Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3698 del 14/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 14/02/2020, (ud. 12/09/2019, dep. 14/02/2020), n.3698

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24615/2018 R.G. proposto da:

Z.G. – c.f. (OMISSIS) – rappresentato e difeso in virtù

di procura speciale a margine del ricorso dall’avvocato Francesco

Copponi ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Ignazio

Guidi, n. 75, presso lo studio dell’avvocato Massimo Rizzo.

– ricorrente –

contro

B.M. – c.f. (OMISSIS) –

GR.AN. – c.f. (OMISSIS) –

P.E. – c.f. (OMISSIS) –

G.L.E. – c.f. (OMISSIS) –

CI.AN. – c.f. (OMISSIS) –

F.F. – c.f. (OMISSIS) –

C.L. – c.f. (OMISSIS) –

GR.DA. – c.f. GRSDNL71A06H501C –

rappresentati e difesi in virtù di procura speciale in calce al

controricorso dall’avvocato Fabio Pierdominici ed elettivamente

domiciliati in Roma, alla via Crescenzio, n. 42, presso lo studio

dell’avvocato Claudia Cozzi.

– controricorrenti –

e

BA.AS. – c.f. (OMISSIS) –

L.S. – c.f. (OMISSIS) –

– intimati –

avverso la sentenza della corte d’appello di Ancona n. 1625/2016,

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 settembre

2019 dal consigliere Dott. Luigi Abete.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con atto notificato il 28.3.2002 B.M., Gr.An., P.E., G.L.E., Ci.An., F.F., C.L., G.D., Ba.As. e L.S. citavano a comparire dinanzi al tribunale di Camerino Z.G., titolare dell’omonima impresa edile.

Esponevano che l’edificio, in Camerino, di cui erano condomini, edificato dall’impresa del convenuto, aveva manifestato fenomeni di infiltrazione di umidità e gravi difetti al tetto.

Chiedevano che il convenuto fosse condannato a corrispondere le somme necessarie per l’eliminazione dei vizi.

1.1. Resisteva Z.G..

Eccepiva, tra l’altro, il proprio difetto di legittimazione passiva, siccome l’appalto era stato dalla cooperativa dante causa degli attori stipulato con la ” Z. Costruzioni di Z.F. e C.” s.a.s. e la medesima accomandita aveva eseguito i lavori.

1.2. Espletata la c.t.u., l’adito tribunale con sentenza n. 216/2010 accoglieva la domanda e condannava il convenuto a pagare agli attori la somma di Euro 25.107,36, oltre i.v.a. e spese di lite.

2. Proponeva appello Z.G..

Resistevano gli originari attori.

2.1. Con sentenza n. 1625/2016 la corte d’appello di Ancona rigettava il gravame e condannava l’appellante alle spese del grado.

Opinava – tra l’altro – la corte per la legittimazione passiva di Z.G. alla stregua del riscontro documentale che il primo giudice correttamente aveva qualificato in guisa di confessione stragiudiziale.

3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso Z.G.; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese.

B.M., Gr.An., P.E., G.L.E., Ci.An., F.F., C.L. e G.D. hanno depositato controricorso; hanno chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese del giudizio di legittimità.

Ba.As. e L.S. non hanno svolto difese.

4. Il relatore ha formulato proposta di manifesta infondatezza del ricorso ex art. 375 c.p.c., n. 5); il presidente ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, ha fissato l’adunanza in camera die consiglio.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Del pari hanno depositato memoria i controricorrenti.

5. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2730,2733 e 2735 c.c.; la nullità della sentenza.

Deduce, per un verso, che è stata allegata documentazione da cui si desume che appaltatrice è senza dubbio alcuno la ” Z. Costruzioni di Z.F. e C.” s.a.s.

Deduce, per altro verso, che la dichiarazione di cui alla scrittura in data 24.11.1997, intercorsa tra egli ricorrente e la condomina P.E., contrariamente all’assunto del tribunale e della corte di merito, non può essere qualificata come confessione stragiudiziale, “perchè in essa non venivano indicate le situazioni di fatto che potessero giustificare la sussistenza del contratto di appalto” (così ricorso, pag. 12).

Deduce segnatamente che giammai avrebbe potuto dichiarare di essere stato l’appaltatore, giacchè tale affermazione non sarebbe stata corrispondente al vero; che la scrittura del 24.11.1997 esprime unicamente la sua volontà di sostituirsi al figlio F., amministratore dell’accomandita appaltatrice, ai fini dell’esecuzione di lavori di scarsissima entità; che dunque la scrittura va qualificata in guisa di espromissione.

6. Il ricorso è destituito di fondamento e va respinto.

7. Si premette che il motivo di ricorso concerne, evidentemente, non già la legittimazione passiva ma la titolarità passiva dell’obbligazione (cfr. Cass. 23.5.2012, n. 8175, secondo cui non attiene alla “legitimatio ad causam”, ma al merito della lite, la questione relativa alla titolarità, attiva o passiva, del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, risolvendosi nell’accertamento di una situazione di fatto favorevole all’accoglimento o al rigetto della pretesa azionata; tale questione (a differenza della “legitimatio ad causam”, che è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio) è affidata alla disponibilità delle parti).

8. Si premette altresì che l’indagine volta a stabilire se una dichiarazione della parte costituisca o meno confessione – e, cioè, ammissione di fatti sfavorevoli al dichiarante e favorevoli all’altra parte – si risolve in un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità se fondato su di una motivazione immune da vizi logici (cfr. Cass. 4.4.2003, n. 5330; Cass. sez. lav. 12.6.1985, n. 3524, secondo cui non è soggetta a sindacato di legittimità – purchè immune da vizi logici – l’interpretazione, fatta dal giudice del merito, del carattere confessori delle dichiarazioni rese dalle parti).

9. Su tali premesse si osserva che, con l’esperito mezzo di impugnazione, il ricorrente innegabilmente censura il giudizio di “fatto” cui la corte distrettuale ha atteso ai fini dell’operata qualificazione della dichiarazione di cui alla scrittura datata 24.11.1997 (“è stata riconosciuta come confessione una errata e generica frase incidentale, contenuta in un contesto totalmente al di fuori dell’originario contratto di appalto”: così ricorso, pag. 11; “la Corte territoriale non ha verificato la sussistenza dell’animus confidenti”: così ricorso, pag. 12 (e memoria del ricorrente, pag. 4); “in quella scrittura figurava anche Z.F., amministratore della società appaltatrice (…), al quale la P. versò l’importo dei lavori indicati”: così ricorso, pag. 12).

Cosicchè lo spiegato motivo è da vagliare nel solco della previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ed allla luce dell’insegnamento n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte.

10. In questi termini l’iter motivazionale che sorregge il dictum del secondo giudice risulta, da un lato, in toto ineccepibile, dall’altro, assolutamente congruo e esaustivo.

10.1. E’ da escludere, da un canto, che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla stregua della summenzionata pronuncia delle sezioni unite – e tra le quali non è annoverabile il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – possa scorgersi in relazione alle motivazioni cui la corte territoriale ha, in parte qua, ancorato il suo dictum (la corte di Ancona ha specificato che costituisce confessione stragiudiziale resa ad una delle parti in lite, ovvero ad P.E., la dichiarazione di Z.G. di cui alla scrittura del 24.11.1997, “poichè vertente su un fatto (l’impresa appaltatrice dei lavori è l’impresa individuale di Z.G.) e non (…) su qualificazioni di carattere giuridico”: così sentenza d’appello, pag. 3).

Al contempo la corte di Ancona non ha omesso la disamina del thema della qualificazione della scrittura de qua.

10.2. E’ da rimarcare, d’altro canto (in relazione al profilo della correttezza giuridica dell’impugnata statuizione), che ai sensi dell’art. 2735 c.c. la confessione stragiudiziale fatta alla parte ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale e dunque, ai sensi dell’art. 2733 c.c., comma 2, forma piena prova contro colui che l’ha fatta.

A nulla rileva quindi addurre che “la valutazione in diritto operata dalla Corte di Appello di Ancona confligge con i documenti prodotti dalla difesa del ricorrente” (così ricorso, pag. 10); che “tale affermazione non corrispondeva al vero, come si evince dai documenti sopra richiamati” (così ricorso, pag. 13); che “i documenti in atti dimostrano inequivocabilmente l’erroneità dell’inciso” (così ricorso, pag. 15).

10.3. In pari tempo la possibilità di “invalidare la dichiarazione, per inveridicità del suo contenuto, dovuta all’erronea rappresentazione e percezione dell’inciso, dovuta all’omonimia” (così memoria del ricorrente, pag. 4), riconducibile all’astratta prefigurazione dell’art. 2732 c.c., è rimasta del tutto estranea alla vicenda litigiosa de qua ed al suo sviluppo.

11. In dipendenza del rigetto del ricorso il ricorrente va condannato a rimborsare ai controricorrenti le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.

Ba.As. e L.S. non hanno svolto difese. Nessuna statuizione nei loro confronti va perciò assunta in ordine alle spese.

12. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del citato D.P.R., art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente, Z.G., a rimborsare ai controricorrenti le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del citto D.P.R., art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2020

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