Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3694 del 13/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 13/02/2017, (ud. 11/01/2017, dep.13/02/2017),  n. 3694

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23175-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.P.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 83/24/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del VENETO, depositata il 03/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA

IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti di D.P.M. (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 83/24/2012 depositata in data 3/09/2012, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria ad istanza del contribuente (esercente la professione di geometra) di rimborso dell’IRAP versata negli anni dal 2004 al 2007 – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente, stante l’insussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti. Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

IN DIRITTO

1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, ex art. 360 c.p.c., n. 5, l’omessa o insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo, rappresentato dall’utilizzo non occasionale di prestazioni di terzi direttamente afferenti l’attività professionale (professionisti operanti nello stesso settore, geometri o ingegneri) e dalla corresponsione di elevati compensi, anche in rapporto ai redditi dichiarati nei vari anni, agli stessi, essendosi i giudici della C.T.R. limitati a statuire che il contribuente “si avvale, in modo occasionale, del lavoro di altri professionisti per lo svolgimento di determinate prestazioni non di propria competenza”. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia poi la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3 dell’art. 2697 c.c., non avendo la C.T.R. tenuto conto del fatto che spettava al contribuente, vertendosi in tema di rimborso di imposta versata ed asseritamente non dovuta, dimostrare e non meramente affermare l’occasionalità delle prestazioni dei terzi. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta infine l’omessa pronuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 4 ed in violazione dell’art. 112 c.p.c., sull’eccezione, sollevata in appello, relativa alla parziale compensazione dell’asserito credito di cui veniva chiesto il rimborso.

2. La prima censura, ex art. 360 c.p.c., n. 5, (da scrutinare in base al testo di tale disposizione anteriore alle modifiche recate dal D.L. n. 83 del 2012, poichè la sentenza impugnata risulta depositata in data anteriore all’il settembre 2012) è infondata.

Invero, la C.T.R. ha valutato il dato costituito dai compensi a terzi e lo ha ritenuto non decisivo ai fini del giudizio, trattandosi di prestazioni “occasionali” di terzi professionisti, non di stretta competenza del geometra contribuente. Tale motivazione risponde ai requisiti di sufficienza, anche perchè il solo dato economico, dell’entità del compenso, non risulta rilevante.

3. Anche il secondo motivo è infondato.

L’affermazione contenuta nella decisione impugnata in ordine al fatto che il contribuente “si avvale, in modo occasionale, del lavoro di altri professionisti per lo svolgimento di determinate prestazioni non di propria competenza” esprime un accertamento di fatto, la cui assunzione a fondamento del riconosciuto diritto al rimborso non denuncia, di per sè, alcuna violazione di legge, per quanto attiene al criterio di riparto dell’onere probatorio, in sè non violato atteso che detto accertamento costituisce frutto del positivo convincimento della emergenza dalle prove offerte del detto presupposto e non invece di una erronea inversione dell’onere predetto (Cass. 24493/2015).

4. Il terzo motivo è invece fondato, avendo la ricorrente espressamente dedotto di avere con l’atto di appello (pagg. 8 e ss.) eccepito la parziale preclusione al rimborso dell’IRAP versata, avendo già il contribuente utilizzato, in parte, i credito in compensazione. Su detto motivo la C.T.R. ha, in effetti, del tutto omesso di pronunciarsi.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del terzo motivo del ricorso, respinti i primi due motivi, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla CTR del Veneto in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso, respinti i primi due motivi, cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla C.T.R. del Veneto.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA