Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3698 del 15/02/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 3698 Anno 2018
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: PORRECA PAOLO

CC

ORDINANZA

sul ricorso 24426-2014 proposto da:
FUNARO LAURA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
R GRAIOLI LANTE 5, presso lo studio dell’avvocato
MARCO BENVENUTI, rappresentata e difesa dall’avvocato
GIUSEPPE ANTONIO BELLANCA giusta procura speciale in
calce al ricorso;
– ricorrente
contro

CATTELINO PIETRO, CATTELINO MAURO, domiciliati ex
lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato
GIUSEPPE DEL SORBO giusta procura speciale in calce
al controricorso;

1

Data pubblicazione: 15/02/2018

- controricorrenti nonchè contro

ALLEANZA TORO SPA ;
– intimata –

avverso la sentenza n. 633/2014 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 18/12/2017 dal Consigliere Dott. PAOLO
PORRECA;

2

di TORINO, depositata il 28/03/2014;

FATTI DI CAUSA
Laura Funaro conveniva in giudizio la Toro Assicurazioni s.p.a., Mauro
Cattelino e Pietro Cattelino, esponendo di essere stata coinvolta in un incidente
mentre era alla guida della sua autovettura urtata frontalmente da quella di
proprietà del secondo convenuto e condotta dal terzo. Chiedeva il ristoro dei
danni.

le Assicurazioni Toro, controdeducendo che l’attrice aveva invaso l’opposta
semicarreggiata, mentre il conducente Cattelino aveva tentato di evitare il
sinistro sterzando.
Il tribunale di Torino rigettava la domanda ritenendo l’incidente di
responsabilità esclusiva della Funaro, basandosi sulle prove orali e sul rapporto
dei carabinieri intervenuti in loco, osservando, in particolare, che l’invasione
della semicarreggiata doveva evincersi dalla mancanza di segni di frenata di
ambedue i veicoli, dal rinvenimento di entrambi i mezzi nella corsia dell’attrice
e dall’inverosimiglianza della tesi sostenuta dalla Funaro secondo cui le
automobili sarebbero state spostate prima dell’intervento della polizia
giudiziaria.
La Corte di appello, pronunciando sul gravame proposto dalla Funaro, lo
rigettava ribadendo che non vi erano i presupposti per l’applicabilità della
presunzione ex art. 2054, secondo comma, cod. civ., in particolare alla luce
delle risultanze rappresentate dal verbale dei carabinieri, che escludevano
segni di frenate o di liquidi o anomalie sulla strada, e dall’istruttoria orale, che
contraddiceva l’ipotesi di uno spostamento dei mezzi invece rinvenuti, muso
contro muso, entrambi nella corsia della Funaro. Sicché doveva concludersi che
l’attrice aveva invaso l’opposta corsia, come lei stessa non aveva escluso fosse
potuto accadere, rendendo impossibile al Cattelino evitare l’impatto e
risultando esclusiva responsabile dell’evento.
Avverso questa decisione ricorre per cassazione Laura Funaro affidando le
sue ragioni a un unico motivo.
Resistono con controricorso Mauro e Pietro Cattelino.
3

Si costituivano in giudizio Mauro e Pietro Cattelino e, con separata difesa,

Non ha svolto difese la Toro Assicurazioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L Con l’unico motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa
applicazione dell’art. 2054, secondo comma, cod. civ., poiché la corte di
appello avrebbe errato nell’escludere l’operatività della presunzione basandosi
sul rapporto dei carabinieri, posto che nell’atto si ricostruiva la dinamica

fosse stato riscontro di ciò nell’istruttoria orale. Le dichiarazioni dell’attrice, che
aveva ipotizzato di ricordare un suo sorpasso di un piccolo veicolo, erano
inattendibili posto che la stessa era stata trasportata in ospedale a mezzo di
elicottero, e ricoverata in rianimazione fino all’uscita dal corna. I testi non
avevano confermato la prova piena dell’esclusiva responsabilità della Funaro, e
non avevano potuto escludere che i mezzi fossero stati spostati prima
dell’arrivo dei militari, mentre l’escussione della moglie del conducente era
viziata perché incapace a deporre e, comunque, inattendibile. Non era dato
sapere a quale velocità andasse il veicolo antagonista, mentre le condizioni
della via e, in particolare, l’assenza di tracce di frenata, non erano elementi
idonei a escludere la mancata applicazione della presunzione, anche perché era
risultata la presenza di analoghi segni dieci metri prima, dovendo lì presumersi
che fosse diversamente avvenuto l’impatto. Non era stato dato alcun valore
alla perizia di parte che, anche alla luce della conformazione stradale quale
ricostruibile in base alle complessive deposizioni attendibili, aveva indicato:
l’inverosimiglianza della posizione finale del mezzo del Cattelino perfettamente
parallela alla via e con due ruote sul ciglio della stessa; l’incompatibilità della
tipologia dei danni rilevati con la dinamica affermata; la maggiore
verosimiglianza dell’individuazione di un differente punto d’urto tenuto conto
che era in realtà risultato, altrove, un rilascio di liquidi riferibile ai mezzi
coinvolti. In questo quadro istruttorio la mancata ammissione della consulenza
tecnica d’ufficio cinematica avrebbe avvalorato l’errore nell’esclusione della
presunzione.
2. Il motivo è manifestamente inammissibile.
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dell’invasione di semicarreggiata come meramente presuntiva, senza che poi vi

Il giudicante di appello ha fatto corretta applicazione della norma oggetto
di censura, posto che ha affermato la sussistenza della piena prova
dell’esclusiva responsabilità della Funaro. Né risulta ipotizzabile una erronea
sussunzione della fattispecie concreta nello schema normativo, atteso che (a
pag. 9, terzultimo capoverso) la corte territoriale ha anche rilevato
l’impossibilità, per il Cattelino, di evitare l’impatto, avendo egli fatto tutto il

strette dimensioni della carreggiata (una sola corsia per parte) curvilinea e
contornata da ammassi di erbe, cespugli, piante e, più avanti, da una casa, e
del fatto che … [l’auto della Funaro] usciva da una curva non a vista per il
conducente» antagonista. Con conseguente verifica della condotta di
quest’ultimo in modo escludente ogni margine per l’applicazione della
presunzione in parola.
A ben vedere, parte ricorrente mira a una rilettura dell’incarto
processuale, chiedendo a questa corte una differente valutazione delle
risultanze probatorie, pur premettendo di non sollevare neppure una censura ai
sensi dell’art. 360, primo comma n. 5, cod. proc. civ. (pagg. 14 e 15 del
ricorso). Norma, quest’ultima, peraltro applicabile nella versione novellata
dall’art. 54 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, che dev’essere interpretata come riduzione al “minimo
costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Sicché in
cassazione è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuti in
violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente
all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della
sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.
Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto
materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”; nel “contrasto irriducibile
tra affermazioni inconciliabili”, ossia in manifeste e irresolubili contraddizioni,
nonché nella “motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile”;
esclusa qualunque rilevanza di semplici insufficienze o contraddittorietà, al di
fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso
5

«possibile accostando per quanto utile tutto a destra, in considerazione delle

esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che
appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia. (Cass.,
Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Cass., 12/10/2017, n. 23940).
Anche in questa diversa prospettiva è evidente che il motivo di ricorso
avrebbe ecceduto il perimetro della norma applicabile.
È appena il caso di rilevare che le questioni riferite alla pretesa incapacità

non specificatamente censurate e nuove come già rilevato dalla corte di appello
(a pag. 8 del ricorso, penultimo capoverso).
3. Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla
rifusione delle spese processuali dei resistenti costituiti liquidate in complessivi
euro 2.300,00, oltre a euro 200,000 per esborsi, oltre al 15% di spese
forfettarie, oltre accessori legali.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la
Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello
dovuto per il ricorso.
Il collegio ha deliberato la motivazione semplificata.
Così deciso in Roma il giorno 18 dicembre 2017.

del teste coniuge del conducente Cattelino risultano inammissibili in quanto

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