Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3696 del 13/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/02/2017, (ud. 11/01/2017, dep.13/02/2017),  n. 3696

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20376-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE LIEGI 28,

presso lo studio dell’avvocato GILDO URSINI, rappresentato e difeso

dall’avvocato PAOLA RUGGIERI FAZZI giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 174/22/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA SEZIONE DISTACCATA di LECCE del 20/12/2013,

depositata il 20/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/01/2017 dai Consigliere Relatore GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti di F.G. (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia Sezione staccata di Lecce n. 174/22/2014, depositata in data 20/01/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria ad istanza del contribuente (esercente l’attività di medico-libero professionista) di rimborso dell’IRAP versata negli anni da 2007 al 2010 – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nei respingere il gravame dell’Agenzia delle Entrate, hanno sostenuto che doveva ritenersi insussistente il requisito dell’autonoma organizzazione nell’esercizio dell’attività professionale, essendo “pacifico che detta attività risulta essere stata espletata presso una altrui struttura organizzata, cioè la Casa di Cura Petrucciani di Lecce, senza diretto utilizzo di collaborazioni personali e con l’allegato impiego di mezzi strumentali di valore limitato e del tutto coerenti con la natura e la complessità dell’attività libero professionale esercitata” e risultando le spese dichiarate “concernere oneri che non supportano una specifica organizzazione strumentale diversa da quel “minimo indispensabile” per l’esercizio del genere di attività in esame.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti. Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

IN DIRITTO

1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 e dell’art. 2697 c.c., avendo i giudici della C.T.R. invertito l’onere della prova, assumendo che l’appellante si era limitata a generiche censure alla sentenza di primo grado, e completamente sottovalutato il fatto che il contribuente aveva sostenuto spese per collaboratori esterni non occasionali, rilevabili dai quadri RE delle dichiarazioni, e si era avvalso della struttura organizzativa di un soggetto terzo.

2. La censura è infondata.

Di recente, le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 9451/16) hanno specificato che il requisito dell’autonoma organizzazione -previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2, il cui accertamento è rimesso a giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

Si era, già, affermato, con riguardo all’ipotesi di medico chirurgo che si avvale delle strutture messegli a disposizione da una Clinica, che “in base al D.Lgs. n. 446 del 1991, art. 2, (come modificato dal D.Lgs. n. 131 del 1988, art. 1) ai fini della soggezione ad IRAP dei proventi di un lavoratore autonomo (o un professionista), non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma è anche necessario che questa struttura sia “autonoma”, cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi bensì anche sotto i profili organizzativi” (Cass. 9692/2012 e di recente in fattispecie analoga Cass. ord. n. 27032/2013).

Con riguardo specifico, poi, all’impiego non occasionale di lavoro altrui, costituente una delle possibili condizioni che configurano l’esistenza di un’autonoma organizzazione, questa Corte ha inoltre già affermato che è soggetto ad Irap il professionista che, per prestazioni afferenti l’esercizio della propria attività, eroga elevati compensi a terzi, restando indifferente il mezzo giuridico utilizzato e, cioè, il ricorso a lavoratori dipendenti, a una società di servizi o un’associazione professionale (Cass. 23761/2010; Cass. 22674, 12014).

Ora, nella specie, la ricorrente non aggiunge nulla di specifico a quanto affermato dai giudici della C.T.P. (pag. 2 del ricorso), secondo i quali i compensi a terzi riguardavano “prevalentemente “consulenze fiscali e/o amministrative”, fatta eccezione per qualcuna peraltro di scarsa entità”.

Il controricorrente deduce di avere precisato, sin dal primo grado, che si trattava di compensi erogati ad uno “studio commercialistico che seguiva la contabilità” e “per prestazioni occasionali rese da personale infermieristico (sig.ra S.) peraltro già alle dipendenze della Casa di Cura Petrucciani di Lecce”.

Ora tali dati non sono rilevanti ai fini della configurazione dell’esistenza di un’autonoma organizzazione, concernendo, nel primo caso, prestazioni non strettamente afferenti all’attività professionale esercitata e, nel secondo caso, prestazioni occasionali e di modesta entità di infermiera, con mansioni di tipo esecutivo.

3. Con i restanti motivi, la ricorrente svolge censure di errores in procedendo e di violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, lamentando che i giudici della C.T.R. avrebbero omesso di pronunciarsi o di motivare sui motivi di appello sollevati dall’Agenzia delle Entrate, in ordine alla presenza di indici rivelatori (in particolare, i compensi a terzi) dell’autonoma organizzazione. Le censure sono infondate, non ricorrendo un’ipotesi nè di omessa pronuncia nè di motivazione apparente, avendo la C.T.R. esplicitato, sia pure in maniera sintetica, le ragioni del rigetto del gravarne dell’Agenzia delle Entrate.

4. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Atteso che sul thema decidendum oggetto della lite vi è stato intervento recente delle Sezioni Unite di questa Corte, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali del presente giudizio di legittimità. Non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo unificato da parte della ricorrente, poichè il disposto del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater non si applica all’Agenzia delle Entrate (Cass. SSUU 9938/2014).

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2017

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