Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3693 del 15/02/2011

Cassazione civile sez. III, 15/02/2011, (ud. 17/01/2011, dep. 15/02/2011), n.3693

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1896-2009 proposto da:

SOC. MOEL S.R.L. (già PRO PACK FILM S.R.L.) (OMISSIS), in

persona del Presidente pro tempore del Consiglio d’Amministrazione

Sig. G.J.V.S., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE DELLE MILIZIE 114, presso lo studio dell’avvocato PARENTI

LUIGI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

VASCELLARI ANDREA giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

EUROSPEED S.R.L. o EUROSPED S.R.L. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 86, presso lo studio

dell’avvocato MARTIRE ROBERTO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato BURRONI BIONDI MELLINI LUCA giusta delega a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1509/2007 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE –

SEZIONE 2^ CIVILE, emessa il 9/10/2007, depositata il 30/11/2007,

R.G.N. 2148/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/01/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;

udito l’Avvocato GIUSEPPE DI MEGLIO (per delega dell’Avv. LUIGI

PARENTI);

udito l’Avvocato ROBERTO MARTIRE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Pro Pack Film s.r.l. (ora MOEL s.r.l. a seguito di fusione) propone ricorso per cassazione, in base ad un motivo, avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ha rigettato il gravame da essa proposto contro la pronuncia di primo grado, che aveva respinto (accogliendo l’opposizione al decreto ingiuntivo da essa ottenuto) la sua domanda di risarcimento del danno nei confronti della Eurosped s.r.l. per inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto di trasporto.

La Eurosped s.r.l. resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con l’unico motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata, che ha accolto l’eccezione di prescrizione sollevata dalla società convenuta, quanto al rigetto del capo di appello con il quale si lamentava il mancato accoglimento delle prove da essa articolate, intese a paralizzare l’eccezione di prescrizione del diritto azionato, prove ritenute dal giudice di secondo grado tempestive ma ininfluenti. Assume la ricorrente che le prove articolate miravano a dimostrare l’interruzione della prescrizione e la rinuncia del debitore ad avvalersi della prescrizione e, a conclusione del mezzo, formula un quesito di diritto tendente ad ottenere la conferma del principio, secondo cui sono rilevabili d’ufficio i fatti modificativi, impeditivi o estintivi risultanti dal materiale probatorio legittimamente acquisito, e che tale principio, in tema di prescrizione, comporta che la cognizione d’ufficio da parte del giudice deve estendersi alla interruzione del termine prescrizionale o alla eventuale rinuncia ad avvalersi dell’eccezione.

1.1.- Il mezzo è inammissibile per inidoneità del quesito di diritto, generico e privo di qualsiasi riferimento alla fattispecie concreta e, in particolare, alle ragioni per le quali il giudice di secondo grado ha ritenuto le prove ininfluenti.

2.- Dichiarato il ricorso inammissibile, la società ricorrente va condannata al pagamento delle spese, liquidate in Euro 2.100, di cui Euro 1.900 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 2.100, di cui Euro 1.900 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile, il 17 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2011

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