Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3696 del 15/02/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 3696 Anno 2018
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: DI FLORIO ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso 23449-2014 proposto da:
PRINCIOTTA DANIELE, elettivamente domiciliato in
ROMA, LUNGOTEVERE MELLINI 24, presso lo studio
dell’avvocato GIOVANNI GIACOBBE, che lo rappresenta e
difende giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro
CARIGE ASSICURAZIONI SPA ;
– intimata avverso la sentenza n. 829/2013 della CORTE D’APPELLO
di MESSINA, depositata il 10/12/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del

18/12/2017

dal

Consigliere

Dott.

Data pubblicazione: 15/02/2018

ANTONELLA DI FLORIO;

Ritenuto che:
1. Daniele Princiotta evocò in giudizio, dinanzi al Tribunale di Barcellona
Pozzo Gotto, Mirabile Cinzia e la Carige Ass.ni Spa chiedendo il
risarcimento di tutti i danni da lui subiti a seguito del sinistro stradale
occorso il 25.6.2003 mentre era alla guida del proprio ciclomotore,
sinistro del quale riteneva esclusiva responsabile la parte convenuta.

la domanda e, ravvisato il concorso di colpa del 10% dell’attore,
condannava le parti convenute, in solido, a corrispondergli una somma
inferiore a quella da lui richiesta per i titoli vantati, disconoscendo altresì
la sussistenza del danno derivante dalla cessazione della propria attività
lavorativa di ristoratore che, secondo quanto da lui dedotto, doveva
essere ascritta alle gravi lesioni derivanti dal sinistro. Compensava,
inoltre, interamente le spese di lite.
2. Con sentenza n° 829/2013, depositata il 10.12.2013, la Corte d’Appello
di Messina, adita dal Princiotta per la riforma della predetta sentenza,
accoglieva l’appello soltanto in punto di compensazione delle spese,
respingendolo per il resto.
3. Il Princiotta ricorre per la cassazione di tale pronuncia affidandosi a tre
motivi, supportati anche da memoria ex art. 380bisl c.p.c.
Considerato che:
1. Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata sotto
due profili:1) ex art. 360 co.1 n° 3 cpc per violazione e falsa applicazione
degli artt. 2054 cod.civ e 1227 cod.civ, lamentando che la Corte
d’Appello, nel confermare la sussistenza del concorso di colpa accertato
dal Tribunale, aveva erroneamente affermato che la accertata
responsabilità del conducente del veicolo antagonista non escludeva del
tutto la sua, e che egli non aveva dimostrato di aver fatto tutto il
possibile per evitare il sinistro. Al riguardo, si duole del fatto che la Corte
aveva erroneamente applicato alla fattispecie in esame l’art. 2054 co. 1
cod.civ., dovendosi invece ritenere sussistente – vista dinamica del

3

Nella contumacia della Mirabile, il Tribunale adito accoglieva parzialmente

sinistro, consistente nella collisione fra due veicoli – l’ipotesi di cui all’art.
2054 co. 2 cod.civ.;

lamenta altresì l’omessa considerazione della

portata dell’art. 1227 cod.civ. e della ripartizione dei relativi

oneri

probatori, per la quale ha richiamato anche giurisprudenza di questa
Corte; 2) ex art. 360 n° 5 cpc, per omesso esame della sua condotta di
guida, fatto che era stato oggetto di discussione fra le parti e che doveva

dalle prove testimoniali assunte che non erano state affatto rivalutate
dalla Corte d’Appello che, sul punto, aveva reso una motivazione
apodittica.
2. Con il secondo motivo, deducendo la violazione dell’art. 360 n° 3 cpc,
lamenta la violazione degli artt. 2043, 2056 , 1223 e 1226 cod.civ. : si
duole del fatto che la Corte, nonostante la specifica censura mossa alla
pronuncia del Tribunale, aveva omesso di considerare che il pregiudizio
da lui subito doveva ricomprendere anche il mancato guadagno derivante
dalla necessitata cessazione della sua attività lavorativa di ristoratore;
lamenta altresì, deducendo la violazione dell’art. 360 n° 5 cpc, che non
erano stati affatto esaminati né i documenti da lui prodotti al fine di
dimostrare il mancato guadagno e l’evidente connessione cronologica fra
il sinistro e la cessazione dell’impresa, né le risultanze della CTU
medico legale che aveva riscontrato una significativa incidenza del danno
biologico sulla sua attività lavorativa specifica.
3. Con il terzo motivo, si duole della violazione dell’art. 91 cpc in relazione
all’art. 360 n° 4 cpc ritenendo priva di giustificazione la compensazione
parziale delle spese di lite.
4. In ordine ai primi due motivi deve rilevarsi che, prescindendo dal
riferimento normativo contenuto nel ricorso, la sostanza delle
argomentazioni

ad

essi

sottese

verte

sulla

insufficienza

e

contraddittorietà della motivazione resa dalla Corte d’Appello, ragione
per cui, tenuto conto dell’orientamento di questa Corte al quale il
Collegio intende dare continuità ( cfr. Cass. SU 17931/2013; Cass.

4

ritenersi immune da rilievi di sorta, così come chiaramente emerso

1370/2013; Cass. 24553/2013 e Cass. 23381/2017 secondo cui “Ai fini
dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, non costituisce condizione
necessaria la corretta menzione dell’ipotesi appropriata, tra quelle in cui
è consentito adire il giudice di legittimità, purché si faccia valere un vizio
della decisione astrattamente idoneo a inficiare la pronuncia; ne
consegue che è ammissibile il ricorso per cassazione che lamenti la

sotto il profilo della violazione di norma sostanziale ex art. 360, primo
comma, numero 3, cod. proc. civ., anziché sotto il profilo dell’error in

procedendo, di cui al numero 4 del citato art. 360.”), entrambe le
complessive censure devono essere ricondotte all’art. 360 n° 4 che
prevede il vizio di nullità della sentenza “allorquando il giudice di merito
ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento
ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica,
rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla
logicità del suo ragionamento” ( cfr. Cass. 9105/2017 ).
5. Tanto premesso, sul primo motivo, si osserva quanto segue. Le censure
con esso proposte riguardano, entrambe, la sostanziale inadeguatezza
ed illogicità della motivazione che il ricorrente assume essere stata resa
attraverso un percorso argomentativo che non ha dato realmente conto
dei motivi del rigetto dell’impugnazione: al proposito, deve essere
preliminarmente esaminata la seconda doglianza ( che si pone come
antecedente logico e fattuale rispetto alla prima ), visto che il ricorrente
ha dedotto che non erano state affatto considerate le deposizioni
testimoniali assunte dal primo giudice ( che sono state riportate nel
ricorso ), attraverso le quali, a suo dire, si evinceva con chiarezza che la
condotta di guida da lui tenuta era stata irreprensibile.
E, in relazione a ciò, il Princiotta lamenta che la sentenza della Corte
messinese era del tutto priva di argomentazioni logicamente
comprensibili e giuridicamente idonee a sostenere la sussistenza del suo
concorso di colpa. Con la prima doglianza poi, condizionata logicamente

5

violazione di una norma processuale, ancorché la censura sia prospettata

dall’esame della seconda, ha dedotto che non erano state osservate le
norme preposte a regolare la ripartizione degli oneri probatori fra le parti
nell’ipotesi, disciplinata dall’art. 2054 co 2 cod.civ, di scontro fra due
veicoli, per la quale era stato, invece, richiamato l’art. 2054 co 1 c.c.,
con motivazione contraddittoria , apparente e, pertanto, inesistente. In
tal modo sintetizzati i rilievi contenuti nel primo motivo del ricorso, si

La Corte d’Appello di Messina, infatti, ha reso una motivazione non
aderente alle risultanze istruttorie in ordine alla condotta tenuta dal
ricorrente, omettendo di dar conto compiutamente delle deposizioni
testimoniali assunte (testi Pintauda e D’Amore) e di argomentare in
modo idoneo a rendere verificabile il ragionamento seguito rispetto
all’affermazione espressa ( “nulla avendo riferito al riguardo i testi
escussi”, pag. 6 sentenza impugnata ) che appare, invero, contrastante
con il contenuto delle predette deposizioni le quali, riverificate nel loro
insieme, potrebbero costituire una prova completamente liberatoria per il
ricorrente in ordine al concorso, sia pur minimo, ravvisato.
6. Ciò consentirebbe di superare la presunzione di colpa concorrente, pur
nell’ambito interpretativo dell’art. 2054 co 2 c.c. che, come affermato
dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, postula il carattere
sussidiario della presunzione di pari responsabilità, “dovendosi applicare
soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado
di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro; l’accertamento
della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell’obbligo
di dare la precedenza, non dispensa il giudice dal verificare il
comportamento dell’altro conducente onde stabilire se quest’ultimo abbia
a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i
normali precetti di prudenza, potendo l’eventuale inosservanza di dette
norme comportare l’affermazione di una colpa concorrente”. ( cfr. Cass.
21130/2013; Cass. 124/2016 ).
7. Anche il secondo motivo, ricondotto all’ipotesi di cui all’art. 360 n° 4 per
illogicità manifesta e conseguente nullità della motivazione, è fondato.
6

ritiene che esso sia fondato.

La Corte messinese, infatti, non da affatto conto dell’avvenuto esame
della documentazione prodotta dal ricorrente e volta a dimostrare il
nesso etiologico fra le conseguenze del sinistro e la cessazione
dell’attività di ristoratore, omettendo di argomentare in modo
sufficientemente coerente e logico sia sulle risultanze delle dichiarazioni
dei redditi prodotte, sia sul collegamento cronologico fra la data del

del lungo periodo di invalidità temporanea totale e parziale riscontrata,
sia sui risultati della CTU medico legale che, pur escludendo che fosse del
tutto compromessa la capacità lavorativa generica, aveva comunque
accertato una significativa incidenza del danno biologico residuato
sull’attività lavorativa specifica, circostanza alla quale non è stato
assegnato dalla Corte d’appello alcun valore.
8. Il terzo motivo, dedotto ex art. 360 n° 4 in relazione alla parziale
compensazione delle spese dei due gradi di giudizio di merito,rimane
assorbito in quanto la relativa statuizione è strettamente dipendente dal
nuovo esame della controversia.
9. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata in relazione ai primi
due motivi del ricorso e, assorbito il terzo, deve essere rinviata per un
nuovo esame alla Corte d’Appello di Messina in diversa composizione che
dovrà attenersi ai seguenti principi di diritto:1) “il giudice di merito
deve indicare, nella motivazione della sentenza, in modo chiaro,
logico e sintetico gli elementi da cui ha desunto il proprio
convineknentu ottFverm? un cOrnp‘CtO ~me delle prove raccolte
e la loro disamina logico-giuridica, in modo da lasciar trasparire
il percorso argomentativo seguito, tenendo conto, ove sia giudice
d’appello, dei limiti posti dal principio devolutivo”; 2) “nel caso di
scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista
dall’art. 2054 co 2 cod. civ. ha carattere sussidiario, dovendosi
applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in
concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti
nel sinistro; l’accertamento della intervenuta violazione, da parte
7

sinistro e quella di chiusura dell’attività di ristorazione svolta, alla luce

di uno dei conducenti, dell’obbligo di dare la precedenza, non
dispensa il giudice dal verificare, attraverso un attento esame
delle prove raccolte del quale deve dare conto nella motivazione
della sentenza, il comportamento dell’altro conducente onde
stabilire se quest’ultimo abbia a sua volta violato o meno le
norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di

dette norme comportare l’affermazione di
una colpa concorrente.”
La Corte provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di
legittimità.

PQM
La Corte,
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia per un nuovo esame
della controversia alla Corte d’Appello di Messina in diversa composizione, la
quale deciderà anche in ordine alla spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nell’udienza camerale della terza sezione civile del
18.12.2017.

prudenza, potendo soltanto l’eventuale accertata inosservanza di

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