Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3693 del 13/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/02/2017, (ud. 11/01/2017, dep.13/02/2017),  n. 3693

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21899-2013 proposto da:

C.P., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

MERULANA 141, presso lo studio dell’avvocato ANTONFRANCESCO

VENTURINI, rappresentato e difeso dall’avvocato VALTER GENTILI

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 101/66/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA del

4/03/2013, depositata il 17/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA

IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

C.P. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Lombardia Sez. Staccata di Brescia n. 101/66/2013, depositata in data 17/06,12013, con la quale – controversia concernente l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria ad istanza del contribuente (esercente la professione di medico geriatra) di rimborso dell’IRAP versata negli anni dal 1998 al 2006 – è stata, pronunciando in sede di rinvio a seguito di cassazione (con ordinanza n. 9693/2012) di pregressa decisione di appello, confermata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso del contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il ricorso in riassunzione del contribuente, hanno sostenuto che il medesimo, a fronte di costi sostenuti negli anni in contestazione per quote di ammortamento di beni strumentali, non aveva dimostrato, “depositando il registro dei cespiti ammortizzabili”, che l’impiego di beni strumentali era “limitato ad un’autovettura…una sedia ergonomica…ed un piccolo computer” e quali fossero “il tipo di rapporto contrattuale stipulato con le strutture sanitarie convenzionate e gli adempimenti connessi allo svolgimento di incarico di direttore sanitario delle medesime strutture”.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti. Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

IN DIRITTO

1. Il ricorrente lamenta, con unico motivo, sia la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, di norme di diritto (anche l’art. 115 c.p.c.), sia l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, lamentando che i giudici della C.T.R., da un iato, abbiano ritenuto non dimostrate circostanze (il rapporto contrattuale con due strutture sanitarie convenzionate e l’utilizzo di soli tre beni strumentali regolarmente denunciati) già pacificamente acquisite prima del giudizio di rinvio e neppure mai contestate dall’Agenzia delle Entrate e, dall’altro lato, non abbiano sufficientemente indicato gli elementi dai quali avevano tratto il proprio errato convincimento.

2. La prima censura è fondata, con assorbimento della seconda.

Nell’ordinanza n. 9693/2012 di questa Corte, che ha dato poi luogo al giudizio di rinvio definito con la sentenza qui impugnata, si legge: “Non ogni attività di lavoro autonomo è soggetta ad IRAP e dunque la circostanza che il dott. C. abbia ricevuto compensi per lavoro autonomo non è decisiva al fine dell’applicazione dell’IRAP. Mentre favorevole alle tesi del contribuente è la constatazione che egli operava come direttore sanitario presso una casa di riposo ed un istituto di suore. Essendo evidente come un professionista sia soggetto ad IRAP quando utilizza una propria struttura organizzata” e non quando si inserisce in una struttura organizzata gestita da altri…Si deve quindi affermare il seguente principio di diritto: “in base al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 (come modificato dal D.Lgs. n. 137 del 1988, art. 1), ai fini della soggezione ad IRAP dei proventi di un lavoratore autonomo (o un professionista), non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma è anche necessario che questa struttura sia “autonoma”, cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi bensì anche sotto i profili organizzativi. Non sono perciò soggetti ad Irap i proventi che un lavoratore autonomo percepisca come compenso per le attività svolte all’interno di una struttura da altri organizzata”. Il giudice di merito cui la controversia viene rimessa provvederà a valutare se, ed in quale misura, i proventi derivassero da attività svolte utilizzando una struttura propria dei contribuente (e quindi fossero soggetti ad IRAP)”.

Ora, questa Corte (Cass.8225/2013) ha chiarito che “i limiti e l’oggetto del giudizio di rinvio sono fissati esclusivamente dalla sentenza di cassazione, la quale non può essere sindacata o elusa dal giudice di rinvio, neppure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale o per errore dei principio di diritto affermato, la cui giuridica correttezza non è sindacabile dal giudice del rinvio neppure alla stregua di arresti giurisprudenziali successivi della corte di legittimità”.

Ne consegue che, erroneamente, i giudici della C.T.R. hanno ritenuto indimostrata una circostanza neppure contestata in giudizio (il rapporto contrattuale di conferimento dell’incarico di direttore sanitario di due cliniche), non compiendo, poi, la valutazione loro richiesta, vale a dire la verifica se i proventi dell’attività professionale derivassero o meno dall’utilizzo di una struttura propria autonoma.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento dei primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla CTR della Lombardia in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla C.T.R. della Lombardia.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2017

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