Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3693 del 15/02/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 3693 Anno 2018
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: SESTINI DANILO

Rep.

ORDINANZA

Ud. 05/12/2017

sul ricorso 29401-2014 proposto da:

MASCIARI PEPPINO, elettivamente domiciliato in ROMA, CC
VIA E

FAA’

DI

BRUNO

15,

presso

lo

studio

dell’avvocato LUIGI COMBARIATI, che lo rappresenta e
difende giusta procura speciale a margine del
ricorso;
– ricorrente contro

2017
2404

SOLURI ANTONIO, MERAllI VIRGINIO, AZIENDA OSPEDALIERA
PUGLIESE CIACCIO DI CATANZARO , REGIONE CALABRIA ,
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 7 CATANZARO ;

Nonché da:

1

u

intimati

Data pubblicazione: 15/02/2018

SOLURI ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DEGLI SCIPIONI,8, presso lo studio dell’avvocato
CATERINA ALAGGIO, rappresentato e difeso
dall’avvocato GIANNI FERRARA giusta procura speciale
in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrente incidentale –

AZIENDA OSPEDALIERA PUGLIESE CIACCIO DI CATANZARO ,
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 7 CATANZARO , MERAZZI
VIRGINIO, REGIONE CALABRIA ;
– intimati –

avverso

la

sentenza

n.

1628/2014

della

CORTE

D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 13/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 05/12/2017 dal Consigliere Dott. DANILO
SESTINI;

2

contro

FATTI DI CAUSA
Antonio Soluri agì avanti al Tribunale di Catanzaro per ottenere il
risarcimento dei danni conseguiti all’inadeguatezza di prestazioni di
diagnosi e cura effettuate dal Presidio ospedaliero Pugliese Ciaccio, in
relazione ad un infortunio sul lavoro che gli era occorso il 13.4.1991,
in occasione del quale aveva riportato una ferita al polso della mano

ospedaliero nonché Peppino Masciari (medico del Pronto Soccorso) e
Virginio Merazzi (chirurgo ortopedico); il contraddittorio venne
successivamente integrato nei confronti della Regione Calabria e della
Gestione Liquidatoria della A.S.L. 7 di Catanzaro.
Il Tribunale di Catanzaro ritenne che gli esiti invalidanti patiti dal
Soluri fossero imputabili ad errore diagnostico del medico del Pronto
Soccorso e condannò tutti i convenuti -ad eccezione del Merazzi- al
risarcimento dei danni.
A seguito dell’impugnazione principale del Masciari e dei gravami
incidentali proposti dall’Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio e dal
Soluri, la Corte di Appello di Catanzaro ha rigettato la domanda nei
confronti della predetta Azienda Ospedaliera, mentre ha affermato la
responsabilità del Merazzi, ritenendo paritario il concorso dei due
medici nella determinazione del danno; ha pertanto condannato al
risarcimento -in via solidale- il Masciari, il Merazzi, la Regione
Calabria e l’Azienda Provinciale di Catanzaro (in qualità di gestore
della contabilità separata relativa alle soppresse USL).
Avverso tale sentenza, ha proposto ricorso per cassazione
Peppino Masciari, affidandosi a due motivi; ha resistito il solo Soluri,
con controricorso contenente ricorso incidentale basato su due motivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo del ricorso principale, il Masciari ha dedotto
la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 2043, 2056 e 2059
cod. civ. e ha censurato la sentenza per avere affermato la sua
responsabilità, in contrasto con le conclusioni della c.t.u. che, pur
3

sinistra; a tal fine, convenne in giudizio il predetto Presidio

ascrivendo alla condotta del Masciari un addebito di imperizia, ne
aveva escluso l’efficienza causale rispetto ai postumi riscontrati nel
Soluri; evidenzia che, per quanto era emerso dalla consulenza, non
era stato «il ritardo nella diagnosi a determinare l’insorgenza della
patologia, ma (probabilmente) il ritardo nell’intervento operatorio (e,
probabilmente, […] altre cause del tutto estranee all’operato del

comportamento (corretta diagnosi di lesione tendinea) fosse stato
posto in essere».
1.1. Al riguardo, la Corte ha affermato di non condividere le
conclusioni dei consulenti d’ufficio e ha escluso che l’originaria
omissione fosse stata resa irrilevante dalla prescrizione di controlli
ravvicinati (che, peraltro, concernevano soltanto le medicazioni, che
non avrebbero potuto condurre ad una successiva diagnosi) o dal
consiglio del medico curante di effettuare una visita specialistica.
1.2. Il motivo è fondato, in quanto la Corte ha erroneamente
affermato la responsabilità del Masciari pur a fronte di una situazione
di incertezza circa l’esistenza del nesso causale fra la specifica
condotta del medesimo e gli esiti invalidanti riportati dal Soluri, in
violazione dei criteri che, in ambito di responsabilità professionale
sanitaria, onerano il danneggiato della prova del nesso causale e
comportano che la situazione di incertezza residuata all’istruttoria su
un fatto costitutivo della domanda determini il rigetto della domanda
stessa (cfr. Cass. n. 975/2009, Cass. n. 17143/2012, Cass. n.
4792/2013, Cass. n. 18392/2017 e Cass. n. 29315/2017).
Va ribadito, infatti, che la mera individuazione di profili di colpa
nella condotta del sanitario non è sufficiente all’affermazione della sua
responsabilità, richiedendosi anche la ricorrenza del nesso di causa
tra la condotta colposa e l’evento di danno, costituente oggetto di un
ulteriore e autonomo accertamento giudiziale, cosicché la sussistenza
della prima non comporta -di per sé- la dimostrazione del secondo e
viceversa (cfr. Cass. n. 21619/2007 e n. 29315/2017).
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Masciari)», cosicché «l’evento si sarebbe avverato anche se il

1.3. Invero, la motivazione della sentenza evidenzia chiaramente
tale situazione di incertezza, laddove afferma che «non è possibile
ricostruire il preciso determinismo causale» (pag. 8) e che «non è
possibile ricostruire l’esatto apporto causale delle singole condotte
nell’eziopatogenesi dell’esito invalidante» (pag. 11).
Tali affermazioni non risultano contraddette o superate -quanto

intervallo temporale di ritardo nella formulazione della diagnosi è da
porre in relazione causale con la condotta del Masciari», che evidenzia
l’esistenza del nesso fra la condotta omissiva e il ritardo diagnostico,
ma non anche fra tale ritardo e l’esito invalidante finale; né
dall’ulteriore rilievo (a pag. 11) che «ci fu un sicuro ritardo
diagnostico da parte dei sanitari del pronto soccorso potenzialmente
idoneo ad incidere sul successivo decorso della malattia», giacché
l’avverbio «potenzialmente» non è affatto idoneo ad indicare una
effettiva e concreta relazione condizionante -in termini di
preponderanza dell’evidenza (“più probabile che non”)- fra il ritardo
diagnostico e il successivo decorso della malattia.
1.4. Il motivo va dunque accolto, poiché, difettando un concreto
accertamento circa l’incidenza causale della condotta del Masciari
sull’evoluzione della malattia e sugli esiti invalidanti, la Corte non
avrebbe potuto affermarne la responsabilità sulla base del mero
riscontro della colpevole omissione diagnostica.
2. Il secondo motivo (che denuncia la violazione e la falsa
applicazione degli artt. 1227, 2056, 1175 e 2055 cod. civ. e impugna
la sentenza per avere escluso un concorso colposo del Soluri nella
determinazione degli esiti invalidanti, in conseguenza della ritardata
sottoposizione

chirurgico)

all’intervento

resta

assorbito

dall’accoglimento del primo.
3. La sentenza va pertanto cassata in relazione al motivo accolto.

5

alla posizione del Masciari- dal rilievo (a pag. 9) che il «primo

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa
può essere decisa nel merito, ex 384, 2° co. cod. proc. civ., con
rigetto della domanda proposta dal Soluri nei confronti del Masciari.
4. Il primo motivo del ricorso incidentale del Soluri censura la
sentenza (sotto i profili della violazione e della falsa applicazione
dell’art. 22, co. 3 L.R. Calabria n. 8/2003 e degli artt. 1218 e 1228

processuale- dell’Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio: il Soluri rileva
che l’Azienda aveva soggettività giuridica e rilevanza esterna e non
aveva dato prova che, all’epoca dei fatti, non avesse alcuna
autonomia gestionale; sotto altro profilo («omessa motivazione in
ordine all’art. 91 e 92 c.p.c.»), si duole di essere stato condannato al
pagamento delle spese di lite in favore dell’Azienda Ospedaliera.
4.1. Il motivo è inammissibile in relazione ad entrambe le
censure: quanto alla prima, poiché non attinge la ratio della
decisione, che è imperniata non sul difetto di soggettività giuridica
dell’Azienda, ma sull’affermazione che la legittimazione sostanziale e
processuale per le obbligazioni relative alle strutture delle soppresse
U.S.L. della Calabria fa capo esclusivamente agli organi
rappresentativi delle nuove A.S.P. (in funzione di gestori delle
contabilità separate) e alla Regione; quanto alla seconda, poiché non
è censurabile in sede di legittimità la scelta del giudice di merito di
non avvalersi della facoltà di compensare le spese di causa.
5.

Il secondo motivo del ricorso incidentale è parimenti

inammissibile, poiché censura il mancato riconoscimento del danno
da perdita della capacità lavorativa specifica senza investire
adeguatamente la ratio della decisione (basata sul difetto di prova del
lamentato danno patrimoniale), ma prospettando inconferenti
deduzioni circa il danno non patrimoniale conseguito all’errore dei
sanitari e circa la necessità di considerare la perdita di concrete
possibilità di lavoro o di miglioramenti economici come «perdita di
chance» da ricondurre nella «sfera del danno non patrimoniale».
6

cod. civ.) per avere escluso la legittimazione passiva -sostanziale e

6. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite di tutti
i giudizi fra il Masciari e il Soluri, ai sensi dell’artt. 92, 2° co. cod.
proc. civ., nel testo anteriore alle modifiche introdotte a partire dalla
I. n. 263/2005 (applicabile ratione temporis).
7. In relazione al ricorso incidentale, sussistono le condizioni per
l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiarando
assorbito il secondo, cassa in relazione e, decidendo nel merito, rigetta
la domanda proposta dal Soluri nei confronti del Masciari;
dichiara l’inammissibilità del ricorso incidentale;
compensa, fra il Soluri e il Masciari, le spese di lite dei gradi di
merito e del presente giudizio;
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma del
comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Roma, 5.12.2017

P.Q.M.

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