Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3697 del 15/02/2011

Cassazione civile sez. III, 15/02/2011, (ud. 08/11/2010, dep. 15/02/2011), n.3697

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. LEVI Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 33025-2006 proposto da:

D.V.M. (OMISSIS), L.M.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LUDOVISI

35, presso lo studio dell’avvocato LAURO MASSIMO, rappresentati e

difesi dagli avvocati SIMONELLI NICOLA, CURCI MARIA CLELIA giusta

delega in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

L.N., D.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 158/2005 del TRIBUNALE di LATINA, SEZIONE

DISTACCATA DI GAETA, emessa il 18/06/2005, depositata il 13/10/2005

R.G.N. 244/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/11/2010 dal Consigliere Dott. GIULIO LEVI;

udito l’Avvocato SIMONELLI NICOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo che ha concluso con il rigetto del ricorso.

Fatto

Con atto di citazione regolarmente notificato D.V.M. e L.M. convenivano in giudizio davanti al Giudice di Pace di Gaeta la Compagnia Assicuratrice Levante Norditalia S.p.A. e D.L. per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito dell’incidente stradale avvenuto in (OMISSIS).

Esponevano gli attori che L.M., alla guida dell’autovettura Fiat Uno di proprietà della madre, D.V.M., nello svoltare a sinistra veniva urtato dall’autovettura Renault Clio di proprietà e condotta dal D. proveniente dalla (OMISSIS) ad elevata velocità dall’opposta direzione di marca, riportando danni al mezzo e lesioni personali.

Si costituiva la Compagnia Assicuratrice chiedendo il rigetto delle domande attrici.

Il Giudice di Pace rigettava le domande. Proponevano appello i soccombenti. Si costituiva la Levante Norditalia, oggi Carige Ass.ni S.p.A. chiedendo la conferma della sentenza.

Il Tribunale di Roma rigettava l’appello.

Ricorrono per Cassazione D.V.M. e L.M. con due motivi.

Non resistono gli intimati.

Diritto

Con il primo motivo i ricorrenti, denunciando carenza ovvero insufficienza ovvero contraddittorietà della motivazione in ordine alla dinamica del sinistro ed alla valutazione della relativa prova quali elementi decisivi del giudizio ex art. 360, comma 1, n. 5, assumono che sia la sentenza del Giudice di Pace sia quella del Tribunale appaiono fondate su di una lettura e conseguente valutazione non condivisibili della deposizione del teste F. nè appaiono congrue ed esaustive sul punto le relative motivazioni.

Con il secondo motivo i ricorrenti, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., comma 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, là dove si afferma che è vietato in appello l’ammissione di nuovi mezzi di prova, formulano il seguente quesito:

“Accerti la S.C. adita se sia conforme al dettato dell’art. 345 c.p.c., comma 2 l’ammissione e la conseguente utilizzazione da parte del G.M. del rapporto di P.S. come prova nuova in appello al di fuori delle due eccezioni previste dalla norma medesima e se sia conforme a legge la mancanza assoluta di motivazione su tale ammissione ed utilizzabilita”. Ciò premesso, è agevole rilevare che tali motivi, da esaminare congiuntamente per la stretta connessione delle rispettive censure, mirano ad ottenere in questa sede un riesame del materiale probatorio al fine di farne derivare una valutazione circa le modalità del sinistro ed il grado di colpa dei protagonisti diversa da quella, non incongrua nè illogica, compiuta dal giudice del merito.

In particolare, in tema di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l’accertamento e la graduazione della colpa, l’esistenza o l’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità se il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico, come nella specie, è certamente avvenuto.

E’ appena il caso di aggiungere che i giudici del merito hanno ricostruito la dinamica del sinistro in base alla deposizione del teste F. e che per quanto riguarda il rapporto della Polstrada si sono limitati ad osservare che lo stesso confermava tale dinamica, in ordine alla quale la succitata testimonianza è stata ritenuta sufficiente ed esaustiva.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

In mancanza di difese svolte dalla parte intimata non vi è luogo a pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione civile della Corte di Cassazione, il 8 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2011

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