Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3692 del 15/02/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 3692 Anno 2018
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: SESTINI DANILO

CC

ORDINANZA

sul ricorso 16500-2014 proposto da:
in

SOFFASS SPA
rappresentante

pro

persona

del
Sig.

tempore

suo
EMY

legale
STEFANI,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA BALDUINA
7, presso lo studio dell’avvocato CONCETTA TROVATO,
che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati
ILIO MENICUCCI, FRANCESCO PAOLO LUISO giusta procura
speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –

2017
2403

contro

COBAI FULVIA, domiciliata ex lege in ROMA, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata
e difesa dall’avvocato FLAVIO GAZZI giusta procura

1

Data pubblicazione: 15/02/2018

speciale in calce al controricorso;

controricorrenti

avverso la sentenza n. 170/2014 della CORTE D’APPELLO
di TORINO, depositata il 29/01/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

SESTINI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero
in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
ALESSANDRO PEPE, che ha chiesto il rigetto del
ricorso proposto da SOFFASS SPA, con conseguente
conferma della gravata sentenza della Corte d’Appello
di Torino;

2

consiglio del 05/12/2017 dal Consigliere Dott. DANILO

Dato atto che il Collegio ha disposto la motivazione semplificata.
Rilevato che:
Fulvia Cobai convenne in giudizio la Soffass s.p.a. chiedendone la
condanna al risarcimento dei danni sofferti per avere utilizzato (per
detergersi il sudore dal viso, dal collo e dagli avambracci) un
fazzolettino di carta -a marchio “Regina”- prodotto dalla convenuta,

da metallo- con una conseguente estesa dermatite protrattasi per
oltre tre mesi;
la convenuta resistette alla domanda, che venne rigettata dal
Tribunale di Cuneo, con condanna dell’attrice al pagamento delle
spese di lite;
la Corte di Appello di Torino ha riformato la sentenza,
affermando la responsabilità della convenuta e condannandola al
risarcimento dei danni (nell’importo di 4.193,55 euro), oltre al
pagamento delle spese del doppio grado di giudizio;
la Soffass s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a un
unico motivo illustrato da memoria; ha resistito l’intimata con
controricorso;
il P.M. ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del
ricorso.
Considerato che:
con l’unico motivo, la ricorrente deduce la «falsa applicazione
degli artt. 114 e 117 del d. Igs. 6 settembre 2005 n. 206 […], per
avere ritenuto la corte di appello che il danno costituisca prova del
difetto del prodotto», nonché «omesso esame circa un fatto decisivo
per il giudizio […], per avere la corte di appello attribuito alla c.t.u.
chimica una valutazione di pericolosità del prodotto, in quest’ultima
del tutto assente»;
assume la ricorrente che, mentre è incontroverso che l’utilizzo
del fazzoletto ha prodotto la reazione allergica sfociata nella
dermatite, non risulta accertato che tale reazione allergica sia stata
3

che aveva determinato una reazione cutanea -imputabile ad allergia

prodotta dalla presenza di nichel nel fazzoletto; e ciò in quanto, pur
affermando che il nichel è un sensibilizzante da contatto, la c.t.u.
aveva chiarito che la percentuale di nichel riscontrata nel fazzoletto
era superiore al limite consentito per gli imballaggi a contatto con gli
alimenti ed i cosmetici, ma conforme alla direttiva comunitaria CE
2004/96 e al regolamento OEKOTex per i tessili; ha sostenuto dunque

stata causata da una presenza di nichel superiore ai livelli prescritti
dalle norme o dalle discipline precauzionali esistenti»;
ciò premesso e rilevato che la disciplina risultante dagli artt. 114
e 117 del Codice del consumo esclude che l’esistenza del danno
dimostri di per sé la natura difettosa del prodotto, ha concluso che la
fattispecie concreta e quella astratta “non combaciano” in quanto la
Corte «ha ritenuto difettoso il prodotto per il solo fatto che esso ha
prodotto un danno, essendo palesemente inesistenti le valutazioni di
difettosità del prodotto, che essa attribuisce alla c.t.u.»;
il motivo è inammissibile e, comunque infondato;
inammissibile, in quanto non censura in modo adeguato la ratio
della decisione, omettendo di prendere posizione sulla previsione
dell’art. 6 D.Lgs n. 206/2005 (che, alla lett. d, impone al produttore
di indicare l’«eventuale presenza di materiali o sostanze che possano
arrecare danno all’uomo, alle cose o all’ambiente») e sul rilievo della
Corte secondo cui era «pacifica […], in causa, la mancanza assoluta di
etichetta o avvertenza circa la presenza dei metalli in questione sulla
confezione, avvertenze funzionali ad informare potenziali soggetti
allergici del rischio, particolarmente concreto proprio in rapporto alla
tipologia del prodotto e alla sua normale destinazione d’uso»; si tratta
-all’evidenza- di un rilievo decisivo ai fini della connotazione del
prodotto come difettoso (in relazione alla previsione dell’art. 117, lett.
a del D.Lgs. cit.) che, in quanto non censurato, rende priva di
interesse la contestazione della difettosità del prodotto sotto altri
profili;
4

che «la c.t.u. non ha accertato in alcun modo che la reazione fosse

la censura svolta è comunque infondata, in quanto è basata sulla
premessa, non corretta, che il fazzoletto non potesse essere ritenuto
difettoso: invero, a prescindere dall’esistenza o meno di un’espressa
affermazione della difettosità del prodotto nella relazione di c.t.u., la
Corte è pervenuta ad affermare tale difettosità evidenziando elementi
(segnatamente, l’anomalia della presenza di un metallo noto come

sensibilizzante da contatto e causa di allergie in un fazzolettino di
carta «destinato per sua natura a venire a contatto con la pelle, il
naso o la bocca degli individui» e «sicuramente idoneo a provocare un
danno all’uomo») che rispondono pienamente al paradigma
normativo di cui all’art. 117 del Codice del consumo; va escluso
pertanto che la Corte abbia fatto discendere la difettosità del prodotto
dal solo fatto che esso abbia prodotto un danno, giacché la natura
difettosa è stata accertata sotto il duplice profilo della anomalia della
presenza di un metallo idoneo ad arrecare danno all’uomo e -come
detto sopra- della mancanza delle informazioni “minime” richieste dai
citati artt. 6 e 117 lett. a);
le spese di lite seguono la soccombenza;
trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013,
sussistono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1
quater del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 per compensi, oltre alle
4

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spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi
(liquidati in euro 200,00) e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

quello dovuto per il ricorso.

,

Roma, 5.12.2017

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