Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3699 del 07/02/2022

Cassazione civile sez. II, 07/02/2022, (ud. 10/11/2021, dep. 07/02/2022), n.3699

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11483/2016 proposto da:

L.R., L.F., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA LUCREZIO CARO, 62, presso lo studio dell’avvocato SEBASTIANO

RIBALDO, rappresentati e difesi dagli avvocati ALBERTA FIORETTI,

ANTONINO D’ALESSANDRIA;

– ricorrenti –

contro

M.F., L.C., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

DELLA CONSULTA 50, presso lo studio dell’avvocato LUCA DI RAIMONDO,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato RINALDO

PANCERA;

– controricorrenti –

B.D., BA.FR., BA.LU., BA.AU.,

BA.FI., BA.DO., BA.RI., BA.ES.,

BA.FA., BO.CL., BA.CL., BA.RO.,

BA.RO.GI.,

MO.LU., BE.FR., BE.ST.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 140/2016 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 18/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO;

letta la memoria del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa Luisa De

Renzi, che ha concluso chiedendo la cassazione senza rinvio della

sentenza impugnata.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

I fatti di causa, quali emergono dalla stessa sentenza impugnata, sono i seguenti.

A) Z.A., coniugato in seconde nozze con Ba.Te., è comproprietario, insieme al coniuge, di un fabbricato in (OMISSIS). Muore intestato nell’anno (OMISSIS) e lascia il coniuge Ba.Te. e la figlia Z.D.. Ba.Te. muore a sua volta intestata nell’anno (OMISSIS) in assenza di coniuge e di prole.

B) Nel (OMISSIS) muore Z.D. e lascia i tre figli L.C., L.F. e L.R..

C) L.C., insieme al coniuge M.F., chiama in giudizio dinanzi al Tribunale di Brescia L.F. e L.R., oltre ai chiamati alla successione della comproprietaria dell’immobile Ba.Te.. Gli attori chiedono accertarsi l’usucapione in loro favore del fabbricato già appartenuto a Z.A. e Ba.Te.. A sostegno della pretesa deducono che i potenziali comproprietari, in forza dei titoli successori, avevano mantenuto un atteggiamento di mera inerzia, non contestando il possesso esclusivo degli attori.

D) Si costituiscono L.F. e L.R. e resistono alla domanda. Per quanto rileva in questa fase, esse deducono che la madre Z.D. aveva accettato l’eredità del genitore, diversamente dai chiamati all’eredità della Ba., il cui diritto si era pertanto prescritto. Secondo le convenute, in conseguenza della prescrizione del diritto di accettare l’eredità della Ba., la loro madre Z.D. aveva acquistato la proprietà dell’intero immobile.

E) Il giudice di primo grado accerta che i chiamati alla successione della Ba. non avevano accettato l’eredità di lei nel termine di prescrizione. Il medesimo giudice accerta invece che Z.D. aveva accettato l’eredità del padre. Sulla base di tale considerazione rigetta la domanda di usucapione, riscontrando il difetto dei requisiti del possesso utile per l’usucapione nei confronti del comproprietario.

F) La Corte d’appello, nel riformare la sentenza, rileva, fra l’altro, che “quanto alla successione di Z.A. e Ba.Te., nessuno avendo accettato l’eredità ed essendo prescritto il termine decennale per l’accettazione dell’eredità, l’accertamento della prescrizione andava dichiarato nei confronti di tutti gli eredi, non solo di quelli di Ba.Te.. Pertanto, non si può sostenere che Z.D. sia stata erede ed abbia in tale sua qualità goduto del bene, ed una volta deceduta lo abbia trasmesso per successione a tutti i tre figli”.

Ciò posto, la Corte d’appello, riconoscendo il possesso dell’immobile ultraventennale degli attori, ha accolto la domanda di usucapione.

Per la cassazione della sentenza L.R. e L.F. hanno proposto ricorso, affidato a due motivi. Con il primo denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 1158 e 1803 c.c., dolendosi del riconoscimento, in capo alle controparti, del possesso utile per l’usucapione; con il secondo denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 476,480 e 1935 c.c., censurando al decisione nella parte in cui ha ritenuto prescritto il diritto della loro dante causa Z.D. di accettare l’eredità del genitore.

Con ordinanza del 30 giugno 2011 la Corte di Cassazione ha rinviato la causa in pubblica udienza, sottoponendo alle parti una questione rilevabile d’ufficio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Come già rilevato nell’ordinanza interlocutoria, nell’eccezione di prescrizione del diritto di accettare l’eredità di Ba.Te., originariamente sollevata dalle convenute, attuali ricorrenti, si annida un possibile equivoco, che non è stato colto dai giudici di merito. In particolare, non è stato considerato che della prescrizione del diritto dei chiamati alla successione all’eredità della Ba., Z.D. si sarebbe potuta al limite avvantaggiare solo nei limiti della quota dell’immobile compresa nell’eredità del primo defunto, non anche per la quota originariamente appartenente alla Ba., essendo D. estranea alla successione del coniuge in seconde nozze del genitore. Essendo la Ba. deceduta dopo il coniuge Z., ed essendo chiamata ab intestato all’eredità di lui insieme alla figlia del defunto Z.D. in ragione di un mezzo ciascuno (art. 581 c.c.), nell’esame della stessa eccezione, occorreva distinguere e tenere separati due diversi piani. Da un lato, il diritto del coniuge Ba. di accettare l’eredità del marito; dall’altro, una volta deceduta la Ba., il diritto dei chiamati alla sua successione, fra i quali non era annoverata Z.D., di accettare l’eredità di lei.

In relazione al primo dei due diritti, sempre in linea astratta e teorica, si deve proporre una distinzione ulteriore:

a) ipotizzando che la Ba. fosse deceduta senza avere accettato l’eredità del marito e che, a loro volta, il diritto di accettazione, trasmesso ex art. 479 c.c., non fosse stato esercitato dagli eredi di lei, si sarebbe potuto sostenere che l’intera quota di un mezzo dell’immobile, compresa nell’eredità dello Z., sarebbe stata acquistata da D. ai sensi dell’art. 522 c.c.; mentre non si sarebbe potuto sostenere che anche l’altro mezzo, originariamente di proprietà della Ba., fosse andato a beneficio di D.. Piuttosto la prescrizione del diritto di accettare l’eredità, nei confronti dei chiamati alla successione della Ba., avrebbe comportato l’acquisto dell’eredità da parte dello Stato ex art. 586 c.c., non “l’accrescimento” a beneficio dell’erede del comproprietario;

b) ipotizzando invece che la Ba. avesse accettato l’eredità del coniuge, l’immobile sarebbe divenuto per un quarto di proprietà di D. e per gli altri tre quarti, per effetto del cumulo fra la quota originaria di proprietà di un mezzo con la quota di un quarto acquistata per la successione del coniuge, di proprietà della Ba.. Alla morte della Ba. l’immobile sarebbe stato acquistato dai suoi eredi e, in assenza di successibili ex lege, si sarebbe dovuto riconoscere l’acquisto dello Stato. E’ chiaro che nessun vantaggio, in questa ipotesi, sarebbe derivato per D. dalla prescrizione del diritto di accettazione dei chiamati all’eredità della Ba..

2. Risulta dalle su esposte considerazioni che il Tribunale, una volta riconosciuta la prescrizione del diritto di accettazione dei chiamati all’eredità della Ba., avrebbe dovuto porsi il problema della integrità del contraddittorio in ordine alla quota dell’immobile di spettanza della stessa Ba.: un mezzo o tre quarti secondo l’una o l’altra delle ipotesi sopra considerate. Vale la regola che “una persona sia morta senza eredi, solo perché i chiamati non abbiano accettato l’eredità. Tale situazione dà luogo alla giacenza dell’eredità e il curatore dell’eredità giacente è legittimato passivamente nei riguardi di tutte le azioni proponibili contro l’erede. Se tutti i chiamati rinunciano all’eredità e non vi siano altri successibili, l’eredità è devoluta di diritto, senza bisogno di accettazione, allo Stato, il quale non può rinunciarvi” (Cass. n. 1754/1968).

Consegue da quanto sopra che la Corte d’appello avrebbe dovuto accorgersi che, già dal primo grado, in conseguenza dell’accertata prescrizione del diritto di accettazione da parte dei chiamati all’eredità Z., occorreva disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dello Stato, salvo verificare la misura dell’acquisto sulla base di quanto sopra precisato. La Corte d’appello, pertanto, investita con l’impugnazione da parte di coloro che rivendicavano l’acquisto per usucapione del bene già comune ai due coniugi, non avrebbe potuto decidere nel merito, ma avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice per l’integrazione del contraddittorio. Infatti, il giudizio avrebbe dovuto svolgersi, già dal primo grado, anche nei confronti di un soggetto diverso rispetto a coloro che lo promossero e furono convenuti in giudizio.

Il difetto è certamente rilevabile per la prima volta in questa sede: l’omissione risulta con ogni evidenza dalla stessa pronuncia impugnata, dovendosi nello stesso tempo escludere che sulla questione si sia formato il giudicato (Cass. n. 26388/2008; n. 3024/2012).

3. Nelle memoria i ricorrenti sostengono che l’acquisto del bene, in ipotesi avvenuto in capo allo Stato, non impedisce che il medesimo possa essere acquistato dai privati per usucapione.

L’obiezione non coglie nel segno. Non si tratta, nella specie, di riconoscere o negare la possibilità dell’acquisto in ordine a un bene acquistato dallo Stato a titolo di erede, ma di stabilire contro chi vada esercitata la pretesa. Cass. n. 1549 del 2010, richiamata dai ricorrenti nella memoria – nell’ammettere che “nel caso di beni immobili acquistati dallo Stato, ex art. 586 c.c., a titolo di eredità, la mancata conoscenza da parte dell’Amministrazione dell’intervenuto acquisto non impedisce, ai sensi dell’art. 1163 c.c., nel testo (applicabile ratione temporis anteriore alla modifica di cui alla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 260, il decorso del termine utile per l’usucapione del diritto da parte del terzo, dovendo escludersi in tal caso la natura clandestina del possesso continuato per venti anni ed esercitato pubblicamente e pacificamente” – non fornisce argomento per sostenere che la domanda potrebbe essere proposta nei confronti dei chiamati originari, i quali hanno lasciato decorrere il termine di prescrizione del diritto di accettazione, e non contro lo Stato. D’altronde, in quel caso esaminato dalla Suprema corte, risoltosi positivamente per chi accampava l’usucapione, la domanda fu proposta dal privato contro il Ministero delle Finanze, soccombente nel merito e in sede di legittimità.

4. In conclusione, risultando integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l’integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c., comma 1, resta viziato l’intero processo. Si impone, pertanto, in questa sede di giudizio di cassazione, il rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell’art. 383 c.p.c., comma 3 (Cass. n. 4665/2021; n. 23315/2020).

Il giudice di rinvio, da identificarsi nel Tribunale di Brescia in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa al Tribunale di Brescia in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2022

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA