Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3699 del 14/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 14/02/2020, (ud. 12/09/2019, dep. 14/02/2020), n.3699

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27037 – 2018 R.G. proposto da:

G.L. – c.f. (OMISSIS) – in qualità di procuratore generale

di G.G. (fu Gi.) – c.f. (OMISSIS) – elettivamente

domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Salerno, alla

via Posidonia, n. 161/5, presso lo studio dell’avvocato Luigi Di

Muro che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in

calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

GI.GI. (fu V.) – c.f, (OMISSIS) – elettivamente

domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Salerno, alla

via Nizza, n. 134, presso lo studio dell’avvocato Nicola Belsito che

lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del

controricorso.

– controricorrente –

avverso la sentenza della corte d’appello di Salerno n. 681/2018,

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 settembre

2019 dal consigliere Dott. Luigi Abete.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con atto del 25.10.1999 Gi.Gi. (fu V.) citava a comparire dinanzi al tribunale di Salerno, sezione distaccata di Amalfi, G.G. (fu Gi.).

Esponeva che egli attore e prima ancora i suoi danti causa avevano posseduto per oltre un ventennio, animo domini, una porzione di terreno di circa 44 mq. intestata al convenuto in località (OMISSIS).

Chiedeva accertarsi e dichiararsi l’intervenuto acquisto da parte sua per usucapione della piena proprietà della suddetta porzione di terreno.

1.1. Si costituiva G.L., in qualità di procuratore generale di G.G. (fu Gi.).

Instava per il rigetto dell’avversa domanda; in via riconvenzionale chiedeva condannarsi l’attore al risarcimento dei danni.

1.2. Assunta la prova per testimoni, l’adito tribunale con sentenza n. 38/2010 rigettava le domande hic et inde esperite.

2. Proponeva appello Gi.Gi. (fu V.).

Resisteva G.L., in qualità di procuratore generale di G.G. (fu Gi.); proponeva appello incidentale.

Con sentenza n. 681/2018 la corte d’appello di Salerno accoglieva il gravame esperito da Gi.Gi. (fu V.) e, per l’effetto, dichiarava l’avvenuto acquisto per usucapione da parte dell’appellante principale della porzione di terreno di circa 44 mq. in località (OMISSIS) (in catasto al (OMISSIS)); rigettava il gravame incidentale esperito da G.L., in qualità di procuratore generale di G.G. (fu Gi.); condannava parte appellata alle spese del doppio grado.

2.1. Evidenziava la corte che, contrariamente all’assunto del tribunale, con la scrittura privata del 9.3.1983 G.V., dante causa del principale appellante, si era impegnato unicamente a demolire un piccolo vano in muratura costruito a distanza illegale dalla limitrofa proprietà; che dunque nessun attitudine ad interrompere il corso dell’usucapione ovvero a fornir riscontro dell’assenza dell’animus possidendi alla scrittura era correlabile, viepiù giacchè nel corpo della scrittura G.V. si era dichiarato proprietario della porzione contesa.

Evidenziava altresì che le risultanze documentali e le dichiarazioni rese dai testimoni inducevano a ritenere che l’appellante principale aveva dato piena prova degli elementi tutti atti a fondare il dedotto acquisto a titolo originario della porzione di terreno controversa.

3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso G.L., in qualità di procuratore generale di G.G. (fu Gi.); ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese.

Gi.Gi. (fu V.) ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese del giudizio di legittimità.

4. Il relatore ha formulato proposta di manifesta infondatezza del ricorso ex art. 375 c.p.c., n. 5); il presidente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Parimenti ha depositato memoria il controricorrente.

5. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1158 c.c..

Deduce che la corte di merito non ha dato conto, in maniera congrua, della sussistenza della continuità del possesso e dell’animus possidendi.

6. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.

Deduce che la corte distrettuale ha motivato in maniera disorganica ed incoerente; che è generico il riferimento agli esiti della prova per testimoni.

7. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113 c.p.c.

Deduce che la corte territoriale ha omesso di pronunciarsi sull’istanza di nomina di un c.t.u. formulata in sede di precisazione delle conclusioni.

8. Il primo ed il secondo motivo di ricorso sono strettamente connessi. Entrambi i motivi difatti si qualificano, a rigore, in rapporto alla previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Occorre tener conto, da un lato, che con i mezzi di impugnazione de quibus agitur il ricorrente sostanzialmente censura il giudizio “di fatto” cui la corte di Salerno ha atteso (“nella specie non si ravvisa il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa”: così ricorso, pag. 5; “si evince la (…) carenza nel complesso della presente sentenza del procedimento logico che ha indotto il giudice d’appello a riformare la sentenza del Tribunale”: così ricorso, pag. 6).

Occorre tener conto, dall’altro, che è propriamente la previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054).

9. Su tale scorta ambedue i motivi sono inammissibili.

Ben vero gli asseriti vizi veicolati dagli addotti motivi sono da vagliare in rapporto della novella formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e nel segno della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte.

In quest’ottica si osserva quanto segue.

Per un verso è da escludere recisamente che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” – tra le quali non è annoverabile il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – destinate ad acquisire significato alla stregua della pronuncia delle sezioni unite testè menzionata, possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui la corte salernitana ha ancorato il suo dictum.

In particolare, con riferimento al paradigma della motivazione “apparente” – che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico – giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) – la corte campana ha – siccome si è premesso – compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo (la corte ha inoltre specificato che le “affermazioni del teste Gi.Gi. implicitamente confermano quanto esposto dall’attore – appellante nella parte in cui dichiara che la baracca fu realizzata da G.V. e che il figlio, odierno attore – appellante, chiuse l’area con una catena anche se poi fu rimossa e che ha visto parcheggiare i veicoli appartenenti al sig. Gi.Gi. e a suo padre V.”: così sentenza d’appello, pag. 4).

Per altro verso la corte d’appello ha sicuramente disaminato il fatto storico dalle parti discusso, a carattere decisivo, connotante la res litigiosa, ovvero il fatto del possesso esclusivo, pubblico, pacifico, ininterrotto ed ultraventennale dell’originario attore e dei suoi danti causa.

10. Ulteriormente si rappresenta quanto segue.

10.1. I ricorrenti censurano l’asserita distorta ed erronea valutazione delle risultanze di causa (“si rileva un difetto ulteriore di continuità del possesso risultante dalla produzione documentale”: così ricorso, pag. 5; “nella sentenza impugnata non si rileva il necessario riscontro probatorio dato dalle singole dichiarazioni dei testi”: così ricorso, pag. 6).

E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4 – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153).

10.2. Nel vigore del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – al di là dell’ipotesi del “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, insussistente nel caso de quo – non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non potendo neppure ritenersi che il vizio di contraddittoria motivazione sopravviva come ipotesi di nullità della sentenza ai sensi del n. 4 dello stesso art. 360 c.p.c. (cfr. Cass. (ord.) 6.7.2015, n. 13928).

10.3. La violazione dell’art. 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892).

10.4. La violazione dell’art. 116 c.p.c., norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892).

11. In conclusione il primo ed il secondo motivo di ricorso sono inammissibili perchè propriamente fuoriescono dalla “griglia” delle ragioni di censura che a norma del novello disposto dell’art. 360 c.p.c. fondano il diritto soggettivo alla sollecitazione di questo Giudice della legittimità.

12. Il terzo motivo di ricorso è parimenti inammissibile.

E’ sufficiente evidenziare che la consulenza tecnica d’ufficio è mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria) sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell’ausiliario giudiziario e la motivazione dell’eventuale diniego può anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato effettuata dal suddetto giudice (cfr. Cass. 5.7.2007, n. 15219).

Non è configurabile quindi il denunciato vizio di omissione di pronuncia.

13. In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso il ricorrente va condannato a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.

14. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del citato D.P.R., art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente, G.L., in qualità di procuratore generale di G.G. (fu Gi.), a rimborsare al controricorrente, G.G. (fu V.), le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del citato D.P.R., art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2020

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