Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3698 del 15/02/2011

Cassazione civile sez. II, 15/02/2011, (ud. 24/09/2010, dep. 15/02/2011), n.3698

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – rel. Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21583-2006 proposto da:

T.F., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato DE ZIO DI MYRA ITALO;

– ricorrenti –

e contro

COMUNE DI VALENZANO in persona del Sindaco pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 116/2006 del GIUDICE DI PACE di BARI,

depositata il 09/01/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/09/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI SETTIMO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il G.d.P. di Bari, con sentenza del 9 gennaio 2006, ha rigettato l’opposizione proposta da T.F. per l’annullamento del verbale di contestazione per infrazione all’art. 146 C.d.S., comma 3 redatto nei suoi confronti dalla Polizia Municipale del Comune di Valenzano, notificatole il (OMISSIS).

La T. ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 16 maggio 2006, riproponendo alcune delle questioni già prospettate al G.d.P. ed altre nuove.

Il Comune non ha svolto attività difensiva.

Avviata la trattazione del ricorso con il rito camerale e, successivamente, rimessa alla pubblica udienza, si sono espresse dalla Procura Generale opinioni alterne, delle quali il Collegio ritiene di condividere quella con la quale il 28.1.09 è stata motivata la richiesta di rigetto del ricorso.

Questo, va preliminarmente rilevato, è privo d’un’ esposizione in fatto conforme alla prescrizione dell’art. 366 c.p.c., n. 3 per il quale, nella particolare ipotesi delle vertenze in tema di sanzioni amministrative, onde procedere al sindacato sulla pronunzia di merito resa L. n. 689 del 1981, ex art. 23, comma 1 è, infatti, indispensabile al giudice di legittimità conoscere esattamente – e, per costante giurisprudenza, alla sola lettura del ricorso – quali fossero state la violazione contestata e le specifiche contestazioni mosse al verbale con l’atto d’opposizione ed in qual modo il giudice di questa si fosse pronunziato su ciascuna di esse, dacchè è in relazione a siffatto svolgimento della dialettica processuale in ordine al thema disputandum devoluto al giudice dell’opposizione che la pronunzia di quest’ultimo può, poi, con .la necessaria cognizione di causa ed in riferimento ai motivi d’impugnazione mossi con il ricorso, essere valutata in sede di legittimità.

Ancora, esso, che pure si articola in una pluralità d’argomenti attinenti a questioni diverse anche ripresi in più parti dell’esposizione, manca della specifica formulazione, per ciascun d’essi, d’una rubrica nella quale sia puntualmente indicata la norma violata od erroneamente applicata dal giudice a quo, il che si riverbera nell’inidoneità del motivo, dacchè il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 3 dev’esser dedotto non solo mediante la puntuale indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, come questa Corte ha ripetutamente evidenziato, mediante “specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti” intese a motivatamente dimostrare in qual modo non qualsiasi affermazione ma determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità e/o dalla prevalente dottrina; quindi, ai fini dell’ammissibilità del motivo di ricorso dedotto ai sensi della disposizione in esame, risulta inidoneamente formulata – come nel motivo di ricorso che ne occupa – la critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito, nel decidere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata dal ricorrente non mediante puntuali contestazioni delle soluzioni stesse nell’ambito d’una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate, bensì mediante la mera contrapposizione d’argomentazioni rispondenti alla soggettiva opinione del ricorrente a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata.

Per tali ragioni il ricorso già potrebbe essere dichiarato inammissibile, ma per l’ipotesi che si volesse ritenere comunque svolta, nella farraginosa esposizione, una serie di censure apprezzabili, devesi rilevare come siano del tutto infondate le censure valutabili, mentre altre doglianze risultano nuove e, quindi, non valutabili, anche indipendentemente dalla loro infondatezza.

A cominciare da quella con la quale la ricorrente si duole che il giudice a quo, pur avendo dichiarato contumace la P.A. opposta, avrebbe non di meno illegittimamente preso in considerazione la documentazione relativa al caso fatta pervenire dalla medesima P.A., A prescindere, infatti, dalla validità o meno della decisione sulla contumacia, ormai passata comunque in giudicato per mancata impugnazione da parte della P.A. interessata, la giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, ripetutamente evidenziato come, nel giudizio d’opposizione a sanzione amministrativa, il termine di.

dieci giorni prima dell’udienza di comparizione, fissato dalla L. n. 689 del 1981 all’art. 23, comma 2, per il deposito da parte dell’Amministrazione dei documenti relativi all’infrazione ed alla sua contestazione, non abbia natura perentoria, mancando, nella norma, comminatoria alcuna in tal senso; come, pertanto, l’inosservanza della norma stessa, che per la specialità della disciplina preclude l’applicabilità dell’ordinaria disciplina dettata dal c.p.c. per il giudizio innanzi al GdP, non implichi decadenze, a prescindere dalla costituzione in giudizio di detta autorità, nè precluda a quest’ultima la facoltà di costituirsi e di depositare poi ogni altro documento ritenuto opportuno per spiegare le proprie difese, nè, comunque, ed è questo il punto essenziale, dispensi il giudice dal dovere, di cui all’art. 116 c.p.c., di compiere una valutazione completa di detti documenti, ponendoli a sostegno dell’accertamento relativo alla violazione commessa, senza che venga perciò in considerazione il disposto dell’art. 87 disp. att. c.p.c., che contempla la diversa ipotesi di documenti offerti in comunicazione alle parti dopo la costituzione regolandone le modalità, nè, in fine, faccia venir meno la presunzione di veridicità dei fatti attestati dai verbalizzanti come avvenuti in loro presenza (e pluribus, Cass. 28.2.08 n. 5379, 16.6.06 n. 13975, 5.7.06 n. 15324, 11.11.04 n. 21491).

Parimenti infondata la tesi per cui il giudice a quo avrebbe erroneamente ritenuto non necessaria la contestazione immediata.

Nel caso, quale quello di specie, di attraversamento d’incrocio con semaforo indicante luce rossa, per il combinato disposto delle lettere “b” ed “f” dell’art. 201 C.d.S., comma 1 bis l’accertamento dell’infrazione a mezzo d’apparecchiatura elettronica di rilevamento automatico costituisce espressa ipotesi di deroga al principio generale dell’obbligo di contestazione immediata all’unica condizione che l’apparecchiatura stessa sia debitamente omologata.

Il giudice a quo ha accertato che l’apparecchiatura utilizzata nella circostanza in discussione era regolarmente omologata per il funzionamento automatico, id est anche in assenza di agenti, ed è appena il caso di ricordare che l’omologazione attiene al modello e non alla singola apparecchiatura e che nè il codice della strada nè il relativo regolamento di esecuzione prevedono che il verbale d’accertamento dell’infrazione debba contenere, a pena di nullità, l’attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l’uso, giacchè l’efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica delle infrazioni perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall’opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, senza che possa farsi leva, in senso contrario, su considerazioni di tipo meramente congetturale, connesse all’idoneità della mancanza di revisione o manutenzione periodica dell’attrezzatura a pregiudicarne l’efficacia (Cass. 5.7.06 n. 15324, 16.5.05 n. 10212, 10.1.05 n. 287).

Nè rileva l’argomento difensivo per cui le apparecchiature in questione dovrebbero essere sottoposte a taratura periodica, dacchè non solo, come correttamente rilevato dal giudice a quo, nella specie non trattasi di apparecchiatura di misurazione tale da comportare l’accertamento di valori variabili ma d’apparecchiatura destinata ad accertare mediante gli scatti fotografici un unico fatto obiettivo quale l’attraversamento con il semaforo segnalante luce rossa, ma, soprattutto, questa Corte ha avuto ripetute occasioni d’evidenziare che nessuna norma dell’ordinamento prevede l’obbligo di taratura periodica delle apparecchiature elettroniche di rilevamento delle infrazioni stradali e che tale mancata previsione non determina lesione di diritti costituzionalmente garantiti (Cass. 24.4.10 n. 9846, 15.12.08 n. 29333, 19.11.07 n. 23978).

Le altre questioni lumeggiate in ricorso non hanno formato oggetto di trattazione nel giudizio di merito, secondo quanto risulta dall’esame delle componenti essenziali dell’impugnata sentenza – esposizione del fatto; motivi dell’opposizione riportati all’inizio della trattazione; motivazione – contro la quale non è stata formulata specifica censura ex art. 112 c.p.c. per omesso esame delle stesse, pertanto non possono essere neppure prese in considerazione; in proposito questa Corte ha, infatti, avuto ripetutamente occasione d’evidenziare come i motivi del ricorso per cassazione debbano investire, a pena d’inammissibilità, statuizioni e questioni che abbiano qià formato oggetto di gravame e che siano, dunque, già comprese nel thema decidendum del giudizio di merito quale fissato dalle domande e dalle eccezioni delle parti, mentre non è consentita, a parte le questioni rilevabili anche d’ufficio, la prospettazione di questioni che modifichino la precedente impostazione difensiva ponendo a fondamento delle une o delle altre titoli diversi da quelli fatti valere nella fase di merito o questioni di diritto fondate su elementi di fatto nuovi o diversi da quelli dedotti in detta fase.

Ed, in particolare, le doglianze circa la gestione delle apparecchiature da parte di privati e la sistematica omissione della contestazione immediata, a parte la peculiarità delle questioni, fondata solo a determinate condizioni l’una (cfr. Cass. 30.1.08 n. 2202 e l’ampia motivazione di Cass. 9.9.08 n. 22816 con richiami) ed infondata l’altra (per il già evidenziato disposto dell’art. 201 bis lettere “b” ed “f”), non risultano aver formato oggetto d’accertamenti istruttori, cui doveva provvedere l’opponente, nel giudizio di merito.

Il ricorso va, dunque, rigettato.

Parte intimata non avendo svolto attività difensiva, la ricorrente evita le conseguenze della soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE respinge il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 24 settembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2011

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