Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3697 del 13/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/02/2017, (ud. 11/01/2017, dep.13/02/2017),  n. 3697

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7561-2015 proposto da:

FALLIMENTO (OMISSIS) A RL, in persona del Curatore, elettivamente

domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 22, presso lo studio

dell’avvocato GIANLUIGI MARTINO, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARIO ACCORDINO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 608/27/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di MESSINA del

20/01/2014, depositata il 25/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA

IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

Il Fallimento (OMISSIS) a r.l., in persona del Curatore p.t., propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia Sezione staccata di Messina n. 608/27/2014, depositata in data 25/02/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di una cartella di pagamento recante iscrizione a ruolo di IVA, per l’anno d’imposta 2003, a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione Mod. IVA 2004, D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 54 bis, per effetto del disconoscimento di un credito IVA, a fronte della presentazione della dichiarazione relativa all’anno precedente (2002) oltre il termine, – è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso della società contribuente in bonis.

In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere il gravame dell’Agenzia delle Entrate, hanno sostenuto, da un lato, che l’omessa (in quanto presentata oltre i termini di legge) dichiarazione annuale IVA relativa all’anno 2002 precludeva alla contribuente la possibilità di portare in detrazione nell’anno successivo (2003) il credito IVA maturato nell’anno precedente, potendo la stessa solamente chiedere il rimborso, ai sensi dl D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, e, dall’altro iato, che era legittimo il procedimento utilizzato dall’Ufficio D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 54 bis e che era tempestiva la notifica della cartella.

Il Fallimento ricorrente ha depositato, nel gennaio 2016, istanza di fissazione di udienza, inizialmente rigettata, essendo la questione relativa al disconoscimento del credito IVA in caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa pendente dinanzi alle Sezioni Unite di questa Corte.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti. Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

IN DIRITTO

1. Il Fallimento ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 30 e 55, con riferimento alla illegittimità della diretta iscrizione a ruolo a mezzo di controllo automatizzato, ex art. 54 bis citato, in luogo di un ordinario avviso di accertamento in rettifica, anche in caso di disconoscimento del credito proveniente da dichiarazione omessa.

2. La censura è infondata.

Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. 17758/2016) ha di recente affermato: “In caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, è consentita l’iscrizione a ruolo dell’imposta detratta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento, potendo il fisco operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi nonchè da atti di indagine diversi dal mero raffronto con dati ed elementi dell’anagrafe tributaria, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54-bis e 60, fatta salva, nel successivo giudizio di impugnazione della cartella, l’eventuale dimostrazione, a cura del contribuente, che la deduzione d’imposta, eseguita entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, riguardi acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili”.

Le Sezioni Unite hanno precisato che “il controllo automatizzato del dato della detrazione per pregresso credito d’imposta inserito nella dichiarazione annuale IVA non può che essere fatto in correlazione con il dato presente nell’anagrafe tributaria sulla presentazione o meno della dichiarazione annuale IVA nell’anno di maturazione del ridetto credito d’imposta ed è uno dei casi più tipici e semplici di controllo meramente formale, atteso che esso non tocca la posizione sostanziale della parte contribuente ed è scevro da profili valutativi e/o estimativi e da atti d’indagine diversi da quel mero raffronto tra la dichiarazione fiscale e l’anagrafe tributaria esplicitamente consentito dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis (conf. Cass. Sez. U, ud. 21 giugno 2016, Fall. (OMISSIS))”.

Ora, nella specie, non forma oggetto specifico di ricorso la diversa questione del riconoscimento del diritto di detrazione nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto – ovvero non controverso – che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili e di deduzione eseguita entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2017

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