Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3698 del 13/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/02/2017, (ud. 12/01/2017, dep.13/02/2017),  n. 3698

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 975/2013 proposto da:

P.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUDOVISI 35,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO LAURO, rappresentato e difeso

dall’avvocato PAOLO PICCOLO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 252/6/2011, emessa il 21/11/2011 della

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il

29/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA

IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

P.R. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che si costituisce al solo fine di partecipare all’udienza di discussione), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 252/06/2011, depositata in data 29/11/2011, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria ad istanza del contribuente (esercente, oltre l’attività di docente universitario, la libera professione di amministratore, sindaco e consulente aziendale) di rimborso dell’IRAP versata dal luglio 2004 al novembre 2005 – è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere il gravame dell’Agenzia delle Entrate, hanno sostenuto che il contribuente svolgeva l’attività con autonoma organizzazione, avvalendosi “di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per quantità e valore con l’ausilio di terzi”.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti. Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

IN DIRITTO

1. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, la nullità della sentenza, sia ex art. 360 c.p.c., n. 5, sia in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e art. 111 Cost., per mancanza/insufficienza della motivazione o motivazione apparente, in relazione alla ritenuta sussistenza dell’autonoma organizzazione. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia poi la violazione o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, in ordine al medesimo profilo, avendo la C.T.R. ritenuto autonomamente organizzata l’attività professionale, malgrado il mancato ausilio di dipendenti o collaboratori non occasionali, l’esiguo valore delle quote di ammortamento di beni strumentali; in rapporto al volume di redditi dichiarati, e la tipologia dei compensi erogati a terzi (“professionisti evidentemente estranei alla sua attività”) per prestazioni occasionali di servizi.

2. Preliminarmente, deve rilevarsi che non è fondata l’ultima doglianza, riguardante il rigetto (implicito) dell’eccezione di giudicato esterno, in quanto, come già ritenuto da questa Corte (Cass. 22941/2013; Cass. 1337/2014; Cass. 6953/2015), va esclusa l’efficacia esterna di un giudicato relativo ad un periodo di imposta IRAP in una controversia riguardante un’altra annualità, non potendo la sentenza, che risolva una situazione fattuale in uno specifico periodo d’imposta, estendere i suoi effetti automaticamente ad altro, ancorchè siano coinvolti tratti storici comuni, potendo gli elementi costitutivi dell’imposta (nella specie, la sussistenza di un’autonoma organizzazione) variare ogni anno (cfr. anche Cass. 4832/2015),.

3. La seconda censura è fondata, con assorbimento della prima.

Deve rilevarsi che le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 9451/16) hanno specificato che il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

In ordine all’incidenza delle spese per beni strumentali, occorre poi verificare se si tratti o meno di beni eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività professionale in assenza di organizzazione. Come affermato di recente da questa Corte (Cass. 547/2016), “anche una spesa consistente riferita all’acquisto di un macchinario indispensabile per l’esercizio della professione può rilevarsi inidonea a significare l’esistenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione, tutte le volte in cui il capitale a tal fine investito non valga a rappresentare fattore aggiuntivo o moltiplicativo del valore rappresentato dalla mera attività intellettuale del professionista ma risulti ad essa asservito ai fini dell’acquisto di attrezzatura connaturata e indispensabile all’esercizio dell’attività medesima e come tale inidoneo ad assumere rilievo, quale fattore produttivo di reddito, distinguibile da quello rappresentato dalla stessa attività intellettuale c/o dalla professionalità del lavoratore autonomo”. Nella specie, la CTR ha affermato che, stante la pacifica assenza di dipendenti o collaboratori, risultavano “beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per quantità e valore” e compensi a terzi, ma nulla si dice sulla natura e tipologia di tali elementi, che, ove vagliati nel dettaglio (deducendo il ricorrente di avere documentato il valore irrisorio delle quote di ammortamento dei beni strumentali e la mera occasionalità dell’ausilio di terzi professionisti, per prestazioni estranee alla propria attività professionale, con compensi, in ogni caso, modesti), potrebbero essere rilevanti ai fini della sussistenza o meno di un’autonoma organizzazione dell’attività professionale.

La sentenza impugnata non risuta quindi conforme ai principi di diritto affermati da questa Corte Suprema e, da ultimo, dalle Sezioni Unite.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del secondo motivo del ricorso, respinto il terzo ed assorbito il secondo, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, respinto il terzo ed assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla C.T.R. del Lazio.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2017

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