Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3695 del 13/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/02/2017, (ud. 11/01/2017, dep.13/02/2017),  n. 3695

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4690-2014 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DEI

MELLINI, 17, presso lo studio dell’avvocato ORESTE CANTILLO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUGLIELMO CANTILLO

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 519/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO del

9/07/2012, depositata l’01/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA

IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

P.G. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 519/04/2013, depositata in data 1/07/2013, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria ad istanza del contribuente (esercente l’attività di promotore finanziario) di rimborso dell’IRAP versata dal 1998 al 2007 – è stata confermata a decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso del contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame del contribuente, hanno sostenuto che, come correttamente valutato dai giudici di primo grado, doveva ritenersi sussistente il requisito dell’autonoma organizzazione, considerati “i notevoli componenti positivi del reddito”, “i componenti negativi” (quali evidenziati dall’Ufficio, per un totale, negli anni in contestazione, di “Euro 212.964,61”) ed i beni strumentali.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti. Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

IN DIRITTO

1. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per omessa pronuncia, in violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., avendo i giudici della C.T.R. omesso di pronunciarsi sull’attività valutativa svolta dai giudici di primo grado avuto riguardo alle critiche, per carenza di motivazione, svolte dall’appellante.

La censura è infondata. Invero, non ricorre la denunciata omissione di pronuncia, configurandosi quest’ultima nella sola ipotesi di mancato esame di domande o eccezioni di merito o di motivi di impugnazione. Nella specie, la C.T.R. ha ritenuto insussistente il vizio rilevato dall’appellante, ritenendo la sentenza di primo grado adeguatamente motivata in relazione a tutte le questioni prospettate dalle parti, condividendone le conclusioni.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 avendo la C.T.R. dato rilevo all’elemento dei cospicui ricavi percepiti dal professionista, di per sè inidoneo ad individuare il presupposto impositivo ai fini IRAP, ovvero all’elemento dei “rilevanti costi”, del tutto genericamente affermato. Infine, con il terzo motivo, H ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, essenzialmente rappresentato dall’essere svolta l’attività professionale sotto la piena responsabilità dell’impresa di investimento Banca Fideuram spa, struttura di tipo piramidale, e dunque all’interno di un’altrui organizzazione, con poteri di controllo, coordinamento ed indirizzo, in immobile condotto in locazione, e dall’utilizzo di beni strumentali di modesto valore (autovettura, arredi dello studio, fotocopiatrice, fax, computer da tavolo e portatile,. climatizzatori), senza personale dipendente o collaboratori.

Le due censure da trattare unitariamente, in quanto connesse, sono fondate.

Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. 12111/2009), proprio con riferimento proprio all’attività di promotore finanziario, ha affermato che “in tema di IRAP, l’esercizio dell’attività di promotore finanziario di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 31, comma 2, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere dei contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni” (cfr. Cass. 8120/2012).

Ora, la C.T.R. nel valutare in concreto la presenza o meno del requisito dell’autonoma organizzazione ha, da un lato, evidenziato elementi, di per sè, privi decisivo rilievo (i compensi percepiti ovvero i costi sostenuti, anche in relazione al valore dei beni strumentali, vagliati nel loro totale e non anno per anno) e, dall’altro lato, ha trascurato di verificare come in concreto l’attività di promotore finanziario veniva svolta (all’interno di Banca Fideuram, “in qualità di dipendente, agente o mandatario”).

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento dei secondo e del terzo motivo, respinto il primo, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. della Campania in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo, respinto il primo, cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla C.T.R. della Campania.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2017

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