Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3699 del 13/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/02/2017, (ud. 12/01/2017, dep.13/02/2017),  n. 3699

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3855/2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AURELIANA 2,

presso lo studio dell’avvocato VINCENZO SANTORO, rappresentato e

difeso dall’avvocato ROBERTO MARIA PLATI, giusta procura in calce al

ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 32/13/2012, emessa il 2/04/2012, della

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il

11/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA

IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di R.A. (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna n. 32/13/2013, depositata in data 11/06/2012, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria ad istanza del contribuente (esercente la professione di geometra) di rimborso dell’IRAP versata dal 1999 al 2004 – è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso del contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere il gravame del contribuente, hanno sostenuto che il contribuente aveva dimostrato l’assenza del requisito dell’autonoma organizzazione, stante il modesto valore dei beni strumentali, non eccedenti il minimo indispensabile occorrente per l’esercizio della professione (un veicolo “per raggiungere al meglio luoghi impervi”, un sistema di archiviazione e redazione informatica dei progetti e di archiviazione dei documenti, uno studio professionale), e dei compensi a collaboratori occasionali esterni.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 his c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti. Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

IN DIRITTO

1. La ricorrente lamenta, con due motivi, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 e art. 2697 c.c., nonchè l’insufficiente motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5 (vecchia formulazione, essendo stata pubblicata la decisione impugnata nel giugno 2012), con riguardo al profilo della ritenuta assenza di un’autonoma organizzazione, malgrado il ricorso, non occasionale, a collaboratori esterni, per prestazioni direttamente afferenti l’attività professionale, a prescindere dall’entità dei compensi ad essi erogati.

2. Preliminarmente è infondata l’eccezione di tardività del ricorso per cassazione, ex art. 327 c.p.c. (termine semestrale, stante l’instaurazione dei giudizio di primo grado successivamente all’entrata in vigore della Novella di cui alla L. n. 69 del 2009), essendo stato il ricorso per cassazione consegnato all’ufficiale postale, per la notifica, nel termine ultimo del 28/01/2013 (lunedì), attesa la scadenza del termine il sabato 26/01/2013 (considerati anche i 46 gg. di sospensione dei termini processuali), equiparato, ex art. 155 c.p.c., a giorno festivo, trattandosi di giudizio instaurato successivamente al marzo 2006 (cfr. Cass. 15636/2009; Cass. 6212/2010; Cass. 7841/2011).

3. Tanto premesso, le due censure, da trattare unitariamente in quanto connesse, sono infondate.

Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. n. 9451/2016) ha affermato il seguente principio di diritto: “Con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente; a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.

In ordine all’incidenza delle spese per beni strumentali, occorre verificare se si tratti o meno di beni eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività professionale in assenza di organizzazione.

Con riguardo specifico all’impiego non occasionale di lavoro altrui, costituente una delle possibili condizioni che configurano l’esistenza di un’autonoma organizzazione, questa Corte (Cass. 23761/2010; Cass. 22674/2014) ha già affermato che è soggetto ad Irap il professionista che, per prestazioni afferenti l’esercizio della propria attività, eroga elevati compensi a terzi, restando indifferente il mezzo giuridico utilizzato e, cioè, il ricorso a lavoratori dipendenti, a una società di servizi o un’associazione professionale.

Nella specie, la C.T.R. afferma che l’autonoma organizzazione deve escludersi, tenuto conto, tra l’altro, delle occasionali e modeste spese per compensi a terzi e la ricorrente, oltre a dedurre che l’utilizzo di collaboratori esterni implicherebbe comunque un’autonoma organizzazione, a prescindere dall’entità dei compensi corrisposti, non offre elementi idonei a superare l’accertamento in fatto, operato dai giudici di merito, in ordine alla natura del tutto occasionale dei suddetti compensi.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Atteso che sul thema decidendum oggetto della lite vi è stato intervento recente delle Sezioni Unite di questa Corte, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali del presente giudizio di legittimità. Non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo unificato da parte della ricorrente, poichè il disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, non si applica all’Agenzia delle Entrate (Cass. SSUU 9938/2014).

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2017

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