Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3695 del 15/02/2011
Cassazione civile sez. III, 15/02/2011, (ud. 25/01/2011, dep. 15/02/2011), n.3695
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 1184-2009 proposto da:
COMUNE POMPEI (OMISSIS), in persona del Sig. Sindaco pro tempore
avvocato D.C., elettivamente domiciliato in ROMA
presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato IODICE GIOVANNI, giusta delega a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
V.M.C. (OMISSIS), + ALTRI OMESSI
;
– intimati –
nonchè da:
C.F. (OMISSIS), + ALTRI OMESSI
elettivamente domiciliati in ROMA presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli
avvocati NITRATO IZZO SERGIO e COCCOLI GAETANO, giusta delega in
calce al controricorso;
– ricorrenti incidentali –
contro
V.M.C. (OMISSIS), + ALTRI OMESSI
;
– intimati –
avverso la sentenza n. 39/2008 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA,
depositata il 09/01/2008, r.g.n. 701/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
25/01/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;
udito l’avvocato GIOVANNI IODICE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del
ricorso principale e l’assorbimento del ricorso incidentale.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Pompei propone ricorso per cassazione, in base ad un motivo, illustrato da successiva memoria, avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata che ha solo parzialmente accolto l’opposizione all’esecuzione da esso proposta in relazione ai precetti intimati da numerosi dipendenti, in forza di titolo giudiziale rappresentato da sentenza del TAR Campania passata in giudicato, ritenendo dovute le somme precettate a titolo di rendite vitalizie erogate, per infermità contratte a causa di servizio, per il periodo dal 1/1/94 al 30/6/94, data della Delib. n. 6 del 1994, con la quale il Comune ha revocato il precedente provvedimento di concessione della rendita vitalizia.
Si costituiscono gli opposti con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale condizionato.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il ricorso per cassazione è ammissibile in quanto proposto avverso sentenza di primo grado depositata durante la vigenza della L. n. 52 del 2006.
2.- Con l’unico motivo di ricorso principale il Comune ricorrente sembra lamentare sia vizi di motivazione, sia violazioni di legge.
2.1.- Il mezzo è inammissibile sotto diversi profili.
In primo luogo manca del tutto l’indicazione dei motivi – in relazione all’elencazione contenuta nell’art. 360 cod. proc. civ. – per i quali si chiede la cassazione della sentenza e l’indicazione delle norme di diritto su cui detti motivi si fondano (art. 366 cod. proc. civ.).
Inoltre, quanto ai prospettati vizi di motivazione, manca del tutto il momento di sintesi richiesto dall’art. 366-bis cod. proc. civ. ed in ogni caso l’interpretazione dell’atto amministrativo dedotto in giudizio, nella specie congruamente motivata, è compito del giudice di merito.
Da ultimo, quanto alla asserita violazione di legge, il quesito di diritto formulato il giudicato (amministrativo) avente ad oggetto il diritto di un dipendente della P.A. a percepire una provvidenza di tipo economico annullata con atto di autotutela della P.A. prima della formazione del giudicato stesso è opponibile o meno alla P.A. ai sensi dell’art. 2909 cod. civ. e art. 474 c.p.c., comma 1 è inidoneo, in quanto generico e privo di qualsiasi riferimento alla fattispecie concreta.
3.- Il ricorso principale va dunque dichiarato inammissibile, restando assorbito il ricorso incidentale condizionato.
4.- Il Comune di Pompei va condannato alle spese di lite, liquidate in Euro 6.200, di cui Euro 6.000 per onorati, oltre spese generali ed accessori di legge.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbito l’incidentale condizionato; condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 6.200, di cui Euro 6.000 per onorali, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile, il 25 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2011