ha infatti precisato che il potere di controllo delle nullità (non sanabili o non sanate), è esercitabile in sede di legittimità, mediante proposizione della questione per la prima volta in tale sede, ovvero mediante il rilievo officioso da parte della Corte di cassazione, allorchè si tratti di ipotesi riconducibili a carenza assoluta di “potestas iudicandi” – come il difetto di legitimatio ad causam o dei presupposti dell’azione, la decadenza sostanziale dall’azione per il decorso di termini previsti dalla legge, la carenza di domanda amministrativa di prestazione previdenziale, od il divieto di frazionamento delle domande, in materia di previdenza ed assistenza sociale (per il quale la legge prevede la declaratoria di improcedibilità in ogni stato e grado del procedimento). In tal caso il rilievo in sede di legittimià va ritenuto compatibile con il sistema delineato dall’art. 111 Cost.: in tutte queste ipotesi, infatti, si prescinde da un vizio di individuazione del giudice, poichè si tratta non già di provvedimenti emanati da un giudice privo di competenza giurisdizionale, bensì di atti che nessun giudice avrebbe potuto pronunciare, difettando i presupposti o le condizioni per il giudizio.

Nella specie il decorso del sopraindicato termine di cinque giorni cagionava pertanto l’inammissibilità dell’opposizione, rilevabile in sede di legittimità.

Segue da quanto esposto che la Corte deve pronunciare sul ricorso rilevando che l’originaria opposizione era inammissibile, in quanto proposta ai sensi dell’art. 617 c.p.c., in violazione del termine di decadenza fissato dal codice di rito. Va disposta la condanna di parte soccombente alla refusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo in favore della sola controricorrente costituita.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul ricorso, dichiara inammissibile l’opposizione originaria. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controparte costituita delle spese di lite, liquidate in Euro 500 per onorari e 200 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile tenuta il 24 settembre 2010 e riconvocatasi il 25 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2011

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