Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3694 del 15/02/2018


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Cassazione civile, sez. III, 15/02/2018, (ud. 14/12/2017, dep.15/02/2018),  n. 3694

Fatto

RILEVATO CHE:

– la Costruzioni Meccaniche S. S.p.A. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano la Zurich Insurance Public Limited Company S.A.; affermava di aver stipulato con la convenuta, nel 2003, un contratto di assicurazione della responsabilità civile per i danni cagionati dai propri prodotti e che nello stato di New York le era stata intentata una causa risarcitoria per le lesioni derivate a Ro.Lu., il quale stava utilizzando una macchina impastatrice venduta dalla ricorrente nel 1997; le condizioni generali della polizza riguardavano le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’assicurato durante il periodo di efficacia del contratto (cosiddetta clausola claims made), salvo che per i prodotti consegnati negli U.S.A. e in Canada, ma – riguardo a questi ultimi – le parti avevano pattuito un’estensione della garanzia, limitata però ai “prodotti consegnati nel periodo di efficacia della presente assicurazione”;

– la Costruzioni Meccaniche S. chiedeva di accertare previa declaratoria di inefficacia della clausola (considerata vessatoria ex art. 1341 cod. civ., comma 2, e non specificamente approvata) che limitava la copertura assicurativa ai soli prodotti consegnati negli U.S.A. e in Canada successivamente alla conclusione dell’assicurazione – la sussistenza della garanzia contrattuale per ogni sinistro occorso durante il rapporto contrattuale, anche se attinente a prodotti precedentemente venduti negli U.S.A. e in Canada (e, in particolare, per il sinistro oggetto dell’azione di Ro.Lu.);

– il Tribunale di Milano accoglieva la domanda con sentenza n. 5564 del 22 aprile 2013, avverso la quale proponeva appello la Zurich Insurance;

– la Corte d’appello di Milano, con la sentenza n. 3568 del 9 ottobre 2014, accoglieva l’appello e, in riforma della decisione impugnata, rigettava le istanze della Costruzioni Meccaniche S., condannandola alla rifusione delle spese del giudizio;

– la Costruzioni Meccaniche S. impugna la predetta sentenza con ricorso per cassazione affidato ad un articolato motivo;

– resiste con controricorso la Zurich Insurance;

– la ricorrente Costruzioni Meccaniche S. ha depositato memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ., comma 1.

CONSIDERATO CHE:

1. Con l’unico motivo la ricorrente censura la decisione per violazione ed errata applicazione (ex art. 360 cod. proc. civ., n. 3) degli artt. 1341 e 1362 cod. civ., nonchè per omessa pronuncia circa un fatto decisivo della controversia (ex art. 360 cod. proc. civ., n. 5), per avere la Corte d’appello, a dispetto dei criteri di interpretazione del contratto, escluso la natura vessatoria di una clausola che era dichiaratamente volta ad estendere la copertura assicurativa e non già a restringerla mediante l’introduzione di una clausola claims made mista, limitativa della responsabilità dell’assicuratore; inoltre, pur avendo la Zurich Insurance eccepito (ma non provato) che la predetta clausola era stata oggetto di specifica negoziazione tra le parti, la motivazione della pronuncia ometteva qualsivoglia riferimento a tale eccezione.

2. Il motivo è infondato.

In forza delle condizioni generali del contratto, la copertura assicurativa riguarda qualsivoglia sinistro denunciato in pendenza del rapporto contrattuale, anche se occorso in precedenza, ad eccezione della responsabilità civile derivante da prodotti venduti negli U.S.A. e in Canada.

Si tratta, con evidenza, di una clausola con copertura claims made contenente una limitazione territoriale che delimita l’oggetto contrattuale e, cioè, il rischio assunto dall’assicuratore.

La condizione particolare aggiunta al contratto prevede che “a) a parziale deroga di quanto previsto dalla polizza in materia di “estensione territoriale”, la garanzia vale anche per i prodotti consegnati negli USA, Canada e per danni ovunque verificatisi; b) questa specifica estensione di garanzia vale solo per i prodotti consegnati nel periodo di efficacia della presente assicurazione e di eventuali altre precedentemente stipulate con la stessa compagnia (senza soluzione di continuità) e semprechè le richieste di risarcimento siano state presentate all’assicurato per la prima volta nello stesso periodo”.

La ricorrente sostiene che con tale pattuizione, pacificamente non approvata ai sensi dell’art. 1341 cod. civ., comma 2, la Zurich Insurance abbia – in contrasto con la copertura claims made e, quindi, in contrasto con le condizioni generali di polizza – limitato la responsabilità della stessa compagnia assicuratrice.

Questa Corte ha recentemente ribadito che “nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità, agli effetti dell’art. 1341 cod. civ. (con conseguente necessità di specifica approvazione preventiva per iscritto), quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell’inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all’oggetto del contratto – e non sono, perciò, assoggettate al regime previsto dalla suddetta norma – le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, pertanto, specificano il rischio garantito” (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 27881 del 23/11/2017; analogamente, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8235 del 7/4/2010, Rv. 612447-01).

La motivazione della decisione della Corte d’appello è conforme a tale principio.

Nella fattispecie, infatti, la clausola particolare non è volta a limitare la responsabilità dell’assicuratore stabilita in una più ampia previsione contrattuale, ma ha la funzione di estendere la garanzia assicurativa a rischi non considerati dalle condizioni generali (segnatamente, ai sinistri derivanti da prodotti difettosi venduti in U.S.A. e Canada) e la pattuizione, nel chiarire la portata dell’ulteriore rischio assunto dalla compagnia, delimita la sua efficacia ai sinistri successivi alla stipula del contratto. Lungi dal determinare una riduzione della responsabilità dell’assicuratore (soggetta a specifica approvazione per iscritto ex art. 1341 cod. civ., comma 2), la clausola de qua specifica l’oggetto del contratto assicurativo con riguardo alla copertura assicurativa per danni inerenti a prodotti esportati nei paesi del Nord America.

E’ infondata anche la censura formulata ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5: la Corte d’appello di Milano non ha esaminato la questione relativa alla dedotta specifica negoziazione della clausola delle condizioni particolari di polizza in quanto assorbita dalla riconosciuta natura non vessatoria (qui ribadita) della pattuizione.

3. In conclusione, il ricorso è rigettato.

Alla decisione di rigetto fa seguito la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di cassazione, le quali sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo secondo i parametri del D.M. Giustizia del 10 marzo 2014, n. 55.

4. Infine, sussistono i presupposti ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

PQM

La Corte rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di questo giudizio, che liquida in Euro 6.800,00 per compensi, oltre a Euro 200,00 per esborsi e ad accessori di legge;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 14 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2018

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