Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3697 del 17/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 17/02/2010, (ud. 23/12/2009, dep. 17/02/2010), n.3697

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22632-2006 proposto da:

R.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARBERINI 3,

presso lo studio dell’avvocato PARLATO GUIDO, che lo rappresenta e

difende, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE,in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA in

persona del Direttore pro tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

li rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4048/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 18/08/2005 r.g.n. 9537/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/12/2009 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI NUBILA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE IGNAZIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato in data 16.10.2002, R.L. impugnava dinanzi al Tribunale di Napoli, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, il licenziamento intimatogli il 7.6.2001, deducendo che il provvedimento era tardivo e ingiustificato.

Il Tribunale respingeva la domanda attrice.

Proponeva appello l’attore e la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza di primo grado.

Questa in sintesi la motivazione della sentenza di appello:

– in data 8.6.2000 l’Agenzia suddetta riceveva notizia del provvedimento di rinvio a giudizio del R., talchè il 19.6.2000 disponeva la sospensione cautelare del dipendente;

– peraltro, con sentenza in data 5.6.2000, passata in giudicato il 2.11.2000, veniva pronunciata l’estinzione del reato per prescrizione;

– l’Amministrazione riattivava il procedimento disciplinare entro i 180 giorni previsti dall’art. 25 del CCNL e, all’esito, intimava il licenziamento;

– i fatti pregressi apprezzati dall’Amministrazione erano costituiti dal rinvenimento, presso l’abitazione del R. e presso gli uffici della ditta Co.Ri. sas gestita dalla di lui moglie, di documentazione prelevata dall’Ufficio Iva, cui era addetto il R., ed in particolare fogli in bianco con vidimazione e timbro dell’ufficio, richieste di dichiarazioni integrative, scatole di modelli Iva;

– in sostanza, il R. aveva adibito la propria abitazione ad una sorta di “succursale” dell’Ufficio Iva;

– l’Amministrazione riteneva che in tutto ciò si configurava una grave violazione dei doveri di ufficio, con lesione del nesso fiduciario, a sensi dell’art. 23 del detto CCNL;

– Il R. eccepisce anche in appello l’irregolarità formale del procedimento e la carenza di attività istruttoria autonoma da parte dell’Amministrazione;

– nella specie, le parti stipulanti il contratto collettivo hanno predeterminato il concetto di immediatezza della contestazione onde garantire il principio di parità di trattamento;

– tale contrattazione espressamente prevede la sospensione del procedimento in caso di pendenza di procedimento penale, procedimento del quale l’Amministrazione ha avuto notizia in data 8.6.2000, ha iniziato e sospeso la procedura disciplinare per riattivarla una volta estinto il processo penale;

– in precedenza, all’Amministrazione era stato comunicato il decreto di perquisizione del 26.10.1992, mentre nessuna risposta è stata data alle richieste di notizie circa lo stato del procedimento penale;

– l’allontanamento cautelare del R. dall’ufficio e le reiterate richieste rivolte all’autorità giudiziaria procedente dimostrano come l’Amministrazione non sia rimasta inerte e non abbia mai rinunciato ad avvalersi della potestà disciplinare;

– per contro, il R. ha preferito avvalersi del decorso del tempo per giungere ad ottenere la prescrizione del reato e non ha mai chiarito il possesso di documentazione dell’ufficio presso la propria abitazione, possesso connesso all’attività espletata dalla moglie in favore di imprenditori;

– in definitiva, il licenziamento risulta giustificato e tempestivo.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione R.L., deducendo tre motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Campania.

Il ricorrente ha presentato memoria integrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il ricorrente premette che il decreto di perquisizione risale al 27.10.1992; il 22.5.1993 egli è stato trasferito all’Ufficio Bollo e Demanio; il 2.11.1996 è stato distaccato presso l’Ufficio Atti Pubblici di Napoli; In data 19.6.2000, dopo un procedimento “interno” del quale esso R. non ha avuto conoscenza, è stato sospeso e quindi, a distanza di otto anni dai fatti, è stato sottoposto a procedimento disciplinare. Pur essendo stato prosciolto dalle imputazioni di cui agli artt. 323 e 477 c.p. per prescrizione, egli è stato licenziato.

Con il primo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, del D.P.R. n. 3 del 1957, art. 84, del D.Lgs. n. 165 del 2001, del CCNL 15.12.1995, nonchè vizio di motivazione: il licenziamento è stato “concepito in applicazione della normativa di cui al D.Lgs. n. 29 del 1993 e del CCNL 30.5.1995”,ma i fatti contestati risalgono al 1992, onde è stata applicata una normativa non applicabile “ratione temporis”.

4. Con il secondo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 2106 c.c., della L. n. 300 del 1970 e del CCNL citato: il licenziamento è stato intimato a nove anni di distanza dai fatti, fatti dei quali il datore di lavoro era certamente a conoscenza.

5. Con il terzo motivo del ricorso, il ricorrente deduce vizio di motivazione, dato che alla base del provvedimento sta solo il procedimento penale e non si è avuta una autonoma valutazione dei fatti da parte dell’Amministrazione.

6. Il ricorso è infondato . L’errata citazione di fonti normative non inficia la legittimità del provvedimento, una volta acclarato che la motivazione del medesimo fa riferimento ad un fatto storicamente accertato, il quale ha comportato l’apertura del procedimento penale, il rinvio a giudizio ed infine la declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione. Stanti le regole stabilite dalla contrattazione collettiva in caso di emergenza di fatti-reato, rettamente l’Amministrazione ha atteso l’esito delle indagini e del processo, destinando il dipendente ad altre mansioni; avuta notizia in via ufficiale del rinvio a giudizio, ha provveduto alla sospensione cautelare; all’esito del processo penale, ha proceduto a nuova valutazione dei fatti ascritti al lavoratore ed ha proceduto al licenziamento. In tale contesto, in cui la norma collettiva impone la sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di procedimento penale, non è ad ipotizzarsi una violazione del principio di immediatezza della contestazione, posto che le parti collettive hanno dettato una apposita disciplina, la quale può risolversi nella necessità di attendere l’esito del procedimento penale prima di riattivare l’azione disciplinare. Torna applicabile nel caso di specie il principio di relativa immediatezza della contestazione e dell’adozione del provvedimento, posto che è proprio la normativa di garanzia a tutela del dipendente che impone una attesa prima di adottare il provvedimento disciplinare.

7. Dalla motivazione della sentenza di appello, articolata ed immune da contraddizioni e vizi logici, risulta la scansione temporale:

inizio delle indagini e destinazione del lavoratore ad altri compiti;

rinvio a giudizio previo esercizio dell’azione penale e sospensione cautelativa; esito del giudizio e riattivazione del procedimento disciplinare.

8. Quanto all’adeguatezza della sanzione espulsiva, il giudice di merito ne accerta la proporzionalità in relazione alla gravità dei fatti contestati: avere cioè portato presso l’abitazione, la quale coincideva con la sede della ditta CORI, documentazione appartenente all’ufficio, dimodochè la casa del R. era divenuta una succursale dell’Ufficio Iva”, come si esprime la sentenza di merito, a pro dei clienti della moglie.

9. Il ricorso per Cassazione si risolve quindi in una censura in fatto alla sentenza impugnata, la quale ha accertato la tempestività e la giustificatezza del licenziamento con motivazione adeguata, immune da vizi logici o da contraddizioni, talchè essa si sottrae ad ogni possibilità di riesame e di censura in sede di legittimità.

10. Il ricorso deve, per i suesposti motivi, essere rigettato. Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente R.L. a rifondere all’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Campania, le spese del grado, che liquida in Euro 10,00 oltre Euro duemila/00 per onorari, più spese generali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2010

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