Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3697 del 07/02/2022

Cassazione civile sez. II, 07/02/2022, (ud. 23/09/2021, dep. 07/02/2022), n.3697

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20667/2016 proposto da:

PENTHA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE LIBIA, 4, presso lo studio

dell’avvocato ALESSANDRO GALIENA, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIOVANNI LAZZARETTO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

e contro

F.A., T.L., TI.LO., T.R., EUROPE

PACHAGING MACHINERY S.R.L., IN LIQUIDAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1768/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 10/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/09/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

 

Fatto

PREMESSO

Che:

1. Nel 1999 F.A. e T.P., dedotto che da anni abitavano una casa di civile abitazione confinante con lo stabilimento della società Pentha s.r.l. e che di notte – quando l’area, pur industriale, era silenziosa – venivano emesse intollerabili immissioni sonore dallo stabilimento della convenuta, chiedevano che Pentha s.r.l. fosse condannata ai sensi dell’art. 844 c.c., a eliminare o attenuare le immissioni, nonché a risarcire il danno alla salute subito. Pentha s.r.l., costituendosi, osservava che l’abitazione degli attori e l’adiacente capannone erano siti in un’area produttiva per la quale del D.P.C.M. 14 novembre 1997, art. 4, esclude l’applicabilità dei valori limite delle immissioni sonore; sottolineava altresì che, in base alle norme di attuazione del piano regolatore del comune, nella zona era vietata la destinazione residenziale, salvo che per l’abitazione del personale di custodia, cosicché la vendita della casa di abitazione separatamente dal capannone industriale era da considerarsi nulla per violazione del vincolo pubblicistico di destinazione dell’area; chiedeva pertanto in via riconvenzionale che fosse dichiarata ai sensi dell’art. 1418 c.c., la nullità del contratto di compravendita in favore degli attori per violazione delle norme del piano regolatore. Nel corso del giudizio di primo grado gli attori proponevano altresì ricorso ai sensi dell’art. 700 c.p.c., ricorso rigettato per assenza di fumus boni iuris.

Il Tribunale di Vicenza, con sentenza n. 266/2009, accoglieva la domanda degli attori e ordinava a Pentha di realizzare una controparete con materiali fonoisolanti; condannava Pentha al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio; dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale diretta a fare valere la nullità del contratto di vendita tra gli attori e Europe Packaging Machinery s.r.l. (nei cui confronti era stato integrato il contraddittorio).

2. Pentha s.r.l. impugnava la decisione di primo grado, contestando anzitutto la dichiarazione di inammissibilità della domanda riconvenzionale. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza 10 luglio 2015, n. 1768, ha rigettato l’appello.

3. Avverso la pronuncia ricorre per cassazione Pentha s.r.l..

Gli intimati F.A., T.L., Ti.Lo., T.R. e Europe Packaging Machinery s.r.l. non hanno proposto difese.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

I. Il ricorso è articolato in quattro motivi.

1) Il primo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., e dell’art. 1421 c.c.”. La Corte d’appello, nel confermare la pronuncia di inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dalla ricorrente per mancanza di interesse alla sua proposizione, non ha considerato che l’interesse derivava dalla necessità di escludere l’applicabilità dell’art. 844 c.c., alla fattispecie concreta: gli attori avevano basato la loro azione giudiziaria sul contratto d’acquisto, contratto nullo in quanto in contrasto con le norme urbanistiche del comune, cosicché, una volta accertata la nullità dell’acquisto, l’azione non poteva essere proposta.

Il motivo non può essere accolto. A prescindere dall’interesse della ricorrente a proporre la domanda riconvenzionale di accertamento della nullità del contratto di vendita dell’abitazione degli originari attori, la ricorrente invoca una nullità del contratto che tale non e’. Il contratto di vendita tra Europe Packaging Machinery s.r.l. e gli attori sarebbe infatti nullo, secondo la ricorrente, perché posto in essere in violazione della prescrizione contenuta nel piano regolatore del comune che vieta la destinazione residenziale nella zona, salvo che per l’abitazione del personale di custodia. Come hanno chiarito le sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 8230/2019, “l’oggetto della compravendita è il trasferimento della proprietà della res, che in sé non è suscettibile di valutazione in termini di liceità o illiceità, attenendo l’illecito all’attività della sua produzione, e considerato che la regolarità urbanistica del bene è estranea alla causa della compravendita, tradizionalmente definita nello scambio cosa contro prezzo che ne costituisce la sua funzione economica e sociale ed altresì il suo effetto sostanziale”.

2) Il secondo motivo lamenta “violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.”: la Corte d’appello, nel confermare la pronuncia di inammissibilità della domanda riconvenzionale, avrebbe di fatto omesso di pronunciare sulla domanda stessa, così violando l’art. 112 c.p.c..

Il motivo, di non immediata lettura, non può essere accolto. La Corte d’appello, confermando la pronuncia di inammissibilità resa dal giudice di primo grado, non è certo incorsa nel vizio di omessa pronuncia, avendo ampiamente argomentato in ordine alla infondatezza del motivo di gravame che tale declaratoria contestava.

3) Il terzo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c.”: a fronte di un motivo d’appello che contestava l’assoluta mancanza di motivazione, non avendo il primo giudice spiegato l’iter logico che l’aveva portato a discostarsi dal rigetto del ricorso cautelare, la Corte d’appello avrebbe dato una “stringata motivazione” commettendo in questo modo una violazione dell’art. 132 c.p.c..

Il motivo è inammissibile. La ricorrente denuncia, infatti, non un vizio della pronuncia di appello, ma l’omessa motivazione da parte del giudice di primo grado, non considerando che di fronte a questa Corte possono essere impugnati solamente vizi della sentenza di secondo grado.

4) Il quarto motivo lamenta “violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost.”: la ricorrente con specifico motivo d’appello aveva denunciato che la pronuncia di primo grado si era limitata a recepire ampi stralci della consulenza tecnica d’ufficio e tale motivo non sarebbe stato di fatto esaminato dalla Corte d’appello.

Il motivo è inammissibile. Come riconosce la stessa ricorrente, la Corte d’appello ha esaminato il motivo ritenendo “del tutto generiche le lagnanze relative al recepimento della consulenza tecnica d’ufficio D. da parte del Tribunale”, essendosi la ricorrente limitata a richiamare la propria consulenza tecnica di parte, senza specificare in ordine a quali circostanze o fatti erano state svolte le osservazioni critiche.

II. Il ricorso va quindi rigettato.

Non vi è pronuncia sulle spese, non essendosi gli intimati difesi nel presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 23 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2022

 

 

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