Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3696 del 12/02/2021

Cassazione civile sez. II, 12/02/2021, (ud. 11/01/2021, dep. 12/02/2021), n.3696

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – rel. Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 4153-2017 proposto da:

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. DEPRETIS

86, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO GIANGIACOMO,

rappresentato e difeso dall’avvocato PASQUALE RONCO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, – PREFETTURA UTG di MILANO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 7782/2016 del TRIBUNALE di MILANO, depositata

il 04/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/01/2021 dal Presidente Dott. SERGIO GORJAN.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

F.G. ebbe a proporre opposizione avverso ordinanza ingiunzione che gli irrogava sanzione per aver emesso assegni bancari privi di copertura ed il Giudice di Pace di Milano rigettò la sua opposizione.

Il F. propose appello ed il Tribunale di Milano ebbe a rigettare il gravame poichè, anche se i titoli messi all’incasso dopo la presentazione di domanda di ammissione al concordato preventivo, comunque i titoli emessi privi di provvista. Il F. ha interposto ricorso per cassazione avverso detta sentenza articolato su cinque motivi.

La Prefettura di Milano non s’è costituita in giudizio.

Il procedimento era chiamato all’odierna adunanza in camera di consiglio, ma con nota depositata in data odierna il domiciliatario in Roma del difensore del F. depositava certificato di morte dell’avv. R.P., deceduto il (OMISSIS).

Posto che l’unico difensore della parte risulta deceduto quando ancora non erano scaduti i termini per le memorie difensive, appare opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo per consentire alla parte di munirsi – eventualmente – di nuovo difensore.

PQM

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo;

dispone che la Cancelleria provveda a notificare al F. personalmente la presente ordinanza, siccome l’avviso di fissazione della prossima udienza, qualora il F. non provveda a nominare un nuovo difensore.

Così deciso in Roma, ad esito dell’adunanza in camera di consiglio, il 11 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2021

 

 

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